Tipologia: CCNL
Data firma: 26 aprile 1951
Validità: 01.05.1951 - 30.04.1953
Parti: Anica e Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo, Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Capi gruppo comparse

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Retribuzione.
Art. 3. - Premio d’ingaggio.
Art. 4. - Ferie e gratifica natalizia.
Art. 5. - Indennità mancata prestazione.
Art. 6. - Lavorazione fuori sede.
Art. 7. - Diaria.
Art. 8. - Viaggi.
Art. 9. - Lavori fuori degli stabilimenti.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Orario continuato.
Art. 12. - Lavoro straordinario.
Art. 13. - Trasporti lavoratori ore notturne.
Art. 14. - Indennità ora di pausa non concessa (cestini).
Art. 15. - Trucco.
Art. 16. - Festività.
Art. 17. - Nominativi di capi gruppo.
Art. 18. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale per i capi gruppo comparse addetti alla produzione cinematografica, 26 aprile 1951

L’anno 1951, il giorno 26 del mese di aprile, in Roma, presso la sede dell’Anica, tra l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini [...], assistito dal Consigliere dell’Unione Nazionale Produttori film [...] e la Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal Segretario Generale [...] e dal Segretario Provinciale del Sindacato Cinema Produzione [...], la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo [...], viene stipulato il seguente contratto normativo da valere per i Capi Gruppo addetti alla produzione cinematografica.

Art. 9. - Lavori fuori degli stabilimenti.
Nel caso di lavorazione da eseguirsi fuori degli stabilimenti, agli effetti dell’orario di lavoro, sarà considerata ora d’inizio quella di chiamata nello stabilimento ed ora di termine quella di rientro nello stabilimento stesso.

Art. 10. - Orario di lavoro.
La giornata lavorativa è fissata in nove ore compresa l’ora di pausa per la colazione.
La pausa dovrà essere concessa non prima delle ore 11 antimeridiane. Nel caso che il lavoro si protragga oltre le ore 21 dovrà essere concessa una ulteriore pausa per il pasto ed a questo secondo pasto dovrà, in ogni caso, provvedere la casa produttrice.
Ove la chiamata del capo gruppo avvenga nelle ore pomeridiane e dopo almeno sei ore di lavoro si raggiungano e sorpassino le ore 21 al capo gruppo spettano il cestino e l’ora di pausa. In caso di convocazione dopo le ore 21, non si avrà diritto al cestino, purché la lavorazione non avvenga fuori dello stabilimento.

Art. 11. - Orario continuato.
Ove la Direzione adotti l’orario continuato senza sosta alcuna, detto orario avrà la durata di sei ore. Nel caso che non venga concessa l’ora di pausa dopo le suddette sei ore, il capo gruppo avrà diritto alle maggiorazioni per il lavoro straordinario.
Rimane in ogni caso stabilito, che, dopo l’orario continuato, al capo gruppo dovranno essere concessi il cestino e l’ora di pausa.

Art. 12. - Lavoro straordinario.
[...]
L’orario notturno ha inizio:
per il periodo maggio-ottobre alle ore 22 e termine alle ore 6;
per il periodo novembre-aprile alle ore 21 e termine alle ore 7.

Art. 13. - Trasporti lavoratori ore notturne.
Ove la lavorazione in esterni o in stabilimenti abbia termine in ore notturne nelle quali non sono più in attività i mezzi normali di trasporto, la Ditta produttrice dovrà provvedere a far trasportare a proprie spese i lavoratori fino ai centri di smistamento opportunamente scelti.

Art. 14. - Indennità ora di pausa non concessa (cestini).
Ai capi gruppo che partecipano alla lavorazione in esterni fuori stabilimento e che non possono essere ricondotti negli stabilimenti stessi per l’ora di pausa, la Ditta produttrice dovrà fornire il consueto cestino o una indennità forfettaria pari a L. 350.

Art. 15. - Trucco.
Il capo gruppo non può truccarsi e vestirsi né partecipare a ripresa di film.