Tipologia: CCNL
Data firma: 2 marzo 1955
Validità: 02.03.1955 - 31.12.1956
Parti: Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo della Confederazione Cooperativa Italiana-Cci, Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, Settore della Cooperazione di Consumo-Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e Federazione Italiana Lavoratori del Commercio ed Aggregati-Cgil, Federazione Italiana Sindacati Addetti Commercio ed Affini-Cisl, Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini-Uil
Settori: Commercio, Cooperative di consumo, Consorzi

Sommario:

Titolo I Sfera di applicazione del contratto
Art. 1.
Titolo II Classificazione del personale
Art. 2.
Capo I Personale con mansioni impiegatizie
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Capo II Personale con mansioni non impiegatizie
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Titolo III Assunzione
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Titolo IV Periodo di prova
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Titolo V Apprendistato
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Titolo VI Orario di lavoro
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Titolo IX Ferie
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Titolo X Assenze e congedi
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Titolo XI Chiamata e richiamo alle armi
Art. 50.
Art. 51.
Titolo XII Missioni e trasferimenti
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Titolo XIII Malattia ed infortunio
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 66.
Titolo XV Sospensione del lavoro
Art. 67.
Titolo XVI Anzianità di servizio
Art. 68.
Titolo XVII Anzianità convenzionali
Art. 69.
Titolo XVIII Passaggi di qualifica
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72.
Titolo XIX Scatti di anzianità
Art. 73.
Titolo XX Trattamento economico
Art. 74.
Art. 75.
Art. 76.
Art. 77.
Art. 78.
Titolo XXI 13ª mensilità
Art. 79.
Art. 80.
Art. 81.
Titolo XXII Risoluzione del rapporto di lavoro
A) Preavviso

Art. 82.
Art. 83.
B) Indennità di anzianità
Art. 84.
Art. 85.
Art. 86.
Art. 87.
Art. 88.
C) Dimissioni.
Art. 89.
Art. 90.
Art. 91.
Titolo XXIII Diritti e doveri dei lavoratori norme disciplinari
Art. 92.
Art. 93.
Art. 94.
Art. 95.
Titolo XXIV Cauzioni
Art. 96.
Art. 97.
Art. 98.
Titolo XXV Calo merci ed inventari
Art. 99.
Art. 100.
Titolo XXVI Coabitazione, vitto e alloggio
Art. 101.
Concessione del credito ai clienti degli spacci
Art. 102.
Titolo XXVII Divise
Art. 103.
Titolo XXVIII Commissioni Interne
Art. 104.
Art. 105.
Art. 106.
Art. 107.
Art. 108.
Art. 109.
Art. 110.
Art. 111.
Art. 112.
Art. 113.
Titolo XXIX Tutela dei dirigenti sindacali
Art. 114.
Art. 115.
Art. 116.
Titolo XXX Decorrenza e durata del contratto
Art. 117.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti, 2 marzo 1955

L’anno 1955, il giorno 2 del mese di marzo in Roma, tra la Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo della Confederazione Cooperativa Italiana [...], con la partecipazione della Confederazione Cooperativa italiana [...], la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, Settore della Cooperazione di Consumo [...], e con la partecipazione della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue [...] e la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio ed Aggregati [...], con l’intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Commercio ed Affini [...], con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], l’Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini [...], con l'intervento dell'Ufficio Sindacale dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
Si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro che ha efficacia per tutto il territorio nazionale e che sostituisce, dalla data della sua entrata in vigore e per la materia da esso disciplinata, tutte le norme di precedenti contratti collettivi, di accordi speciali o di usi e consuetudini, fatte salve le condizioni di miglior favore fissate da contratti provinciali, locali o aziendali del settore cooperativo, che dovranno essere mantenute.
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Le parti contraenti, all'atto della stipula, convengono nel porre in evidenza che per la prima volta il rapporto di lavoro nelle cooperative di consumo viene regolamentato in Italia da un unico e particolare contratto collettivo;
dichiarano altresì concordemente che (essendosi inteso con tale contratto di attuare una disciplina normativa corrispondente alle caratteristiche e alle esigenze dell’organizzazione del lavoro nelle cooperative di consumo, costituisce per esse preciso impegno di rendere operativo il contratto stesso, venendo così a creare concrete premesse che favoriranno la esclusione di ogni e qualsiasi eventuale diverso tipo di rapporto tra cooperative e personale non consono allo spirito informatore della presente regolamentazione.
Le organizzazioni che sono addivenute alla stipula del presente contratto, sia in rappresentanza delle cooperative di consumo, che dei lavoratori da esse dipendenti, si sono concordemente ispirate ai principi della reciproca collaborazione e solidarietà, che devono intercorrere tra le une e gli altri, tenendo presente la particolare importanza che la loro attività assume in rapporto alla funzione che viene svolta dalle cooperative nell’interesse di vaste categorie di consumatori.
E pertanto l’opera dei lavoratori dipendenti dalle cooperative deve essere improntata a spirito di viva partecipazione alla vita e allo sviluppo economico e sociale della cooperativa e a comprensione delle esigenze ad essa proprie e da parte di questa deve esser riconosciuta e tutelata la dignità del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni e in tutto quanto attiene ai diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica che ad esso si riferiscono.
Le parti contraenti convengono di concerto che il contenuto di questa premessa informa il presente contratto in sua clausola e che pertanto esso, secondo tale spirito, deve essere applicato ed interpretato.

Titolo I Sfera di applicazione del contratto
Art. 1.

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale di ambo i sessi dipendente da Cooperative di Consumo e da Consorzi da queste costituiti, a qualsiasi settore merceologico appartengano. Esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua.

Titolo II Classificazione del personale
Art. 2.

Il personale di cui al presente contratto si divide in due gruppi:
а) personale con mansioni impiegatizie;
б) personale con mansioni non impiegatizie.
Il personale con mansioni impiegatizie è distinto nelle categorie A, B, C, ognuna delle quali comprende le qualifiche specificate rispettivamente negli artt. 3, 4 e 5.
Il personale con mansioni non impiegatizie è distinto nelle categorie D, E, ognuna delle quali comprende le qualifiche specificate negli artt. 7 e 8.

Titolo III Assunzione
Art. 10.

L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell’offerta del lavoro.

Titolo V Apprendistato
Art. 16.

L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere quelle mansioni per le quali occorra un certo tirocinio, nonché di formare degli elementi capaci di rafforzare e sviluppare il movimento cooperativo.
L’apprendistato limitato alle sole qualifiche e mansioni impiegatizie comprese nella Categoria C, nonché a tutte le qualifiche e mansioni non impiegatizie comprese nelle categorie D ed E del presente contratto, con esclusione di quelle relative a mansioni comuni, per le quali non occorra alcun addestramento specifico, o di quelle per cui è richiesta la patente di abilitazione.

Art. 17.
Il numero degli apprendisti nei singoli spacci o negozi non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle cooperative che abbiano solo uno o due lavoratori alle proprie dipendenze.

Art. 18.
L’apprendistato è consentito nei seguenti limiti di età:
а) per il personale maschile, fra i 14 e i 21 anni compiuti;
b) per il personale femminile, fra i 15 e i 20 anni compiuti.
Deroghe a tali limiti di età potranno essere autorizzate, di comune accordo, dalle rispettive associazioni sindacali.

Art. 19.
La durata massima dell’apprendistato è stata stabilita in tre anni per tutti coloro che inizieranno il periodo di apprendistato prima di aver compiuto il 16° anno di età, e in due anni per coloro che inizieranno il periodo di apprendistato dopo aver compiuto il 16° anno di età.
[...]
Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altre cooperative dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni, sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dai presente contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore ai due anni.
Per coloro invece che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato di almeno un anno presso altre aziende dello stesso settore merceologico, e per le stesse mansioni, la durata dell’apprendistato di cui al primo capoverso del presente articolo, è ridotta di un anno, a meno che non vi sia stata una interruzione superiore ai due anni.

Art. 21.
La cooperativa ha l’obbligo di curare e di far curare dai propri dipendenti l’addestramento pratico dell’apprendista in modo che questo abbia la possibilità di un rapido addestramento.
L’apprendista non può essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche.

Art. 23.
L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio, ad eccezione della indennità di anzianità [...]

Art. 25.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Titolo VI Orario di lavoro
Art. 26.

La durata normale del lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali di lavoro effettivo, giusta le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 27.
Il personale che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto fruirà della libertà dal servizio nel pomeriggio del sabato, senza facoltà, da parte della cooperativa, di ricupero negli altri giorni delle ore di lavoro non effettuate il sabato, continuerà a godere di tale beneficio.

Art. 29.
È demandato ai contratti integrativi provinciali di stabilire la durata dell’interruzione dell’orario di lavoro giornaliero, che non dovrà essere inferiore alle due ore, salvo speciali deroghe da concordarsi fra le relative organizzazioni sindacali provinciali.

Art. 30.
Fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dalla cooperativa, tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, secondo le esigenze della cooperativa.
I turni di lavoro devono essere fissati dalla cooperativa e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Art. 31.
Il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa della cooperativa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento del servizio, - e cioè: i gerenti o gestori, i capi servizi tecnici ed ispettivi, i direttori tecnici e amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che non partecipano alla vendita o al lavoro manuale, i provveditori ed i segretari di cooperativa - è tenuto a prestare servizio anche dopo l’orario normale di lavoro senza speciale compenso e per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

Art. 32.
La durata normale del lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia, di cui alla tabella approvato con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 1657, e successive modificazioni, verrà stabilita nei confronti integrativi provinciali.
Tale durata potrà essere graduata a seconda delle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori interessati.

Titolo VII Lavoro straordinario
Art. 33.

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, è in facoltà della cooperativa di richiedere prestazioni d’opera straordinarie che non eccedono le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.
Qualora tali prestazioni dovessero avere carattere continuativo per un periodo di almeno tre mesi, o superare i limiti previsti dalla legge, la cooperativa dovrà essere autorizzata a norma di legge e dovrà darne comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate.

Titolo VIII Riposo settimanale e festività
Art. 37.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizione di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Qualora le cooperative siano autorizzate all’apertura domenicale dei negozi o degli spacci - limitatamente alla vendita al minuto di generi alimentari - ai sensi dell’art. 7 della legge 22 febbraio 1924, n. 370, esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti addetti a tale vendita in conformità all’ultimo comma del suddetto articolo 7.

Art. 40.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanali dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 50 % sulla paga base, fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo. La suddetta maggiorazione non compete nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 37.

Titolo IX Ferie
Art. 41.

Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie fissato nella misura seguente:
a) Personale con mansioni impiegatizie:
dopo il compimento di 1 anno di ininterrotto servizio: giorni 12 lavorativi;
dopo il compimento di 2 anni di servizio fino a 6 anni compiuti: giorni 10 lavorativi;
dopo il compimento di 6 anni di servizio e fino a 10 anni compiuti: giorni 20 lavorativi;
dopo il compimento di 10 anni di servizio e fino a 20 anni compiuti: giorni 25 lavorativi;
dal 20° anno di servizio compiuto in poi: giorni 30;
b) personale con mansioni non impiegatizie:
dopo il compimento di 1 anno di ininterrotto servizio e fino al 7° anno compiuto: giorni 12 lavorativi;
dal 7° anno di servizio compiuto e fino al 15° anno di servizio compiuto: giorni 15 lavorativi;
dal 15° anno di servizio compiuto in poi: giorni 18 lavorativi.

Art. 46.
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie.

Titolo XIV Gravidanza e puerperio
Art. 66.

Per la gravidanza e puerperio si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo XXIII Diritti e doveri dei lavoratori norme disciplinari
Art. 92.

I rapporti tra i lavoratori e i rappresentanti legali ed i dirigenti della cooperativa saranno improntati a sensi di reciproca correttezza e di cordialità nello spirito di una comune costante collaborazione al buon andamento della cooperativa e alto sviluppo del movimento cooperativo.

Art. 93.
Il lavoratore, nello svolgimento della sua attività nella cooperativa, deve compiere il suo dovere ed osservare le disposizioni impartite dalla Direzione e le norme contrattuali specificatamente per quanto riguarda: la presenza, l’orario di lavoro, la diligente conservazione del materiale e della merce affidatagli, l’esecuzione in genere delle proprie mansioni. [...]

Art. 94.
L’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dalla cooperativa in relazione all’entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto per i casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente il 10 % delle spettanze ragguagliate a mese;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare con esclusione del preavviso e dell’indennità e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salvo ogni altra azione legale il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare senza indennità e preavviso) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la cooperativa, in armonia con le norme di cui all’art. 2105 del C.C., e cioè; l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio, nonché nei casi previsti dall’art. 47 (ultimo comma) del presente contratto e dall’art. 2119 del C.C., e nei casi di ammanchi di inventario che per la loro entità o per la toro recidività siano imputabili a colpa grave del lavoratore, fermo restando - in tal caso - l'obbligo dell’osservanza della procedura di contestazione di cui all’art. 100 del presente contratto.
Il licenziamento senza preavviso né indennità si applica, altresì, nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
[...]

Titolo XXVII Divise
Art. 103.

[...]
È parimenti a carico della cooperativa la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario o per particolari lavorazioni.
[...]

Titolo XXVIII Commissioni Interne
Art. 104.

Le parti contraenti riconoscono le Commissioni Interne ed i Delegati di azienda quali organi aventi il compito di concorrere a mantenere buoni rapporti tra i lavoratori e la direzione della cooperativa in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento dell’attività della cooperativa stessa.
Per l’esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta alla Commissione Interna:
1) intervenire presso gli organi direttivi della cooperativa per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, della legislazione sociale, delle norme di igiene e di sicurezza del lavoro;
2) tentare il componimento delle controversie collettive ed individuali di lavoro che sorgessero nell’azienda;
3) esaminare con gli Organi direttivi, preventivamente alla loro attuazione, gli schemi dei regolamenti interni da questa predisposti, l’epoca delle ferie, l’introduzione di nuovi sistemi di retribuzione e la determinazione dell’orario di inizio e di cessazione del lavoro nei vari giorni della settimana, anche nel caso di turni;
4) formulare proposte per il migliore andamento dei servizi aziendali tendenti al perfezionamento dei metodi di lavoro, onde conseguire un maggiore rendimento ad una maggiore produttività, vagliando e inoltrando agli organi direttivi della cooperativa quelle ritenute utili, suggerite dai lavoratori;
5) contribuire alla elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale (previdenziale, assistenziale, culturale e ricreativo), delle mense e spacci, e vigilare attraverso propri componenti per il migliore funzionamento delle istituzioni stesse.
Le Commissioni Interne rimetteranno alle proprie organizzazioni sindacali, per la trattazione nei confronti delle organizzazioni che rappresentano le cooperative, tutto quanto attenga alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro come pure le controversie collettive ed individuali per le quali non sia stato possibile trovare l’auspicata soluzione.
I Delegati di azienda esplicano le stesse mansioni attribuite alle Commissioni Interne.

Art. 105.
Sono istituite Commissioni Interne in ogni azienda cooperativa che occupi normalmente un numero di lavoratori superiore a 25. Nelle aziende cooperative che occupano un numero di lavoratori superiore a 5 e non a 25, è istituito il Delegato di azienda al quale sono attribuiti gli stessi compiti della Commissione Interna.

Art. 106.
La Commissione Interna è unica per tutto il personale di ciascuna azienda cooperativa e deve essere composta da impiegati ed operai eletti separatamente in rappresentanza di ciascuna delle predette categorie ed in relazione all’entità numerica di ciascuna di esse.

Art. 107.
La Commissione Interna è composta di tre membri nelle aziende cooperative aventi normalmente fino a 50 dipendenti, di cinque membri nelle aziende cooperative aventi da 51 a 100 dipendenti e da sette membri nelle cooperative con più di 100 dipendenti.

Art. 108.
Le elezioni delle Commissioni Interne e dei Delegati di azienda vengono fatte con votazione diretta e segreta e con il sistema proporzionale. Ad esse partecipano di diritto tutti lavoratori della cooperativa che abbiano superato i sedici anni di età.
Le elezioni sono indette dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori le quali, previo accordo con la competente organizzazione sindacale provinciale delle Cooperative e con la Direzione della cooperativa, ne stabiliranno il giorno e tutte le modalità necessarie.
Il giorno, l’ora e le modalità delle elezioni devono essere rese note ai lavoratori della cooperativa almeno una settimana prima della data fissata, con apposite affissioni nei locali di lavoro e nell’albo dell’azienda.
La cooperativa favorirà il regolare svolgimento delle elezioni, che devono aver luogo nei locali della cooperativa stessa, fuori dell’orario del lavoro, sotto il controllo di apposita commissione elettorale costituita da dipendenti dell’azienda. Allo svolgimento delle elezioni può presenziare un rappresentante per ogni organizzazione sindacale.
Gli scrutini debbono essere fatti alla presenza dei lavoratori della cooperativa e resi noti, subito dopo lo spoglio, con apposita affissione. L’esito delle elezioni dovrà essere comunicato, entro 5 giorni, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori alla Direzione della cooperativa per il tramite della competente Organizzazione sindacale provinciale delle Cooperative.
Sono eleggibili i lavoratori di età superiore agli anni 18. Per la eleggibilità è richiesto, inoltre, il requisito di almeno 6 mesi di anzianità presso l’azienda.

Art. 109.
Le Commissioni Interne ed i Delegati di azienda restano in carica un anno e possono essere revocati prima di tale termine con deliberazione conforme di almeno il 51 % dei lavoratori aventi diritto a voto, adottata con voto segreto e diretto. I membri delle Commissioni Interne ed i Delegati di azienda sono rieleggibili.
La richiesta di consultazione straordinaria di cui al comma precedente deve essere sottoscritta da almeno il 25 % dei lavoratori della cooperativa.
I membri della Commissione Interna decaduti per dimissioni dalla carica o dall’azienda, per trasferimento, per licenziamento o per morte, nel periodo di durata in carica della Commissione, saranno sostituiti con i nominativi, aventi i prescritti requisiti di eleggibilità, immediatamente seguenti in graduatoria nella lista cui appartenevano i membri decaduti, sempre che le sostituzioni non superino, nel loro complesso, il numero di 1 membro per le Commissioni formate da tre persone, di 2 membri per le Commissioni formate da 5 persone e di 3 membri per le Commissioni formate da 7 persone.
Superandosi i limiti predetti, dovrà procedersi alla totale rielezione della Commissione Interna. La sostituzione non è consentita in caso di decadenza del Delegato di azienda.

Art. 110.
L’attività delle Commissioni Interne e dei Delegati di azienda dovrà svolgersi senza creare intralcio al normale andamento della cooperativa.
I membri della Commissione Interna ed i Delegati di azienda sono soggetti alle comuni norme contrattuali e, quindi, devono osservare l’orario di lavoro. In casi eccezionali od urgenti, per l’espletamento del loro mandato possono assentarsi su autorizzazione della Direzione o di chi per essa ne abbia la facoltà.

Art. 111.
Le aziende cooperative che abbiano più di 100 dipendenti metteranno a disposizione delle Commissioni Interne, nelle ore da convenirsi con la Direzione, un locale perché esse possano riunirsi e ricevere comunicazioni e reclami da parte dei lavoratori.
La cooperativa metterà presso l’ingresso un albo a disposizione della Commissione Interna perché vi possano essere affissi i comunicati relativi ai propri compiti e quelli di carattere sindacale.

Art. 113.
Le norme di cui all’articolo precedente si applicano anche ai membri delle Commissioni Interne ed ai Delegati di azienda scaduti, uscenti o dimissionari e per un periodo fino a sei mesi dalla cessazione dalla carica.