Tipologia: CCNL
Data firma: 15 marzo 1958
Validità: 15.03.1958 - 14.03.1960
Parti: Anica e OO.SS.
Settori: Poligrafici e spettacolo, Troupes cinematografiche

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Natura dei contratti individuali.
Art. 5. - Contratti individuali.
Art. 6. - Classificazione.
Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Festività.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Interruzione di lavoro.
Art. 15. - Visita d’inventario.
Art. 16. - Lavori fuori stabilimento.
Art. 17. - Diarie.
Art. 18. - Indennità sostitutiva della mensa (ex cestino).
Art. 19. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 20. - Maggiorazione di paga ai capi squadra.
Art. 21. - Rinforzi.
Art. 22. - Assegni familiari.
Art. 23. - Modalità di pagamento.
Art. 24. - Permessi.
Art. 25. - Assenze.
Art. 26. - Infortuni sul lavoro.
Art. 27. - Previdenze sociali.
Art. 28. - Custodia indumenti.
Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30. - Multe e sospensioni.
Art. 31. - Licenziamento per mancanze.
Art. 32. - Preavviso.
Art. 33. - Indennità di anzianità.
Art. 34. - Cessazione, trapasso e trasformazione di azienda.
Art. 35. - Reclami.
Art. 36. - Accordi interconfederali.
Art. 37. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Inderogabilità del contratto collettivo con i contratti individuali - Condizioni di miglior favore.
Art. 38. - Minimi di paga base.
Art. 39. - Decadenza precedenti accordi.
Art. 40. - Decorrenza e durata.
Tabella paga giornaliera per le maestranze addette alla produzione cinematografica

Contratto collettivo nazionale 15 marzo 1958 per le maestranze addette alle troupes dipendenti da case di produzione cinematografica

L’anno 1958, addì 15 del mese di marzo, in Roma, è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per le maestranze addette alle troupe dipendenti da Case di produzione cinematografiche, con le allegate tabelle retributive.

Art. 3. - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’impresa.
Per i mutilati e gli invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.

Art. 4. - Natura dei contratti individuali.
I contratti individuali di lavoro possono essere:
1) a tempo indeterminato;
2) a tempo determinato, distinti in: a) contratto a fine riprese film; b) contratto a termine fisso.
Si intendono per assunzioni a tempo indeterminato quelle nelle quali non sia prefissato un termine di durata della prestazione d’opera o il termine non risulti dalla natura della prestazione.
Si intendono per rapporti a tempo determinato tutti quelli nei quali il lavoratore è assunto per prestare la sua opera in un periodo di tempo stabilito, o in relazione alla durata del film, ovvero in relazione ad una data prefissata per il termine della prestazione d’opera.
Nei contratti a tempo determinato la prefissione del termine, sia esso fisso, o sia esso riferito al compimento del film, dovrà risultare da atto scritto.
Per le maestranze di scena sarà considerata come data del termine del film quella della fine delle riprese fotografiche a tutti gli effetti del presente articolo.
Per quanto attiene ai contratti a fine film, nell’ipotesi di sospensione della lavorazione sarà considerata come presumibile data terminale del film agli effetti del presente articolo quella risultante dal piano di lavorazione depositato presso la Direzione Generale dello Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5. - Contratti individuali.
Le pattuizioni dei contratti individuali non possono derogare, in senso sfavorevole al lavoratore, alle pattuizioni del presente contratto.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere. È in facoltà del datore di lavoro per esigenze di lavorazione di far effettuare in aggiunta due ore giornaliere di preparazione e smontaggio, retribuite a parte, che potranno essere forfetizzate.
Sarà concessa una pausa di un’ora, che non sarà retribuita e che di regola avrà luogo a metà della giornata lavorativa.
Nel caso di adozione dell’orario continuativo (cioè senza pausa) l’orario di lavoro sarà di 7 ore giornaliere con retribuzione per 8 ore; anche in questo caso il datore di lavoro potrà fare effettuare due ore di preparazione e smontaggio forfetizzabili da retribuire a parte.
Peraltro nell’ipotesi in cui il datore di lavoro debba far effettuare le due ore di preparazione e smontaggio o lavoro straordinario quando abbia adottato in via normale l’orario di lavoro continuato, dovrà concedere 1 ora di pausa al termine della settima ora.
Nella giornata lavorativa normalmente l’orario sarà compreso fra le ore 7 e le 21 nell’inverno e fra le ore 7 e le 22 per l’estate (inverno: 1° ottobre-31 marzo; estate: 1° aprile-30 settembre).
Le imprese dovranno comunicare l’ora di inizio del lavoro di regola almeno 24 ore prima.
Tra la fine di una giornata lavorativa (compreso il lavoro straordinario) e l’inizio di quella seguente dovranno intercorrere almeno: 8 ore.
Qualora detto intervallo non venisse rispettato, al lavoratore spetterà una maggiorazione del 100 % sulla retribuzione base conglobata, più contingenza su tutte le ore di effettivo lavoro che cadono nel: predetto intervallo di 8 ore.
Per le lavorazioni che abbiano avuto inizio nella mattinata (prima delle ore 12), qualora il lavoro si protragga oltre le ore 21 ai lavoratori sarà data una seconda ora di pausa.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive. Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a lavorare in giorno di domenica, esso godrà del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo. Il riposo compensativo dovrà cadere, ai sensi di legge, nella settimana immediatamente seguente, escluso il giorno di paga.
Le ventiquattro ore di durata del riposo domenicale o compensativo decorreranno di regola dalla mezzanotte. È ammessa una tolleranza di due ore.
Il preavviso di lavoro domenicale e della fissazione del giorno di riposo compensativo dovrà essere dato almeno 36 ore prima delle ore 0 della domenica.
[...]
Qualora il lavoro domenicale, regolarmente preavvisato, non venga poi effettuato e non ne sia dato il preavviso 36 ore prima, al lavoratore spetterà una indennità pari al 10 % della paga giornaliera.
Al lavoratore non preavvisato almeno 36 ore prima dello svolgimento di lavoro domenicale, alla domenica competerà la maggiorazione di lavoro festivo per le ore ordinarie e quella di straordinario festivo per le ore straordinarie, ma non la maggiorazione del 10 per cento.
La giornata del riposo compensativo non potrà essere spostata quando sia stata regolarmente prefissata prima della domenica, a meno che la comunicazione dello spostamento non sia data 36 ore prima della domenica. Ove il lavoro domenicale non sia stato regolarmente preavvisato, il datore di lavoro potrà fissare il riposo compensativo successivamente con un preavviso di almeno 36 ore.
Ove il riposo compensativo in fatto non sia dato, al lavoratore sulla retribuzione a titolo di indennizzo una maggiorazione del 110 %, e le ore di lavoro. straordinario eventuali saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
[...]

Art. 12. - Ferie.
I lavoratori che abbiano presso l’impresa un anno di anzianità consecutiva hanno diritto annualmente al godimento di 15 giornate di ferie, pari a ore 120.
[...]
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del lavoro della troupe cinematografica il compenso per il periodo di ferie sarà corrisposto con la percentualizzazione di cui all’articolo 19 del presente contratto.
Ove, per qualsiasi motivo, il lavoratore effettivamente goda delle ferie, nel periodo relativo non gli spetterà alcuna retribuzione, per averla egli già percepita in via percentuale.

Art. 14. - Interruzione di lavoro.
[...]
Le ore di lavoro perdute a causa di interruzioni dovute a cause tecniche e a cause di forza maggiore potranno dal datore di lavoro essere recuperate nella stessa giornata prolungando l’orario di lavoro di al massimo un’ora senza retribuzione e senza maggiorazione di straordinario, anche nei giorni seguenti.

Art. 16. - Lavori fuori stabilimento.
Per le lavorazioni in esterni l’orario di lavoro avrà inizio e termine al momento della partenza, e, rispettivamente, dell’arrivo al luogo di raccolta preventivamente fissato dall’impresa e da questa comunicato ai lavoratori.
I centri di raccolta saranno fissati in luoghi di facile accesso con gli ordinari mezzi di trasporto pubblici urbani.
Nel caso di lavoro notturno dopo le 22,30 e fino alle 5 del mattino che si svolga presso stabilimenti o in località che si trovino all’estrema periferia della città e non serviti in quelle ore da regolari mezzi di trasporti urbani (non si considereranno come tali gli autobus e i tram periferici), le imprese metteranno a disposizione dei lavoratori un automezzo che li trasporti in un luogo dal quale sia possibile l’accesso ai comuni mezzi di trasporto urbani notturni, per un sollecito rientro alle rispettive abitazioni.

Art. 18. - Indennità sostitutiva della mensa (ex cestino).
[...]
Il datore di lavoro, peraltro, avrà facoltà per le lavorazioni in esterni di corrispondere il pasto (cestino) in natura; in tal caso peraltro l’indennità sostitutiva della mensa non sarà corrisposta.
[...]

Art. 19. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Il trattamento economico spettante agli operai per ferie (articolo 12) , gratifica natalizia (articolo 18) e festività nazionali e infrasettimanali anche se cadenti di domenica (articolo 11) è assolto dalla impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 19 % (diciannove per cento) calcolato sulla retribuzione oraria globale di fatto (paga base e indennità di contingenza) e sulla quota oraria dell’indennità di mensa (articolo 18) per le ore di lavoro normale effettivamente prestate.
[...]

Art. 21. - Rinforzi.
Si intendono per «rinforzi» quei lavoratori che vengono assunti per determinate esigenze della produzione per una durata comunque inferiore a due settimane di calendario continuative di lavoro (qualunque sia la natura a termine o non del rapporto) purché tale periodo sia inferiore alla intera durata della lavorazione del film.
[...]

Art. 26. - Infortuni sul lavoro.
In caso di infortunio il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all’impresa.

Art. 27. - Previdenze sociali.
Per le previdenze sociali valgono le norme di legge e dei contratti collettivi.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) multa fino all'importo di 3 ore lavorative;
b) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
c) licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento;
d) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
[...]

Art. 30. - Multe e sospensioni.
L’impresa ha facoltà di applicare le multe previste dall’articolo 29 nei seguenti casi:
а) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro in contrasto con le istruzioni ricevute;
c) abusivo ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
d) introduzione di bevande alcoliche sul luogo di lavoro senza averne avuta preventiva autorizzazione;
e) stato di ubriachezza all’inizio o nel corso del lavoro;
f) trasgressione di qualsiasi altro genere alle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudicano la disciplina della lavorazione.
In caso di maggiori gravità o recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa potrà procedere all’applicazione della sospensione.

Art. 31. - Licenziamento per mancanze.
1) Licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento.
L’impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento nei seguenti casi:
а) reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato e per i quali, data la natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
b) rissa sul luogo del lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
c) recidiva di una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a ripetute multe e/o a una sospensione nel corso della lavorazione dello stesso film.
2) Licenziamento senza preavviso né indennità di licenziamento.
L’impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità di licenziamento nei seguenti casi:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) furti, frodi e danneggiamenti volontari;
c) atti colposi, che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del lavoro, l’incolumità del personale o del pubblico, o costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature o ai materiali;
[...]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o del custode del magazzino o dei materiali o da parte di chiunque sia preposto a funzioni di sorveglianza o custodia il cui abbandono possa portare grave danno al materiale o pregiudicare gravemente la sicurezza del lavoro.
Indipendentemente dal provvedimento disciplinare il lavoratore sarà tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.
Le mancanze per cui è previsto il licenziamento senza preavviso e/o senza preavviso né indennità di licenziamento, sono considerate giusta causa di risoluzione del rapporto a termine, con la conseguente perdita per il lavoratore del diritto ai compensi fino allo scadere del termine o fino al termine della lavorazione del film.

Art. 36. - Accordi interconfederali.
Gli accordi Interconfederali vigenti tra la Confederazione Generale della Industria Italiana e le Confederazioni dei lavoratori interessate, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 40. - Decorrenza e durata.
[...]
Peraltro nell’ipotesi in cui vengono introdotte modifiche da parte delle competenti Autorità alle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro ciascuna delle parti avrà il diritto di chiedere alle altre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento la immediata decadenza delle norme contenute nel presente contratto relativo all’orario di lavoro e alle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario e al sistema di pagamento forfetizzato delle due ore complementari. In tale ipotesi le parti sono impegnate ad incontrarsi entro brevissimo termine per riesaminare la situazione.