Categoria: 1954
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Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 19 maggio 1954
Validità: 01.05.1954 - 30.04.1955
Parti: Sezione Industriali del Legno-Associazione degli Industriali della provincia di Genova e Sindacato Provinciale-Federazione Italiana Lavoratori Legno Boschivi Artistiche Varie, Unione Provinciale-Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori, Camera Sindacale Provinciale Uil-Legno
Settori: Edilizia-Legno, Industria legno, Genova, Operai

Sommario:

1) Qualifiche.
2) Trattamento economico particolare per alcune categorie di operai specializzati.
3) Lavori disagiati e pericolosi.
4) Lavori nocivi.
5) Mensa.
6) Indennità consumo ferri.
7) Apprendistato.
8) Condizioni di miglior favore.
9) Decorrenza e durata.
10)
Protocollo aggiuntivo

Accordo collettivo integrativo per gli operai addetti alla industria del legno e affini della provincia di Genova, 19 maggio 1954

Addì 19 maggio 1954, in Genova, tra la Sezione Industriali del Legno dell’Associazione degli Industriali della provincia di Genova [...] e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Legno Boschivi Artistiche Varie [...], l’Unione Provinciale della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori [...], la Camera Sindacale Provinciale Uil-Legno [...], è stato stipulato il seguente accordo integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953.

3) Lavori disagiati e pericolosi.
I seguenti lavori sono considerati lavori disagiati e pericolosi;
а) lavori su ponti mobili in sospensione;
b) lavori interni ed esterni su punti fissi oltre l’altezza di metri 5 in condizioni di pericolosità e difficoltà e disagio.
Per il periodo di tempo in cui si effettuano i lavori di cui sopra verrà corrisposta, oltre alla normale retribuzione, una maggiorazione del 18 % da calcolarsi sulla retribuzione globale.

4) Lavori nocivi.
Per quanto concerne i lavori nocivi ci si atterrà alle norme che verranno applicate all’industria metalmeccanica.

7) Apprendistato.
Per quanto concerne la disciplina dell’apprendistato valgono le norme dell’accordo integrativo provinciale 12 luglio 1950.

10) - Il presente contratto non si applica alla categoria del sughero.