Tipologia: CCNL
Data firma: 9 novembre 1950
Validità: 20.11.1950 - 19.11.1952
Parti: Anica e Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Generici cinematografici

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.

Contratto collettivo nazionale per i generici cinematografici, 9 novembre 1950

L’anno 1950 il giorno 9 del mese di novembre, a Roma presso la sede dell’Anica, tra l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini [...], assistito dai Consiglieri della Unione Nazionale Produttori [...] e la Federazione Unitaria Lavoratori Spettacolo [...], viene stipulato il seguente contratto normativo da valere per i generici cinematografici.

Art. 3.
La paga globale è dovuta per un orario di 30 ore compreso il. tempo necessario per il trucco ed un’ora di pausa per la colazione. La pausa dovrà essere concessa non prima delle ore 11 antimeridiane. Se il lavoro si protrae oltre le ore 21 dovrà essere concessa una ulteriore pausa per il pasto e a questo secondo pasto dovrà provvedere in ogni caso la Casa produttrice. Nel caso di chiamata pomeridiana qualora dopo almeno sei ore di lavoro si raggiungano o oltrepassino le ore 21, al generico spetta il cestino e l’ora di pausa. In caso di convocazione dopo le ore 21 non si avrà diritto al cestino purché la lavorazione non avvenga fuori dello stabilimento.

Art. 4.
Per le scene da eseguirsi fuori dello stabilimento agli effetti degli orari di lavoro sarà considerata ora di inizio quella della chiamata nello stabilimento e ora di termine quella di rientro in stabilimento.

Art. 5.
Qualora la Direzione adotti l’orario continuato senza sosta alcuna, detto orario avrà la durata di sette ore, dopo le quali avrà inizio lo straordinario, nel caso non sia concessa l’ora di pausa. Rimane comunque stabilito che al lavoratore, dopo l’orario continuato delle sette ore dovrà essere concesso il cestino o la pausa.

Art. 7.
L’orario notturno ha inizio nel periodo maggio-ottobre alle ore 22 e termine alle ore 6. Nel periodo novembre-aprile ha inizio alle ore 21 e termine alle ore 7.

Art. 8.
Ai generici che partecipano alla lavorazione in esterni fuori dello stabilimento e che non possono essere ricondotti negli stabilimenti per l’ora della pausa, la Ditta produttrice dovrà fornire il consueto cestino o una indennità forfettaria di L. 350.

Art. 12.
Se la lavorazione in stabilimento o in esterni ha termine in ore notturne nelle quali non sono più in attività i mezzi normali di trasporto, la ditta produttrice dovrà provvedere a far trasportare proprie spese il prestatore d’opera fino ai centri di smistamento opportunamente scelti.