Categoria: 1948
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Tipologia: CCNL
Data firma: 1 luglio 1948
Validità: 01.07.1948 - 30.06.1949
Parti: Anica e OO.SS.
Settori: Poligrafici e spettacolo, Noleggio film, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Donne con mansioni di concetto.
Art. 6. - Retribuzione oraria e giornaliera.
Art. 7. - Elementi della retribuzione.
Art. 8. - Tredicesima mensilità.
Art. 9. - Mutamento di mansioni.
Art. 10. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 11. - Cumulo di mansioni.
Art. 12. - Trasferte.
Art. 13. - Indennità per disagiata sede.
Art. 14. - Pagamento della retribuzione.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Orario di lavoro.
Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 18. - Giorni festivi.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Permessi.
Art. 21. - Aspettativa.
Art. 22. - Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Art. 23. - Trattamento di malattia.
Art. 24. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 25. - Indennità in caso di morte.
Art. 26. - Congedo matrimoniale.
Art. 27. - Gravidanza e puerperio.
Art. 28. - Servizio militare.
Art. 29. - Previdenza.
Art. 30. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 31. - Preavviso.
Art. 32. - Indennità di anzianità.
Art. 33. - Dimissioni.
Art. 34. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 35. - Regolamento interno.
Art. 36. - Commissioni interne.
Art. 37. - Certificato di lavoro.
Art. 38. - Condizioni di miglior favore.
Art. 39. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale 1 luglio 1948 per gli impiegati dipendenti dalle case di importazione e noleggio di films

Il giorno 1 luglio 1948, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle Case di importazione e noleggio films.

Art. 2. - Visita medica.
Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore può essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia dell’Azienda.

Art. 5. - Donne con mansioni di concetto.
All’impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza, a parità di rendimento degli uomini, sarà dovuto lo stesso minimo stipendiale previsto per gli impiegati.

Art. 9. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato in relazione alle esigenze aziendali può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale nella sua posizione nei riguardi dell’Azienda.
[...]
L’impiegato non può essere adibito a svolgere mansioni inferiori a quelle della sua categoria che per esigenze di carattere eccezionale o temporaneo.

Art. 16. - Orario di lavoro.
Per la durata normale dell’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L’orario di lavoro del sabato non può superare le 4 ore, senza che ciò possa dar luogo al recupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti, dovrà essere: corrisposta la retribuzione oraria di cui agli articoli 6 e 7 per le ore lavorate in più fino alle 48 settimanali.
Per il personale con mansioni discontinue, l’orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere fermo restando l’orario normale di lavoro di 4 ore per il sabato con le modalità previste dal comma precedente.

Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per le ore di lavoro straordinario si intendono quelle compiute oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, e rispettivamente per gli impiegati con mansioni discontinue, oltre le 9 giornaliere e le 54 settimanali.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, deve essere richiesto o autorizzato, anche verbalmente, salvo casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella in cui ne è richiesta o autorizzata la effettuazione.
L’impiegato eseguirà il lavoro straordinario, notturno e festivo, entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È da considerare lavoro notturno quello compiuto tra le ore 21 e le ore 6 del mattino.

Art. 19. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale l’impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza degli elementi retributivi mensili percepiti in servizio, secondo i termini sotto elencati:
giorni 15 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio fino a 2 anni;
giorni 18 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da 2 a 10 anni;
giorni 22 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da 10 a 15 anni;
giorni 26 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da 15 a 25 anni;
giorni 30 lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 25 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta nel periodo di ferie.
[...]

Art. 24. - Infortuni e malattie professionali.
[...]
Nei casi in cui a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale sia residuata all’impiegato una inabilità permanente parziale, l’Azienda esaminerà la possibilità di adibirlo ad altre mansioni confacenti con la ridotta capacità lavorativa.

Art. 27. - Gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle impiegate durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’Azienda deve in tale evenienza:
a) conservare il posto alle impiegate per il periodo di 6 mesi, di cui due prima del parto;
b) corrispondere la retribuzione intera per i primi tre mesi della sua assenza ed il 50 per cento di essa nei tre mesi successivi fatta deduzione di quanto le impiegate percepiscano per atti di previdenza a cui l’Azienda è tenuta per disposizione di legge.
[...]

Art. 30. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di stipendio.
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso né indennità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, .non siano state così gravi da rendere applicabile una maggior punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c). Il licenziamento di cui alla lettera e) può adattarsi a casi in cui la gravità della mancanza dell’impiegato non consenta la prosecuzione anche temporanea del rapporto d’impiego.
Il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità, potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di atti la cui gravità morale ed economica richieda l’applicazione della maggior punizione.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 35. - Regolamento interno.
Presso ciascuna Azienda può essere redatto dal datore di lavoro, sentita la Commissione interna, un regolamento da collocare in luogo chiaramente visibile.

Art. 36. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne sono e saranno quelli previsti dagli accordi interconfederali in materia.