Tipologia: Accordo collettivo nazionale
Data firma: 1° agosto 1955
Validità: 01.01.1954 - 31.12.1955
Parti: Assicredito e Fabi, Fib, Fidac, Filcea, Sabit, Uib
Settori: Credito Assicurazioni, Aziende di credito

Sommario:

Capitolo I
Art. 1. - Disposizioni generali.
Art. 2.
Art. 3.
Capitolo II
Art. 4. - Assunzione e classificazione del personale.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Capitolo III
Art. 13. - Doveri e diritti del personale.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Capitolo IV
Art. 18. - Trattamento economico.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Capitolo V
Art. 34. - Anzianità convenzionali.
Art. 35.
Capitolo VI
Art. 36. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Assenze - Ferie
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Capitolo VII
Art. 54. - Malattie - Infortuni - Gravidanza e puerperio.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Capitolo VIII
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60.
Capitolo IX
Art. 61. - Missioni e trasferimenti.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
Capitolo X
Art. 66. - Note caratteristiche - Ricompense - Promozioni.
Art. 67.
Art. 68.
Art. 69.
Capitolo XI

Art. 70. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73.
Art. 74.
Art. 75.
Capitolo XII
Art. 76. - Cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 77.
Art. 78.
Art. 79.
Art. 80.
Art. 81.
Art. 82.
Art. 83.
Art. 84.
Art. 85.
Art. 86.
Art. 87.
Art. 88.
Art. 89.
Art. 90.
Art. 91.
Art. 92.
Art. 93.
Capitolo XIII
Art. 94. - Disposizioni particolari.
Art. 95.
Art. 96.
Art. 97.
Art. 98.
Capitolo XIV
Art. 99. - Disposizioni transitorie e di attuazione.
Art. 100.
Art. 101.
Art. 102.
Art. 103.
Art. 104.
Art. 105.
Art. 106.
Art. 107.
Art. 108.
Art. 109.
Art. 110.
Art. 111.
Allegati
Allegato n. 1 Elenco delle aziende di credito (aderenti all’Assicredito quali Soci ordinari) tenute alla applicazione del presente contratto collettivo di lavoro
Allegato n. 2 Elenco delle piazze con popolazione tra 20 e 25 mila abitanti stabilite fra le organizzazioni sindacali per l’inquadramento in 1ª categoria del personale addetto agli sportelli.
Allegato n. 3 Tabelle del trattamento economico in vigore dal 1° gennaio 1954
Allegato n. 4 Assegno di carica
Allegato n. 5 Indennità per lavori svolti in locali sotterranei
Allegato n. 6 Indennità di contingenza
Allegato n. 7 Indennità di rischio
Allegato n. 8 Indennità di mensa
Allegato n. 9 Concorso spese tranviarie
Allegato n. 10 Decorrenza
Appendice

Accordo collettivo nazionale per gli impiegati e i commessi dipendenti dalle aziende di credito, 1° agosto 1955

Il giorno 1° agosto 1955, in Roma, tra l’Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito) [...], assistito, con la partecipazione di un Comitato di esperti [...] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) [...], la Federazione Italiana Bancari (Fib) [...], la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito (Fidac) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni (Filcea) [...], Sindacato Autonomo Bancari Italiani Trieste (Sabit) [...], Sindacato Dipendenti Banca Commerciale Italiana [...], Unione Italiana Bancari (Uib) [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Capitolo I
Art. 1. - Disposizioni generali.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro costituisce una normazione unitaria e inscindibile che disciplina i rapporti di lavoro fra le Aziende di credito aderenti all’Assicredito in qualità di soci ordinari come da elenco allegato (allegato n. 1), la Banca Nazionale del Lavoro, il Monte dei Paschi di Siena e le seguenti categorie di personale:
а) impiegati;
b) impiegate;
c) commessi.

Art. 2.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro non si applica:
а) ai lavoratori dipendenti dalle agenzie, recapiti o rappresentanze che risultino conferiti in appalto quando, compreso il titolare o i titolari, non vi siano addette più di due persone oltre il personale ausiliario;
b) al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l’esercizio della funzione creditizia.
Per il personale delle agenzie di quelle aziende, per le quali sono stati stipulati tra le organizzazioni sindacali gli accordi separati che in appendice si precisano, valgono le norme contenute negli accordi stessi.

Art. 3.
L’applicazione del presente contratto ai commessi e aiuto commessi non comporta di per se stessa, ad ogni effetto, per gli appartenenti a tale categoria, il riconoscimento della qualifica di impiegato.

Capitolo II
Art. 5.

I limiti di età per l’assunzione sono i seguenti: impiegati e impiegate: 17 anni compiuti; commessi di 1ª categoria: 19 anni compiuti; commessi di 2ª categoria: 14 anni compiuti.
Il personale della 2ª categoria commessi che non ha compiuto i 17 anni di età assume la denominazione di aiuto commessi.

Art. 9.
Per esigenze di carattere straordinario o per lo svolgimento di servizi od operazioni a carattere temporaneo o stagionale, può essere assunto, in via provvisoria, personale nei cui riguardi la risoluzione del rapporto resta disciplinata dal secondo e terzo comma dell’art. 6 del presente contratto, ferme restando le altre condizioni contrattuali; la durata del rapporto di lavoro non può - di norma - eccedere i 3 mesi e, in casi particolari, i 5 mesi.
Per le necessità derivanti dalla sostituzione di personale chiamato alle armi per obblighi di leva, può essere assunto, in via provvisoria, personale cui si applicano condizioni identiche a quelle previste dalle disposizioni legislative riguardanti i sostituti dei richiamati alle armi.
Al personale assunto a sensi del presente articolo dovrà essere data comunicazione scritta della temporaneità del rapporto e dei motivi che la determinano.

Art. 10.
Non è ammessa l’assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto.

Art. 12.
All’impiegata adibita in via continuativa a mansioni di concetto di particolare importanza sarà dovuto lo stesso trattamento economico previsto per gli impiegati.
Detto trattamento sarà in ogni caso riconosciuto all’impiegata con il grado di capo ufficio.

Capitolo III
Art. 13. - Doveri e diritti del personale.

Il personale deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
Il personale ha il dovere di dare all’azienda, nell’esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell’azienda stessa e le norme del presente contratto, e di osservare il segreto d’ufficio.
In particolare al personale è vietato di:
[...]
d) allontanarsi arbitrariamente dal servizio.
[...]

Art. 14.
È fatto divieto al personale di entrare o di trattenersi nei locali dell’azienda fuori dell’orario normale, salvo che ciò avvenga peti ragioni di servizio e con autorizzazione della direzione.

Art. 15.
Il personale la cui presenza è necessaria per l’estrazione dei valori non deve assentarsi dalla residenza senza autorizzazione della direzione. Solo in caso di urgenti necessità i lavoratori interessati possono prescindere da tale autorizzazione, dando però alla direzionai immediato avviso della loro assenza.

Art. 17.
È esclusa la retribuzione del lavoro sulla base di sistemi di misurazione a tempo.
Alle macchine per registrazioni contabili deve essere di preferenza adibito personale meno anziano di età: dette macchine debbono possibilmente essere azionate da forza meccanica.

Capitolo IV
Art. 21.

Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali sotterranei spetta un’indennità nella misura prevista dalla tabella allegata (allegato n. 5).

Art. 26.
Al personale viene corrisposta una indennità mensa nella misura stabilita dalla tabella allegata (allegato n. 8).
I partecipanti alla mensa, laddove questa sia costituita, pagheranno una quota per pasto pari ad 1/25 dell’importo mensile della i suddetta indennità.

Capitolo VI
Art. 36. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Assenze - Ferie

L’orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali per gli impiegati ed i commessi di 1ª categoria, ed in 42 ore settimanali per i commessi di 2ª categoria.
L’orario giornaliero è suddiviso in due periodi, con intervallo per la colazione non inferiore a due ore nei primi cinque giorni della settimana. Nelle piazze in cui ragioni particolari, climatiche o connesse con le difficoltà dei trasporti lo rendano necessario, l’intervallo potrà essere determinato anche in misura superiore alle due ore e fino al massimo di tre ore, ma sempre in modo tale che l’orario normale di lavoro termini per gli impiegati non oltre le ore 18,30.
L’intervallo meridiano di lavoro, ferma restandone la durata minima e massima stabilita nel comma precedente, è determinato con accordi di piazza, d’intesa fra le competenti organizzazioni sindacali.
Nelle giornate di sabato e nei giorni semifestivi l’orario non può superare le cinque ore per gli impiegati, le impiegate ed i commessi di 1ª categoria, e le cinque ore e mezzo per i commessi di 2ª categoria.
Ferma restando la durata dell'orario giornaliero di lavoro, è in facoltà dell’azienda di effettuare, per il personale strettamente necessario all’espletamento del lavoro inerente alle particolari esigenze di determinati uffici o servizi (ad esempio: apertura corriere e spedizione) spostamenti di orario nel limite di un’ora prima oppure un’ora dopo rispetto al normale orario di entrata e di uscita.
Detti limiti non riguardano il personale incaricato del servizio di vigilanza.
Orario estivo.
1. Per il periodo di applicazione del contratto verrà attuato un orario estivo, dal 1° luglio al 15 settembre, nei limiti di territorio e secondo le norme stabilite dagli accordi 15 maggio e 24 giugno 1953.
2. Per il 1955 verrà tuttavia esaminata, per il periodo suddetto, la possibilità di distribuire, con gli adattamenti del caso, l’orario settimanale su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, ferma restandone la consistenza settimanale.

Art. 38.
Il lavoratore addetto alle macchine contabili non può di regola essere adibito all’uso delle medesime per un periodo superiore a 2/3 dell’orario normale giornaliero.
Il lavoratore addetto alle comuni macchine da scrivere e calcolatrici, in quanto venga utilizzato in modo esclusivo e continuativo a tali macchine, usufruirà, nella giornata, di un’ora di interruzione di detto lavoro.
Durante i periodi di interruzione di cui ai comma precedenti il lavoratore non potrà essere adibito ad altri lavori a macchina.

Art. 39.
Per il personale impiegatizio dei centri o reparti meccanografici addetto alle macchine è in facoltà dell’azienda di distribuire l’orario di lavoro settimanale, di cui all’art. 36, in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata.
Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri; in casi di assoluta eccezionalità può essere effettuato un terzo turno.
I turni normali non potranno essere iniziati prima delle ore 6,30, né cessare dopo le ore 21. L’ora d’inizio del terzo turno verrà stabilita aziendalmente con le competenti organizzazioni sindacali. Il lavoratore dovrà fruire, tra la fine di un turno e l’inizio del turno seguente, di un intervallo di almeno 10 ore. È escluso che al terzo turno venga adibito personale femminile.
Al personale applicato ai detti turni spettano L. 150 per ciascun giorno in cui effettua i turni stessi. [...]
Per le prestazioni compiute in ore notturne (dalle 22 alle 6) nei limiti del normale orario di lavoro, spetta, inoltre, un compenso pari al 25 % della paga oraria, calcolata come all’art. 42.
Sono esclusi dai turni gli addetti alle macchine perforatrici.
Vengono peraltro mantenuti, senza la corresponsione del compenso di L. 150, i turni eventualmente in atto per tutti gli addetti ai reparti meccanografici, compresi gli addetti alle macchine perforatrici, che compiano un orario di lavoro settimanale inferiore a quello di cui all’art. 36.
[...]
Nota a verbale.;
1° comma. - Possono essere adibiti ai turni anche gli impiegati, non addetti alle macchine, il cui lavoro sia strettamente necessario per il funzionamento dei centri o reparti meccanografici.
2° comma. - Il terzo turno può essere istituito anche per le esigenze inerenti alle chiusure dei conti e, comunque, per un periodo globale annuo non superiore a 100 giorni.
Lavoro prestato in giornate semifestive.
Anche per gli impiegati dei centri o reparti meccanografici adibiti a turni vale la norma dell’art. 36 per cui nei giorni semifestivi l’orario di lavoro non può superare le 5 ore.

Art. 40.
Le prestazioni di lavoro debbono essere contenute entro l’orario di cui all’art. 36.
L’azienda ha facoltà di chiedere prestazioni straordinarie secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Non è ammesso riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario prestato.

Art. 41.
È ammesso il lavoro straordinario inerente alle chiusure periodiche dei conti.
Il lavoro straordinario per le chiusure periodiche dei conti deve essere contenuto nel limite massimo di 80 ore annuali.
Tale lavoro straordinario, entro il limite massimo suindicato, può essere richiesto a ciascun lavoratore dell’azienda.
Le 80 ore sono comprensibili fra i periodi di chiusura.
Per le prestazioni di cui sopra non occorre alcuna preventiva segnalazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Le aziende conterranno le richieste del lavoro straordinario di cui sopra, nella giornata del 31 dicembre, nei limiti strettamente necessari in dipendenza delle esigenze tecniche della chiusura.
Nel pomeriggio del 24 dicembre potrà essere richiesto al personale soltanto il lavoro straordinario occorrente per la chiusura contabile giornaliera escluso quindi il lavoro inerente alla chiusura di fine d’anno.
Le aziende procureranno di non richiedere prestazioni straordinarie nella giornata del 1° gennaio.
Il lavoro straordinario, di qualsiasi natura, escluso quello inerente alle chiusure periodiche dei conti, dovrà essere previamente segnalato dalle aziende alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Tali prestazioni dovranno essere contenute entro il limite di due ore giornaliere e 12 settimanali ed essere limitate ai casi di necessità non previsti né prevedibili, di carattere transitorio ed urgente.
Nei casi di particolare urgenza le aziende potranno iniziare le prestazioni straordinarie anche senza darne preventiva segnalazione come sopra indicato salvo beninteso ad effettuare la segnalazione stessa non appena possibile.
Per i suddetti lavori di carattere eccezionale, il limite massimo di ore straordinarie potrà superare, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le due ore giornaliere, purché non superi complessivamente la media di 12 ore settimanali nell’ambito di quanto previsto dal primo comma dell’art. 9 del Regolamento per l’applicazione del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Art. 43.
Il riposo settimanale deve normalmente coincidere con la giornata di domenica.
Il lavoro eventualmente compiuto in giorno di domenica o destinato a riposo settimanale, dà diritto al riposo compensativo in altra giornata della settimana, e ad un compenso pari alla paga oraria, calcolata come all’art. 42, maggiorata del 20%.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo verrà effettuato di norma nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo successivo, ferma la corresponsione del compenso suindicato.
[...]

Art. 44.
Il riposo settimanale dei commessi, adibiti a turno alla vigilanza diurna dei locali dell’azienda, è sostituito dal riposo in altro giorno non festivo della settimana successiva, con diritto ad un compenso pari al 25 % della paga oraria, calcolata come all’art. 42.

Art. 45.
Le prestazioni straordinarie devono essere autorizzate di volta in volta dall’azienda.
Agli effetti del computo del lavoro straordinario, l’azienda provvede, nei modi prescritti dalla legge, alle relative registrazioni, che saranno controfirmate dai singoli interessati.
Dette registrazioni vengono sottoposte giornalmente al visto della direzione o del funzionario da essa delegato.

Art. 48.
Nel corso di ogni anno solare, di massima dal 1° marzo al 30 novembre, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie durante il quale decorre l’intero trattamento economico.
Previo l’accordo con la direzione, il lavoratore può fruire dell’intero periodo di ferie o dì una parte di esso in qualsiasi epoca dell’anno.
La durata delle ferie è stabilita come segue:
Impiegati e impiegate:
con oltre 15 anni di anzianità giorni 30
con oltre 10 anni e sino a 15 anni di anzianità giorni 25
con oltre 3 anni e sino a 10 anni di anzianità giorni 21
dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e sino a 3 anni di anzianità giorni 18 durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione: tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno.
Per i capi ufficio, fino a 5 anni di anzianità, il periodo di ferie non può essere inferiore a giorni 25 ed a giorni 27 per anzianità superiore.
Commessi:
con oltre 25 anni di anzianità giorni 30
con oltre 20 anni e sino a 25 anni di anzianità giorni25
con oltre 10 anni e sino a 20 anni di anzianità giorni 21
con oltre 3 anni e sino a 10 anni di anzianità giorni 15
dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e sino a 3 anni di anzianità giorni 12
durante l'anno in cui è avvenuta l’assunzione: tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, con un massimo di giorni 9
Per i capi commessi il periodo di ferie non può essere inferiore a giorni 21.
Per i commessi di 1ª categoria addetti in via continuativa agli sportelli per l’incasso degli effetti, delle bollette e similari, la durata delle ferie è fissata nella misura sopra stabilita per gli impiegati.
Per i mutilati o invalidi di guerra il periodo di ferie annuali non può essere inferiore a giorni 25 dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione in servizio, mentre durante l’anno in cui detti lavoratori sono stati assunti spettano rispettivamente 15 od 8 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.
[...]

Art. 50.
[...]
La direzione può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese derivanti dalla interruzione che il lavoratore dimostri di aver sopportato.
[...]
Non è ammessa in alcun modo la rinuncia alle ferie.
[...]

Capitolo VII
Art. 57.

In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge in materia, la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal servizio per un periodo di quattro mesi con diritto al trattamento economico goduto in servizio.
[...]

Capitolo XI
Art. 70. - Provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari sono:
а) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto della direzione locale;
c) il biasimo scritto della direzione centrale o generale;
d) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 15 giorni;
e) la retrocessione di grado con conseguente perdita del relativo assegno. In questo caso il lavoratore - entro il termine di 10 giorni -, dalla comunicazione - potrà ottenere la risoluzione del rapporto, con la corresponsione del trattamento di cui all’art. 80;
f) il licenziamento in tronco, senza preavviso né indennità.

Art. 71.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, senza riguardo all’ordine in cui sono elencati nell’articolo precedente.

Art. 72.
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l’azienda – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.
[...]

Art. 73.
Il licenziamento in tronco di cui alla lettera f) dell’art. 70 si applica per una mancanza cosi grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Capitolo XIII
Art. 95.

I commessi possono anche essere adibiti a turno alla custodia diurna nei locali dell’azienda.
Possono anche venire adibiti - ad eccezione dei commessi di prima categoria in servizio in piazze con oltre 450 mila abitanti - al servizio di vigilanza notturna o di pernottamento nei locali dell’azienda in provvisoria sostituzione del personale adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per riposo settimanale, ferie, malattia, servizio militare, limitatamente, in questi ultimi due casi, ai primi tre mesi di assenza.
Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non è ammessa la prestazione del lavoro diurno nella giornata successiva da parte dei commessi.
I servizi di pernottamento e di vigilanza notturna prestati dai commessi in base ai precedenti comma non devono in nessun caso superare le ore 9,30 per notte.
[...]
Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza (escluso, quindi, il caso di solo pernottamento), a svolgere il servizio di pulizia del quale sia incaricato il guardiano sostituito.

Art. 96.
Presso le filiali (escluse le agenzie di città) cui siano addetti non più di otto lavoratori, compreso il capo della filiale, i commessi provvedono, naturalmente entro il limite del normale orario di lavoro, al servizio di pulizia leggera ove non esista apposito personale per questo servizio.
Presso le altre filiali i soli commessi di seconda categoria possono essere adibiti ai servizi di pulizia leggera.

Capitolo XIV
Art. 101.

Le mense, aziendali in atto saranno conservate in quanto ne risulti possibile ed utile il funzionamento.

Art. 106.
Soltanto nei casi previsti dal presente contratto, e fermo restando al riguardo per gli Istituti di credito di diritto pubblico quanto previsto all’art. 111, le norme del contratto stesso potranno essere completate da contratti integrativi da stipularsi fra le competenti organizzazioni sindacali.
I contratti integrativi di cui sopra seguono le sorti del presente contratto, sia per la durata, sia per la disdetta e l’eventuale rinnovazione tacita.

Art. 110.
Le organizzazioni stipulanti si impegnano a svolgere concorde azione presso le competenti Autorità, ai fini dell’estensione del presente contratto ai lavoratori che prestino la loro opera sulla piazza di Trieste e che dipendano da aziende tenute all’osservanza del contratto stesso.

Art. 111.
Gli Istituti di credito di diritto pubblico si riservano di sottoporre il presente contratto ai competenti Organi amministrativi.

Appendice
1) Personale delle agenzie.
In relazione all’ultimo comma dell’art. 2 si precisa che per il personale delle agenzie del Monte dei Paschi di Siena e della Banca toscana valgono le norme contenute nei rispettivi accordi stipulati il 28 novembre 1953.
2) Classificazione delle Piazze - Passaggio a categoria superiore. [...]
3) Personale ad orario ridotto.

Ferme restando le posizioni individuali in atto, è consentita, nelle filiali con non più di due dipendenti ad orario normale, l’assunzione di un solo lavoratore ad orario ridotto.
Tale orario non potrà, comunque, essere inferiore alla metà di quello normale, considerato nella sua consistenza settimanale, però con distribuzione giornaliera, di regola uniforme.
La retribuzione del personale ad orario ridotto sarà commisurata confronti di detto personale, l’applicazione integrale delle clausole del presente contratto.