Tipologia: CCNL
Data firma: 3 gennaio 1949
Validità: 01.01.1949 - 31.12.1950
Parti: Anica e OO.SS
Settori: Poligrafici e spettacolo, Doppiaggio

Sommario:

Parte Prima Operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti - Residenza e domicilio.
Art. 3. - Richieste di assunzione.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione dei lavoratori.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Passaggio di mansioni.
Art. 8. - Abiti da lavoro.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 11. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 12. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni di opera maschile.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
Art. 16. - Trattamento salariale minimo.
Art. 17. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 18. - Reclami sulla paga.
Art. 19. - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Premi di anzianità.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Igiene e sicurezza del lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 26. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 27. Trattamento in caso di infortunio o malattia.
Art. 28. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 29. - Disciplina aziendale.
Art. 30. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 31. - Assenze.
Art. 32. - Consegna e conservazione degli utensili e materiale.
Art. 33. - Visita d’inventario e di controllo.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Multe e sospensioni.
Art. 36. - Licenziamento per mancanze.
Art. 37. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 38. - Indennità di licenziamento.
Art. 39. - Indennità in caso di dimissioni.
Parte Seconda Disposizioni speciali per: fonici di II - assistenti tecnici - recordisti - 1° operatore
Art. 1. - Ferie.
Art. 2. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 3. - Indennità di licenziamento.
Parte Terza Impiegati

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Donne con mansioni di concetto.
Art. 6. - Retribuzione oraria giornaliera.
Art. 7. - Elementi della retribuzione.
Art. 8. - Tredicesima mensilità.
Art. 9. - Mutamento di mansioni.
Art. 10. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 11. - Cumulo di mansioni.
Art. 12. - Trasferte.
Art. 13. - Pagamento della retribuzione.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Orario di lavoro.
Art. 16. - Riposo settimanale.
Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 18. - Giorni festivi e relativo trattamento economico.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Permessi.
Art. 21. - Aspettativa.
Art. 22. - Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Art. 23. - Trattamento di malattia.
Art. 24. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 25. - Indennità in caso di morte.
Art. 26. - Congedo matrimoniale.
Art. 27. - Gravidanza e puerperio.
Art. 28. - Servizio militare.
Art. 29. - Previdenza.
Art. 30. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di licenziamento.
Art. 33. - Dimissioni.
Parte Quarta Disposizioni comuni
Art. 1. - Indennità in caso di morte.
Art. 2. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 3. - Certificato di lavoro.
Art. 4. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 5. - Regolamento interno.
Art. 6. - Reclami e controversie.
Art. 7. - Accordi interconfederali.
Art. 8. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 9. - Abrogazione dei precedenti contratti.
Art. 10. - Condizioni di miglior favore.
Art. 11. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1949 per i dipendenti dalle case di doppiaggio cinematografiche

L’anno 1949 il giorno 3 del mese di gennaio, si è stipulato il presente Contratto nazionale collettivo di lavoro da valere per i dipendenti dalle Case di doppiaggio.

Parte Prima Operai
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Nell’assunzione delle donne e dei minori, l’Azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla rispettiva legge (legge n. 653 del 26 aprile 1934 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli).

Art. 7. - Passaggio di mansioni.
La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dovere prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito. La relativa disposizione, deve tener conto possibilmente della di lui categoria, capacità, attitudine.
[...]

Art. 8. - Abiti da lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dall’Azienda, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura uno o più all’anno a seconda del grado di usura, che per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l’efficienza degli abiti agli effetti dell'igiene del lavoro.

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere. Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue (fattorini, inservienti), l’orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere.
Nel corso delle prime sei ore di lavoro giornaliero e prima dell’effettuazione delle restanti ore di lavoro, l’Azienda concederà al lavoratore un’ora di riposo intermedio senza retribuzione.
Quando la Direzione ritenga per esigenze della lavorazione, di non concedere il riposo intermedio e quindi di effettuare l’orario unico, la durata del lavoro giornaliero è fissata nella misura di 7 ore.
In caso di mancata concessione del riposo intermedio, la Ditta concederà una indennità di vitto fissata nella misura minima di lire 350. Tale indennità non verrà corrisposta al personale normalmente chiamato in servizio dalle ore 17 alle 24.
[...]
L’orario di lavoro giornaliero fissato dall’Azienda, è comunicato agli interessati mediante un’apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge. I lavoratori, salvo casi di forza maggiore, non possono esimersi dall'effettuare le normali ore di lavoro secondo l’orario f issato dall’Azienda in considerazione delle esigenze di lavoro.
In casi di turni avvicendati di lavoro, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro prima della sostituzione ilei turno montante.

Art. 11. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Art. 12. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni di opera maschile.
Alle donne destinate a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni di opera maschile, compete, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile corrispondente alle mansioni di cui trattasi.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla legge stessa ogni lavoratore ha diritto nel corso della settimana ad una giornata di riposo che dovrà coincidere di regola con la domenica.
In considerazione di particolari esigenze di lavoro l’Azienda può richiedere dai suoi dipendenti il lavoro nella domenica, spostando il riposo settimanale in un altro giorno non festivo della settimana successiva, e, in mancanza, indennizzando i lavoratori mediante retribuzione di una paga globale giornaliera a titolo di riposo settimanale compensativo.
Indipendentemente dalla concessione di riposo settimanale nel corso della settimana successiva o dall’indennizzo per il riposo compensativo, il lavoro prestato nelle domeniche verrà retribuito secondo le disposizioni del seguente articolo 15.

Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
Il lavoro nelle domeniche è consentito, sotto l’osservanza delle norme di cui all’art. 14 sul riposo settimanale mentre il lavoro nelle altre festività riconosciute dallo Stato, è consentito nei casi di riconosciuta necessità.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’art. 9 ossia oltre le otto ore giornaliere.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le 7 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’articolo 13 della presente regolamentazione.
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario o festivo dovrà essere disposto o autorizzato.
[...]

Art. 22. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale, il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio, secondo i termini sotto indicati:
giorni 13 lavorativi per tutti i lavoratori aventi anzianità di servizio fino a 5 anni;
giorni 15 per tutti i lavoratori aventi anzianità di servizio da 5 a 10 anni;
giorni 18 per tutti i lavoratori aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni.
[...]
Il lavoratore può richiedere il godimento delle ferie nell’anno feriale in maturazione, per il periodo maturato.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta nelle giornate di ferie non godute calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
[...]

Art. 25. - Igiene e sicurezza del lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’Azienda e dei lavoratoli.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nella osservanza della legge, gli verranno impartite dall’Azienda per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’Azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L’Azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfezione.

Art. 26. - Infortuni e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate e prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto perché questo ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori debbono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 28. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o puerperio, l’Azienda deve in tale evenienza:
1) conservare il posto alla lavoratrice per un periodo di mesi 6 di cui 3 durante l’ultimo periodo di gravidanza ed il rimanente durante il puerperio;
2) corrispondere il 50 per cento della intera retribuzione per il primi tre mesi della sua assenza prima del parto e per le 6 settimane successive.
[...]

Art. 29. - Disciplina aziendale.
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti coi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’Azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 30. - Permessi di entrata e di uscita.
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione che deve chiedere al suo capo immediato nella prima mezza ora di lavoro.
[...]

Art. 32. - Consegna e conservazione degli utensili e materiale.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve far richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili e dell’abito di lavoro che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
[...]
È preciso obbligo del lavoratore di consegnare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto a lui affidato.
D’altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto assegnatogli, in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’Azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. Il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'Azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione potranno essere punite a seconda della gravità delle mancanze con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all’importo di tre ore di paga e della eventuale contingenza;
4) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
5) licenziamento.
[...]

Art. 35. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che costruisca entro le officine dell’Azienda oggetti per proprio conto;
e) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell’Azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
[...]
g) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 36. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto:
1) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non delle altre indennità. - In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
c) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla integrità delle persone e alla sicurezza degli impianti; comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’Azienda;
e) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
f) recidiva nella mancanza di cui al punto e) dell’art. 35 sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
g) recidiva alla costruzione entro le officine dell’Azienda di oggetti per uso proprio con danno dell’Azienda stessa;
h) trascuranza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 35;
2) senza preavviso e senza indennità di licenziamento. - In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’Azienda;
[...]
d) costruzione entro le officine dell’Azienda di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell’Azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva nella mancanza di cui al punto e) dell’art. 35 qualora vi sia dolo.

Parte Seconda Disposizioni speciali per: fonici di II - assistenti tecnici - recordisti - 1° operatore
Art. 1. - Ferie.

Fermo restando quanto disposto dall’art. 22 della parte prima, il periodo annuale di ferie per il personale di cui sopra è fissato come segue:
14 giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità fino a 5 anni;
17 giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità da 5 a 10 anni;
20 giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità da 10 fino a 15 anni;
24 giorni lavorativi per coloro che hanno un’anzianità superiore a 15 anni.

Parte Terza Impiegati
Art. 2. - Visita medica.

Prima dell'assunzione in servizio, il lavoratore può essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia dell’Azienda.

Art. 5. - Donne con mansioni di concetto.
All’impiegata adibita a mansioni di particolare importanza, a parità di rendimento degli uomini, sarà dovuto lo stesso trattamento usato per gli impiegati.

Art. 9. - Mutamento di mansioni.
L'impiegato in relazione alle esigenze aziendali può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale nella sua posizione nei riguardi dell’Azienda.
[...]

Art. 15. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni.
Tranne che per gli impiegati tecnici, l’orario di lavoro del sabato non può superare le quattro ore, senza che ciò possa dar luogo al recupero delle ore effettuate in meno. In caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti, dovrà essere corrisposta la retribuzione oraria di cui agli articoli 6-7, per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali.
Per il personale con mansioni discontinue, l’orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere con un massimo di 54 ore settimanali.

Art. 16. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla legge stessa, il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso come prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per le ore di lavoro straordinario si intendono quelle compiute oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali e rispettivamente peri gli impiegati con mansioni discontinue, oltre le 9 giornaliere e le 54 settimanali.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, deve essere richiesto o autorizzato, anche verbalmente, salvo casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella, in cui ne è richiesta o autorizzata la effettuazione.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. [...]
In caso di prestazione di lavoro nelle domeniche, all’impiegato spetta solamente la maggiorazione stabilita del 50 per cento per le prime otto ore. In tal caso l’impiegato avrà diritto al riposo compensativo di cui all’articolo 16 nel corso della settimana precedente o successiva.
Qualora la giornata di riposo non venisse concessa, il lavoratore ha diritto alla retribuzione globale di una giornata lavorativa.
[...]
È da considerare lavoro notturno quello compiuto fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Art. 19. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale l’impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensili percepiti in servizio secondo i termini elencati:
giorni 15 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni;
giorni 18 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da 5 a 10 anni;
giorni 22 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da 10 a 15 anni;
giorni 26 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da là a 25 anni;
giorni 30 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 25 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta nel periodo di ferie.
[...]

Art. 24. - Infortuni e malattie professionali.
[...]
Nei casi in cui a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale sia residuata all’operaio una inabilità permanente parziale, l’Azienda esaminerà la possibilità di adibirlo ad altre mansioni confacenti con ridotta capacità lavorativa.

Art. 27. - Gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni della legge sulla tutela delle impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio, l’Azienda deve in tale evenienza conservare il posto alle impiegate per un periodo di sei mesi di cui due prima del parto.
Per il trattamento economico si fa riferimento alle norme vigenti.
[...]

Art. 30. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso né indennità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c). Il licenziamento di cui alla lettera e) può adottarsi in casi in cui la gravità della mancanza dell’impiegato non consenta la prosecuzione anche temporanea del rapporto di impiego.
Il licenziamento in tronco senza preavviso né indennità potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di inosservanza al divieto di fumare o di atti la cui gravità morale ed economica richieda l’applicazione della maggiore punizione.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Parte Quarta Disposizioni comuni
Art. 5. - Regolamento interno.

Presso ciascuna Azienda può essere redatto dal datore di lavoro sulle basi del presente contratto un regolamento da collocare in luogo chiaramente visibile.

Art. 6. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento, ove esistano, delle Commissioni interne, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni Sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.

Art. 7. - Accordi interconfederali.
Le parti si danno reciproco impegno del rispetto degli accordi interconfederali vigenti e di quelli che potranno essere stipulati dopo l’entrata in vigore del presente contratto.