Tipologia: CCNL
Data firma: 25 ottobre 1958
Validità: 25.10.1958 - 24.10.1961
Parti: Associazione Nazionale Proprietari Cavalli da Corsa al Trotto, Associazione Nazionale Allenatori e Guidatori e Sindacato Nazionale Lavoratori dell’ippica
Settori: Poligrafici e spettacolo, Corse al trotto

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Assunzione e lavoro dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Categorie dei lavoratori.
Art. 9. - Esplicazione temporanea di mansioni di categoria superiore.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permessi straordinari.
Art. 12. - Assicurazioni invalidità, vecchiaia e disoccupazione.
Art. 13. - Trattamento di malattia o infortunio.
Art. 14. - Servizio militare.
Art. 15. - Mense aziendali.
Art. 16. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 17. - Reclami.
Art. 18. - Assegnazione dei cavalli.
Art. 19. - Trasferta.
Art. 20. - Lavoro straordinario.
Art. 21. - Festività infrasettimanali.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Licenziamento.
Art. 24. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 25. - Norma di disciplina interna delle scuderie.
Art. 26. - Utensili e materiale.
Art. 27. - Corse notturne.
Art. 28. - Assenze.
Art. 29. - Norme aziendali.
Art. 30. - Punizioni.
Art. 31. - Sospensione.
Art. 32. - Licenziamento per mancanza.
Art. 33. - Trapasso di azienda.
Art. 34. - Reclami e controversie.
Art. 35. - Rappresentanza sindacale.
Art. 36.
Art. 37. - Condizioni più favorevoli.
Art. 38. - Durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto, 25 ottobre 1958

Il giorno 25 ottobre 1958 in Roma, tra l’Associazione Nazionale Proprietari Cavalli da Corsa al Trotto, in rappresentanza dei proprietari con scuderie proprie [...], l’Associazione Nazionale Allenatori e Guidatori [...], e il Sindacato Nazionale Lavoratori dell’ippica [...], è stato stipulato il presente contratto da valere per gli artieri ippici dipendenti da Scuderie di cavalli da corsa al trotto.

Art. 3. - Assunzione e lavoro dei fanciulli.
Per l’assunzione ed il lavoro dei fanciulli valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 4. - Visita medica.
Prima dell’assunzione in servizio il personale potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della scuderia.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro normale delle scuderie non può superare le 10 ore giornaliere.

Art. 7. - Riposo settimanale.
All’artiere spetterà il riposo settimanale di 24 ore consecutive secondo il turno che sarà stabilito semestralmente dal datore di lavoro e comunicato agli interessati.
Il giorno di riposo settimanale sarà considerato festivo a tutti gli effetti.

Art. 8. - Categorie dei lavoratori.
Caporale di scuderia;
Artiere ippico;
Apprendista inferiore ai 16 anni.

Art. 10. - Ferie.
L’artiere ha diritto per ogni anno di anzianità ad un periodo annuale di riposo retribuito nella seguente misura :
a) 12 giorni fino a 3 anni di anzianità;
b) 15 giorni oltre il 3° anno di anzianità.
L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo l’esigenza del lavoro, tenendo possibilmente conto del desiderio manifestato dall’artiere.
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione con compenso alcuno.
[...]

Art. 12. - Assicurazioni invalidità, vecchiaia e disoccupazione.
[...] I datori di lavoro provvedono, sia direttamente che indirettamente alla assicurazione contro infortuni e rischi professionali prevedendo la inabilità permanente totale e parziale e il caso di morte.

Art. 15. - Mense aziendali.
Le organizzazioni stipulanti il presente contratto si impegnano a svolgere l’azione necessaria per la istituzione di mense aziendali in tutti gli Ippodromi d’Italia e al buon funzionamento delle mense stesse.

Art. 18. - Assegnazione dei cavalli.
1) Ciascun artiere di età superiore ai 18 anni è tenuto a prestare la sua opera normalmente per non più di tre cavalli, in allenamento.
2) Gli artieri dai 16 ai 17 anni accudiranno normalmente a non più di due cavalli, in allenamento.
3) All’artiere cui venga richiesto di dormire in scuderia, oltre ad essere fornito, dal datore di lavoro di tutto l’occorrente, ha diritto ad un compenso di L. 400.
4) La stessa indennità spetta anche all’artiere che comunque dopo il normale orario di lavoro, venga richiamato in servizio per amministrare ai cavalli acqua, avena, od altro e per la durata massima di un’ora.
L’artiere che chiede di dormire in scuderia deve essere fornito dal datore di lavoro di tutto l’occorrente e non ha diritto a compenso alcuno. Nel caso che allo stesso fosse richiesta la prestazione di cui al 4° comma gli verrà corrisposta una indennità di L. 200.

Art. 20. - Lavoro straordinario.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti di cui all’art. 6.
Le ore straordinarie debbono essere, autorizzate.
Si considera lavoro notturno quello compiuto dalle ore 21 alle 6.
Si considera lavoro festivo quello effettuato nelle giornate considerate festive dallo Stato a tutti gli effetti civili, nella ricorrenza del Patrono locale, nelle domeniche e negli altri giorni di riposo compensativo.
[...]
Per le serate di corse vale quanto disposto dall’articolo 27.

Art. 25. - Norma di disciplina interna delle scuderie.
Ogni artiere è alle dirette dipendenze del suo datore di lavoro o del caporale e nella esecuzione del lavoro dovrà attenersi alle istruzioni ricevute.
Durante il lavoro non potrà allontanarsi dalla scuderia se non dopo aver ottenuto il consenso del datore di lavoro.
L’artiere non potrà entrare né trattenersi nella scuderia in ore fuori servizio.
Il permesso di uscita dalle scuderie deve essere richiesto.
L’artiere licenziato o sospeso non potrà entrare nella scuderia senza il permesso del datore di lavoro.

Art. 26. - Utensili e materiale.
Per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiale occorrente il personale deve farne richiesta al datore di lavoro. L’artiere è responsabile degli oggetti datigli in consegna dal capo della scuderia. Le perdite e le rotture degli oggetti in consegna per causa di forza maggiore ed il loro deterioramento per ragioni di uso non costituiscono causa di addebito.
[...]

Art. 27. - Corse notturne.
Quando le corse avranno luogo di sera le ore di lavoro notturno; anziché essere compensate con il 50 % saranno retribuite con una indennità globale unica di L. 1.000 per ogni cavallo in corsa al quale non dovrà essere adibito più di un artiere.

Art. 29. - Norme aziendali.
Oltre al presente contratto l’artiere deve uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite dalle scuderie e che venissero affisse nei locali di lavoro, sempreché non siano in contrasto o modifichino il presente contratto e pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Art. 30. - Punizioni.
Qualsiasi infrazione al presente contratto da parte del lavoratore potrà essere punita secondo la gravità delle mancanze con le seguenti sanzioni:
1) multa;
2) sospensione dal lavoro con un massimo di tre giorni;
3) licenziamento senza preavviso;
4) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anziani
Le multe non potranno superare l’importo di tre ore di paga effettivamente percepita [...]

Art. 31. - Sospensione.
La punizione di cui all’articolo precedente, comma 1°, a giudizio del datore di lavoro sarà inflitta all’artiere:
а) che abbandoni temporaneamente il lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi nell’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) che eseguisca malamente il lavoro affidatogli;
d) che per disattenzioni, cagioni danni al materiale ed e animali che ha in consegna, oppure non avverta il suo capo diretto di eventuali danneggiamenti riscontrati nel materiale e negli animali o di evidenti irregolarità dello stato degli animali;
e) che si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto e che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro;
g) che arbitrariamente dia disposizioni contrarie a quelle disposte dal datore di lavoro;
h) che arrechi offesa ai compagni di lavoro ed in genere al personale e addetto alla scuderia.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva potrà essere inflitto all’artiere la punizione di cui al punto 2 del precedente comma.

Art. 32. - Licenziamento per mancanza.
Il licenziamento in tronco di cui al capo 8) dell’articolo 30 potrà avvenire in caso di:
а) grave insubordinazione verso i superiori;
b) gravi omissioni e negligenze colpose (siano o meno seguite da danneggiamenti economici nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative), di abuso di fiducia e di maltrattamento di animali;
c) di risse nella scuderia;
[...]
e) di inosservanza alle disposizioni per l’assistenza e l’allenamento dei cavalli;
f) di recidiva in qualsiasi colpa contemplata per le altre due punizioni di cui all’articolo precedente quando sia avvenuta la sospensione nei sei mesi precedenti.
Il licenziamento in tronco di cui al capo 4) dell’articolo 30 potrà avvenire in caso di:
a) furti e danneggiamenti volontari al materiale;
[...]

Art. 34. - Reclami e controversie.
Le controversie individuali riguardanti l’applicazione del presente contratto e delle retribuzioni in atto, dovranno prima dell’eventuale azione giudiziaria, essere denunziate alle competenti Organizzazioni stipulanti per il tentativo di conciliazione delle parti.
In caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro cinque giorni dalla spedizione della denunzia, l’inadempienza verrà comunicata all’Encat, affinché detto Ente esperite per suo conto, le indagini necessarie ad appurare la fondatezza del caso proposto, possa prendere nei confronti dell’inadempiente i necessari provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al definitivo risolvimento della vertenza.

Art. 35. - Rappresentanza sindacale.
Per quanto riguarda i rappresentanti e delegati sindacali, valgono le norme vigenti in materia.

Art. 37. - Condizioni più favorevoli.
[...]
Per quanto non è previsto dal presente contratto valgono le nomi di legge e gli accordi di carattere generale stipulato tra i competenti organi sindacali.