Tipologia: CCNL
Data firma: 18 settembre 1947
Validità: 01.10.1947 - 30.09.1948
Parti: Associazione delle Società di Corse e Sindacato Nazionale Lavoratori dell'ippica
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Ippodromi

Sommario:

Sezione 1ª
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Sezione 2 ª Categorie e retribuzioni - Indennità utensili e materiali
Art. 3. - Categorie dei lavoratori.
Art. 4. - Passaggio temporaneo di categoria.
Art. 5. - Passaggio di categoria.
Art. 6. - Gratifica natalizia.
Art. 7. - Utensili e materiale.
Art. 8. - Indumenti di lavoro.
Art. 9. - Corresponsione della retribuzione.
Sezione 3 ª Orario di lavoro - Lavoro straordinario
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Lavoro straordinario.
Art. 13. - Festività infrasettimanali.
Sezione 4 ª Ferie - Permessi - Trattamento di malattia e maternità - Servizio militare
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Permessi e brevi congedi.
Art. 16. - Assenze.
Art. 17. - Congedo matrimoniale.
Art. 18. - Malattie.
Art. 19. - Tutela della maternità.
Art. 20. - Servizio militare.
Sezione 5 ª
Art. 21. - Punizioni.
Art. 22. - Multe e sospensioni.
Art. 23. - Licenziamento senza preavviso.
Art. 24. - Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
Sezione 6ª
Art. 25. - Preavviso.
Art. 26. - Indennità di anzianità.
Art. 27. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 28. - Indennità in caso di morte.
Sezione 7ª
Art. 29. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 30. - Mense aziendali.
Art. 32. - Rappresentanti di categoria e sindacali.
Art. 33. - Condizioni più favorevoli.
Art. 34. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale addetto alla manutenzione degli ippodromi gestiti da società di corse, 18 settembre 1947

Il giorno 18 del mese di settembre 1947, tra l’Associazione delle Società di Corse [...] e il Sindacato Nazionale Lavoratori dell'ippica [...], è stato stipulato il seguente contratto da valere per il personale addetto alla manutenzione degli Ippodromi gestiti da Società di Corse.

Sezione 2 ª Categorie e retribuzioni - Indennità utensili e materiali
Art. 4. - Passaggio temporaneo di categoria.

Il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a categoria diversa da quella per la quale è stato assunto purché ciò non comporti peggioramento economico oppure mutamenti sostanziali della sua posizione.
[...]

Art. 7. - Utensili e materiale.
Gli utensili, attrezzi e materiali occorrenti allo svolgimento delle prestazioni dovranno essere forniti dall'azienda. Per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiali occorrente il personale deve fare richiesta alla azienda. Il lavoratore è responsabile degli oggetti datigli in consegna. Le perdite e le rotture degli oggetti in consegna per cause di forza maggiore e il loro deterioramento per ragioni di uso, non costituiscono causa di addebito.

Art. 8. - Indumenti di lavoro.
A cura dell’azienda i lavoratori addetti a lavori all’aperto dovranno essere forniti di stivaloni di gomma e di impermeabili.
Gli indumenti di cui al precedente comma saranno assegnati dalla Società individualmente ai singoli lavoratori e dovranno essere usati solo durante le ore di servizio.

Sezione 3 ª Orario di lavoro - Lavoro straordinario
Art. 10. - Orario di lavoro.

L’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere intervallate da una pausa per il pasto, della durata non superiore ad un’ora.
Sono salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge fermo restando l’applicazione degli accordi interconfederali vigenti in materia.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Al lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale. Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica in base ai turni di servizio stabiliti dalla direzione che all’inizio di ciascuna settimana verranno comunicati agli interessati con apposita tabella esposta in luogo a loro accessibile.
Il giorno di riposo compensativo, sarà considerato festivo a tutti gli effetti.

Art. 12. - Lavoro straordinario.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti ili orario di cui all’art. 10.
Si considera lavoro notturno quello compiuto dallo ore 20 alle ere 6.
Si considera lavoro festivo quello effettuato nelle giornate considerate festive dallo Stato a tutti gli effetti, civili, nella ricorrenza del Patrono locale e nelle domeniche o negli altri giorni di riposo compensativo.
[...]

Sezione 4 ª Ferie - Permessi - Trattamento di malattia e maternità - Servizio militare
Art. 14. - Ferie.

Il lavoratore ha diritto annualmente ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore a 15 giorni lavorativi. [...]

Art. 19. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza, o puerperio, alle gestanti che si assenteranno dal lavoro per un periodo di tre mesi prima del parto e di sei settimane dopo il parto le Aziende corrisponderanno un trattamento pari a due terzi della retribuzione normale intendendosi per tale la retribuzione media realizzata negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti l’assenza. Il trattamento di cui sopra rimane in vigore fino alla rinnovazione dell’accordo interconfederale 29 ottobre 1946 e successivo o in ogni caso fino alla emanazione di nuove norme legislative disciplinanti la materia.

Sezione 5 ª
Art. 21. - Punizioni.

Qualsiasi infrazione al presente contratto potrà essere punita secondo la gravità delle mancanze con le seguenti sanzioni:
1) multa;
2) sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni;
3) licenziamento senza preavviso;
4) licenziamento senza preavviso né indennità di licenziamento.
Le multe pecuniarie non potranno superare l'importo di tre ore di paga effettivamente percepita che verranno versate ad un fondo il cui ammontare sarà devoluto per scopi assistenziali a favore dei lavoratori cui il presente contratto si applica.

Art. 22. - Multe e sospensioni.
In particolare la punizione di cui al punto 1) dell'articolo precedente potrà essere inflitta all’operaio che:
1) abbandoni temporaneamente il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) eseguisca malamente il lavoro affidatogli;
4) guasti per colpa o disattenzione il materiale di stabilimento od il materiale di lavorazione, oppure non avverta subito il suo capo diretto di eventuali guasti degli apparecchi o di evidenti irregolarità dell'andamento degli apparecchi stessi;
5) sia trovato addormentato;
6) fumi abusivamente;
7) si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
8) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza dello stabilimento ed al normale andamento del lavoro;
9) arbitrariamente si arroghi il diritto di dare o dia disposizioni contrarie a quelle predisposte dalla direzione;
10) offenda i compagni di lavoro ed in genere il personale della ditta;
11) commetta in genere mancanze di gravità consimili.
Nelle infrazioni di maggior gravità ed in caso di recidiva, a giudizio della direzione potrà essere inflitta la sospensione di cui al punto 2 dell'articolo precedente.

Art. 23. - Licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento senza preavviso di cui al n. 3 dell’art. 21 potrà essere inflitto all’operaio in caso di:
1) insubordinazione;
2) omissione o negligenza implicanti colpa grave, siano o meno seguito da danneggiamenti economici, nel disbrigo delle mansioni lavorative, di manutenzione di vigilanza, ecc.;
3) risse nell’ippodromo;
4) lavori o costruzioni di oggetti per proprio uso o per uso di terzi;
5) introduzione nell’ippodromo di persone estranee senza il regolare permesso della direzione;
6) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
7) mancanze che portino grave pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza della ditta.

Art. 24. - Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
Il licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento di cui al n. 4 dell’art. 21 potrà essere inflitto all’operaio in caso di:
1) furti, danneggiamenti gravi al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione od a qualsiasi altra cosa di proprietà della Azienda;
[...]
Il licenziamento per le cause cui sopra citate è indipendente dalle eventuali responsabilità civili e penali in cui incorre l’operaio.

Sezione 7ª
Art. 30. - Mense aziendali.

Le organizzazioni stipulanti il presente contralto si impegnano a svolgere opportuna azione per la costituzione di mense aziendali in tutti gli ippodromi d’Italia.

Art. 32. - Rappresentanti di categoria e sindacali.
Per quanto riguarda il riconoscimento della Commissione interna e la tutela dei lavoratori che rivestono cariche sindacali, saranno applicati gli accordi interconfederali vigenti in materia.