Categoria: 1955
Visite: 10796

Tipologia: CCNL
Data firma: 1° agosto 1955
Validità: 01.01.1954 - 31.12.1955
Parti: Assicredito e Fabi, Fib, Fidac, Filcea, Sabit, Sindacato Dipendenti Banca Commerciale Italiana, Uib
Settori: Credito Assicurazioni, Aziende di credito, Ausiliari

Sommario:

Capitolo I
Art. 1. - Disposizioni generali.
Capitolo II
Art. 2. - Assunzioni e mansioni del personale.
Art. 3.
Art. 4.
Capitolo III
Art. 5. - Doveri e diritti del personale.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Capitolo IV
Art. 9. - Trattamento economico.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Capitolo V
Art. 19. - Anzianità convenzionali.
Art. 20.
Capitolo VI
Art. 21. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Assenze - Ferie.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Capitolo VII
Art. 27. - Malattie - Infortuni - Gravidanza e puerperio.
Art. 28.
Art. 29.
Capitolo VIII
Art. 30. - Servizio militare.
Art. 31.
Art. 32.
Capitolo IX
Art. 33. - Missioni.
Capitolo X
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35.
Art. 36.
Capitolo XI Cessazione del rapporto di lavoro
A) Personale ad orario intero.

Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52.
B) Personale ad orario ridotto.
Art. 53.
Art. 54.
Capitolo XII Disposizioni particolari
Art. 55.
Art. 56.
Norme transitorie e di attuazione
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
Allegati
Allegato n. 1 Elenco delle aziende di credito tenute alla applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Allegato n. 2 Tabelle del trattamento economico in vigore dal 1° gennaio 1954
Allegato n. 3 Indennità per lavori svolti in locali sotterranei
Allegato n. 4 Indennità di contingenza
Allegato n. 5 Indennità di mensa
Allegato n. 6 Concorso spese tranviarie
Allegato n. 7 Decorrenza
Appendice

Contratto collettivo nazionale per il personale ausiliario dipendente dalle aziende di credito, 1 agosto 1955

Il giorno 1 agosto 1955, in Roma; tra l’Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito (Assicredito) [...], assistito con la partecipazione di un Comitato di esperti [...], la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) [...], la Federazione Italiana Bancari (Fib) [...], la Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito (Fidac) [...], la Federazione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie, Assicurazioni (Filcea) [...], il Sindacato Autonomo Bancari Italiani Trieste (Sabit) [...], il Sindacato Dipendenti Banca Commerciale Italiana [...], l’Unione Italiana Bancari (Uib) [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale ausiliario delle agenzie di quelle aziende per le quali sono stati stipulati tra le organizzazioni sindacali gli accordi separati che in appendice si precisano, valgono le norme contenute negli accordi stessi.

Capitolo I
Art. 1. - Disposizioni generali.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende di credito di cui all’elenco allegato (allegato n. 1) ed il personale ausiliario alle dipendenze delle aziende stesse.
Il presente contratto collettivo riguarda il personale che dedica all’azienda la sua opera con carattere continuativo.
Detto contratto non si applica:
a) a quei lavoratori le cui prestazioni hanno carattere occasionale;
b) al personale ausiliario dipendente dalle agenzie, recapiti o rappresentanze che risultino conferiti in appalto, compreso il titolare o i titolari, non vi siano addette più di due persone oltre il personale ausiliario;
c) al personale ausiliario espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l’esercizio della funzione creditizia.

Capitolo III
Art. 5. - Doveri e diritti del personale.

Il lavoratore deve:
а) dedicarsi con assiduità e diligenza al disbrigo delle mansioni affidategli osservando le istruzioni ricevute:
b) disimpegnare in via eccezionale, se richiesto, mansioni diverse da quelle normalmente affidategli, purché attinenti alla categoria;
c) tenere condotta irreprensibile sotto qualsiasi aspetto;
d) avere cura dei mobili e oggetti ed attrezzi affidatigli, che dovrà conservare in buono stato, rispondendo delle perdite e dei danni eventuali che siano a lui imputabili, dei quali l’azienda potrà rivalersi anche con trattenute sulla retribuzione;
[...]

Art. 6.
Ai lavoratori è particolarmente vietato:
[...]
b) occuparsi durante il servizio di cose estranee alle proprie incombenze;
c) allontanarsi dai locali dell’azienda senza autorizzazione, anche per ragioni inerenti al proprio servizio;
[...]

Art. 7.
Chi per malattia o per causa di forza maggiore sia costretto ad allontanarsi dal servizio o a non presentarsi al lavoro, deve darne immediato avviso, giustificandone il motivo.
In caso di infortunio, anche lieve, sul lavoro, il lavoratore dovrà avvisare immediatamente il proprio superiore.

Art. 8.
Salvo speciale permesso, non è consentito di entrare o di uscire dai locali dell’azienda all’infuori delle ore indicate dai rispettivi turni di lavoro.
L’ora di ingresso e l’ora di uscita, salvo diverso sistema di controllo, saranno annotate su un libro o foglio di presenza, nel quale saranno anche annotate le interruzioni di lavoro per periodo di riposo.

Capitolo VI
Art. 21. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario - Assenze - Ferie.

L’orario normale di lavoro per i lavoratori che disimpegnano mansioni di fatica e pulizia è di 43 ore settimanali. Restano ferme le situazioni aziendali più favorevoli in atto alla data della stipulazione del presente contratto. Nella giornata di sabato l’orario non potrà superare le ore 5,30.
L’orario di lavoro giornaliero viene normalmente ripartito in due periodi determinati dalla direzione in rapporto alle esigenze di servizio; tuttavia per speciali servizi le organizzazioni sindacali potranno determinare di comune intesa la suddivisione dell’orario in tre periodi, nel qual caso spetterà il rimborso delle spese tranviarie per il terzo periodo.
Fatta eccezione per il personale di cui al seguente comma, tra la fine dell’ultimo periodo di lavoro e l’inizio del primo periodo del giorno successivo, dovranno intercorrere non meno di 12 ore.
Per i guardiani diurni e notturni e per i fuochisti che compiono lavoro discontinuo, l’orario è di 57 ore settimanali, con un massimo giornaliero di ore 9,30; per gli autisti che compiono lavoro discontinuo l’orario è di 51 ore settimanali, con un massimo giornaliero di ore 8,30.
I guardiani diurni e notturni durante il servizio di guardia possono essere adibiti anche alle seguenti mansioni accessorie:
a) lavori di pulizia, per una durata non superiore alle ore 4,30, giornaliere;
b) immissione dei fogli di carta carbone nei blocchi di moduli o stampati a ricalco, imbustazione di circolari, timbratura di stampati o lavori simili; tali lavori non dovranno peraltro avere una durata superiore alle 5 ore giornaliere quando il guardiano non sia contemporaneamente adibito a lavori di pulizia secondo quanto previsto alla lettera precedente. Quando il guardiano sia contemporaneamente adibito a lavori di pulizia, le prestazioni per i lavori di cui alla lett. b) cumulate a quelle per i lavori di pulizia non potranno superare le ore 4,30 giornaliere.
Per ogni ora di prestazioni accessorie di cui al quinto comma del presente articolo sarà corrisposto al guardiano diurno e notturno un compenso pari al 50 % della paga oraria.
Orario estivo.
Per il periodo di applicazione del contratto l’orario estivo continuerà ad essere praticato negli stessi limiti e con gli stessi criteri aziendalmente seguiti negli anni precedenti.
Nota a verbale.
È esclusa la ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero in due periodi nei riguardi del personale utilizzato per meno di tre ore giornaliere.

Art. 23.
Il riposo settimanale deve essere concesso in giornata di domenica. Ove però ricorrano particolari esigenze di servizio per le quali la legge consenta lavoro domenicale, la direzione potrà stabilire un turno per la prestazione di lavoro in giorno domenicale, nel limite di 5 ore. Per il servizio di vigilanza e custodia, si osserva l’orario di cui ai comma quarto e quinto dell’art. 21.
Il lavoro eventualmente prestato nel giorno fissato per il riposo settimanale (domenica o altro giorno prestabilito) dà diritto, a chi lo compie, di usufruire del riposo compensativo di 24 ore consecutive in altro giorno della settimana, con un compenso pari al 25 % della paga oraria, determinata come all’art. 24 per ogni ora di servizio prestato.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, la compensazione avverrà nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Art. 24.
Le prestazioni di lavoro debbono essere contenute entro l’orario di cui all’art. 21.
Ove le necessità del servizio lo esigano, potranno però essere effettuate prestazioni straordinarie entro il limite di 2 ore giornaliere con un massimo di 12 ore settimanali.
[...]
Le eventuali prestazioni straordinarie notturne (dalle ore 22 alle ore 6) saranno compensate con la paga oraria maggiorata del 50 %.
[...]
Le prestazioni straordinarie dovranno essere di volta in volta autorizzate dall’azienda ed annotate su apposito registro, nei modi prescritti dalla legge.
[...]

Art. 25.
Nel corso di ogni anno solare il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie durante il quale decorre l’intero trattamento economico.
La durata delle ferie è stabilita come segue:
a) Personale utilizzato ad orario intero:
con oltre 25 anni di anzianità giorni 30
con oltre 20 anni e sino a 25 anni di anzianità giorni 25
con oltre 10 anni e sino a 20 anni di anzianità giorni 21
con oltre 3 anni e sino a 10 anni di anzianità giorni 15
dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e sino a 3 anni di anzianità giorni 12
durante l’anno in cui è avvenuta la assunzione:
tanti giorni quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, con un massimo di giorni 9
b) Personale utilizzato ad orario ridotto:
con oltre 15 anni di anzianità giorni 20
con oltre 5 anni e sino a 15 anni di anzianità giorni 15
dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e fino a 5 anni di anzianità giorni 10
durante l’anno in cui è avvenuta la assunzione:
tanti giorni quanti sono i bimestri intercorrenti tra la data di assunzione e il 31 dicembre dello stesso anno, con un: massimo di giorni 6
[...]
Data la natura del riposo annuale, non è ammessa la rinuncia alle ferie.
[...]
Per i mutilati o invalidi di guerra il periodo di ferie annuali non può essere inferiore a giorni 25 per il personale ad orario intero e a giorni 15 per il personale ad orario ridotto, dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione in servizio, mentre durante l’anno in cui detti lavoratori sono stati assunti spettano per il personale ad orario intero rispettivamente 15 od 8 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre e per il personale ad orario ridotto rispettivamente 10 o 6 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.
Le assenze relative a permessi accordati ai mutilati ed agli invalidi di guerra per cure effettuate secondo le disposizioni della competente Opera nazionale di assistenza non si computano come ferie.
[...]

Capitolo VII
Art. 29.

In caso di gravidanza e puerperio si applicano le disposizioni di legge in materia.

Capitolo X
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti disciplinari sono:
а) il rimprovero verbale;
b) l’applicazione di multe in misura non eccedente un quarto del trattamento economico giornaliero;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un tempo non superiore a 7 giorni;
d) il licenziamento in tronco senza preavviso né indennità.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità o recidività delle mancanze o al grado della colpa, senza riguardo all’ordine in cui sono elencati.
[...]
Il licenziamento in tronco si applica nel caso di mancanza cosi grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 35.
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l’azienda - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Capitolo XII Disposizioni particolari
Art. 55.

Agli operai e al personale addetto alle mansioni di fatica e di pulizia l’azienda darà in dotazione la tenuta di lavoro appropriata al lavoro cui essi sono adibiti ed al luogo nel quale il lavoro stesso si svolge.

Art. 56.
Al lavoratore che sostituisce il guardiano notturno, oltre al riposo compensativo nella giornata successiva, sarà corrisposto uno speciale compenso [...]
Il sostituto del guardiano notturno, è tenuto, durante il servizio di vigilanza, a svolgere i servizi di pulizia e accessori dei quali può essere incaricato il guardiano. In questo caso non trova applicazione la norma di cui al sesto comma dell’art. 21.
Per il sostituto del guardiano notturno, la durata dell’orario di lavoro è regolata dalle stesse norme previste dall’art. 21 per il guardiano sostituito.
In caso di semplice pernottamento in aggiunta al normale lavoro diurno - entro il limite delle ore 9,30 per notte - spetta un compenso [...]
Il personale operaio sarà, di norma, escluso dai predetti servizi.

Norme transitorie e di attuazione
Art. 60.

Le mense aziendali in atto saranno conservate in quanto ne risulti possibile ed utile il funzionamento.

Art. 64.
Le organizzazioni stipulanti si impegnano a svolgere concorde azione presso le competenti Autorità ai fini dell’estensione del presente contratto ai lavoratori che prestino la loro opera sulla piazza di Trieste e che dipendono da aziende tenute all’osservanza del contratto stesso.

Art. 65.
Gli Istituti di credito di diritto pubblico si riservano di sottoporre il presente contratto ai competenti Organi amministrativi.

Appendice
1) Personale delle Agenzie.
In relazione all’ultimo comma dell’art. 1 si precisa che per il personale delle agenzie del Monte dei Paschi di Siena e della Banca; Toscana valgono le norme contenute nei rispettivi accordi stipulati il 28 novembre 1953.
2) Classificazione delle Piazze - Passaggio a categoria superiore. [...]