Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° gennaio 1951
Validità: 01.01.1952 - 31.12.1953
Parti: Unione Provinciale delle Cooperative di Venezia e Sindacato Provinciale Tecnici Casari-Unione Provinciale di Venezia
Settori: Agroindustriale, Latterie sociali, ecc., Venezia

Sommario:

Art. 1. - Campo di applicazione del contratto.
Art. 2. - Assunzioni.
Art. 3. - Requisiti del personale.
Art. 4. - Documenti necessari per l’assunzione.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Obblighi del casaro.
Art. 7. - Obblighi delle latterie.
Art. 8. - Pagamento delle retribuzioni.
Art. 9. - Alloggio.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Tredicesima mensilità.
Art. 12. - Servizio militare.
Art. 13. - Assenze e permessi.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Trattamento in caso di malattia e infortunio.
Art. 16. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 17. - Licenziamento normale.
Art. 18. - Preavviso.
Art. 19. - Indennità di anzianità.
Art. 20. - Licenziamento in tronco.
Art. 21. - Controversie.
Art. 22. - Commissioni arbitrarie.
Art. 23. - Accordi integrativi.
Decorrenza e durata del contratto.
Tabella delle retribuzioni.

Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali, turnarie e padronali della provincia di Venezia, 1° gennaio 1951

Oggi 1° gennaio 1951, tra l’Unione Provinciale delle Cooperative di Venezia [...], assistito da [...] presidente della Latteria di Giai di Gruaro, [...] presidente della Latteria di Summaga, [...] presidente della Latteria di S. Giorgio al Tagliamento, e il Sindacato Provinciale Tecnici Casari [...], assistito dalla Unione Provinciale di Venezia [...], si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i prestatori d’opera alla lavorazione del latte nelle Latterie Sociali Turnarie e Padronali della provincia di Venezia.
[...]

Art. 1. - Campo di applicazione del contratto.
Il presente Contratto collettivo di lavoro si applica ai casari, gli aiuto-casari ed agli inservienti delle Latterie Sociali, Turnarie e Padronali della provincia di Venezia.

Art. 3. - Requisiti del personale.
[...]
Il limite minimo per l’età è di anni 21 per i Casari, di anni 19 per gli aiuto-casari, e di anni 16 per gli inservienti.
Il limite massimo per l’età è di anni 60 per gli uomini e di 55 per le donne (inservienti).
I casari, gli aiuto-casari e gli inservienti che al momento dell’entrata in vigore del presente contratto abbiano passato i suddetti limiti di età e prestino tutt’ora servizio, saranno sostituiti entro il termine di mesi 6.

Art. 4. - Documenti necessari per l’assunzione.
All’atto dell’assunzione il casaro e l’aiuto-casaro dovranno presentare i seguenti documenti:
[...]
c) certificato medico rilasciato in data non anteriore di un mese dall’assunzione;
[...]

Art. 6. - Obblighi del casaro.
Il casaro ha i seguenti doveri:
а) eseguire gli ordini ed osservare gli orari stabiliti dal’ Consiglio di amministrazione della Latteria
b) custodire con scrupolosa cura le macchine, gli attrezzi ed ogni altra cosa ricevuta in consegna;
c) regolare l’attività e curare la disciplina del personale dipendente;
[...]
h) notificare per iscritto al Consiglio di amministrazione qualsiasi evento che turbi la regolarità del lavoro;
[...]

Art. 7. - Obblighi delle latterie.
Le latterie sono tenute a:
[...]
b) affiancare al casaro una persona addetta ai lavori di pulizia (inserviente) quando tali lavori non vengano eseguiti dal socio;
c) assumere un aiuto casaro, oltre all’inserviente di cui alla precedente lettera b), quando la lavorazione giornaliera superi i quintali 10 di latte.
I precedenti comma b) e c) si riferiscono solamente alle latterie sociali e padronali.
Le Latterie tumarie sono tenute ad assumere un inserviente quando la lavorazione giornaliera superi i quintali 10 di latte, ed un aiuto casaro quando la lavorazione giornaliera superi i 18 quintali di latte.

Art. 9. - Alloggio.
Qualora fosse fatto obbligo al casaro a risiedere nello Stabile dove è installato il caseificio l’alloggio è concesso gratuitamente.

Art. 10. - Ferie.
I prestatori di lavoro hanno diritto ai seguenti periodi di ferie annuali retribuiti:
Casari; giorni 15 per ogni anno di servizio;
Aiuto-casari: giorni 12 per ogni anno di servizio;
Inservienti: giorni 10 per ogni anno di servizio.
[...]

Art. 16. - Provvedimenti disciplinari.
Quando il prestatore d’opera venga meno ad uno dei doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Latteria può ricorrere gradualmente all’applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) ammonimento scritto;
b) multa non superiore alla somma corrispondente a tre giorni di lavoro da corrispondersi ad un istituto di beneficenza;
c) sospensione della retribuzione da un minimo di tre giorni a un massimo di sei giorni. In ogni caso il casaro è tenuto al risarcimento del danno cagionato con l’inadempienza.
[...]

Art. 20. - Licenziamento in tronco.
Il licenziamento in tronco risolve il rapporto di lavoro con effetto immediato e preclude ogni diritto del lavoratore al preavviso ed alla indennità di licenziamento. Esso si applica quando il lavoratore commetta atti di gravità tali che comportino per la Latteria un grave danno morale e materiale; oppure commetta azioni disonoranti, immorali, delittuose, connesse in qualsiasi modo coi rapporti volontari, gli atti morali, l’insubordinanza grave nei confronti del Presidente o di chi per esso, le vie di fatto ecc.

Tabella delle retribuzioni.
[...]
Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo salariale, si fa riferimento al Contratto Collettivo in vigore.