Categoria: 1954
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 27 settembre 1954
Validità: 01.09.1954 - 31.08.1955
Parti: Associazione delle Cooperative Friulane, Associazione delle Cooperative Friulane Destra Tagliamento, Federazione Friulana delle Cooperative e Mutue e Associazione Sindacale Provinciale dei Tecnici Caseari
Settori: Agroindustriale, Latterie sociali ecc., Udine

Sommario:

Art. 1. - Ambito di applicazione del contratto.
Art. 2. - Assunzione al lavoro.
Art. 3. - Requisiti del personale.
Art. 4. - Documenti necessari per l’assunzione.
Art. 5. - Categorie di lavoratori.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Obblighi del tecnico caseario.
Art. 8. - Obblighi della latteria.
Art. 9. - Alloggio.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Tredicesima mensilità.
Art. 12. - Servizio militare.
Art. 13. - Congedo matrimoniale.
Art. 14. - Trattamento in caso di malattia o infortunio.
Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 16. - Licenziamento normale.
Art. 17. - Preavviso.
Art. 18. - Indennità di anzianità.
Art. 19. - Licenziamento in tronco.
Art. 20. - Commissione arbitrale sindacale.
Art. 21. - Accordi integrativi.
Art. 22. - Decorrenza e durata del contratto.
Chiarimenti a verbale

Contratto collettivo per i lavoratori addetti alla trasformazione del latte dipendenti dalle latterie sociali a ripartizione mensile dei prodotti e a funzionamento turnario della provincia di Udine, 27 settembre 1954

Addì 27 settembre 1954, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Udine [...], tra l’Associazione delle Cooperative Friulane [...], l’Associazione delle Cooperative Friulane Destra Tagliamento [...], la Federazione Friulana delle Cooperative e Mutue [...], e l’Associazione Sindacale Provinciale dei Tecnici Caseari [...], si è stipulato il seguente Contratto Collettivo provinciale di lavoro.

Art. 1. - Ambito di applicazione del contratto.
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le Latterie Sociali a ripartizione mensile dei prodotti e a funzionamento turnario della provincia di Udine ed il personale dipendente addetto alla trasformazione del latte in derivati.
Le Latterie che introitano giornalmente un quantitativo di latte inferiore a q.li 5, possono stipulare accordi salariali individuali in deroga all’accordo salariale collettivo (integrativo il presente contratto), previa comunicazione alla Associazioni Sindacali interessate.

Art. 3. - Requisiti del personale.
[...]
Il limite minimo di età per l’assunzione è di anni 21 per i tecnici caseari, di anni 19 per gli aiuto tecnici caseari e di anni 16 per gli inservienti.
Il limite massimo di età è di anni 60 per gli uomini e di anni 55 per le donne (inservienti).

Art. 4. - Documenti necessari per l’assunzione.
All’atto dell’assunzione il tecnico caseario e l’aiuto tecnico caseario dovranno presentare i seguenti documenti:
[...]
c) certificato medico rilasciato in data non anteriore di un mese dall’assunzione;
[...]

Art. 7. - Obblighi del tecnico caseario.
Il tecnico caseario ha i seguenti obblighi:
a) osservare le disposizioni e l’orario stabilito dal Consiglio d’amministrazione della latteria; eseguire gli ordini impartiti dal Presidente;
h) custodire con scrupolosa cura le macchine, gli attrezzi od altro materiale ricevuto in consegna;
e) regolare l’attività e curare la disciplina del personale dipendente (aiuto tecnico caseario ed inserviente);
[...]

Art. 8. - Obblighi della latteria.
Le Latterie sociali a ripartizione mensile dei prodotti sono tenute:
а) ad assumere un inserviente quando la lavorazione giornaliera varia da q.li 5 a q.li 14 di latte;
b) ad assumere un aiuto tecnico caseario oltre all’inserviente di cui alla lettera a) quando la lavorazione giornaliera supera i q.li 14;
c) ad assumere un secondo inserviente quando la lavorazione giornaliera supera i q.li 30 di latte.
Le Latterie sociali a funzionamento turnario sono tenute:
a) ad assumere un inserviente quando la lavorazione giornaliera supera i q.li 14 di latte;
b) ad assumere un aiuto tecnico caseario, quando la lavorazione giornaliera supera i q.li 18 di latte, con facoltà di licenziare l’inserviente di cui alla lettera a).
Quando la lavorazione giornaliera supera i q.li 30 di latte, oltre all’aiuto tecnico caseario, le latterie a funzionamento turnario sono tenute alla assunzione di un inserviente.

Art. 9. - Alloggio.
Qualora la latteria obblighi il tecnico caseario ad abitare nell’immobile adibito a caseificio, questo assume la qualità e gli obblighi di custode e la latteria non può pretendere alcun corrispettivo per l'uso dell’alloggio.
Qualora la latteria si limiti a mettere a disposizione del tecnico caseario l’abitazione, quest’ultimo deve corrispondere un equo canone di affitto.
[...]

Art. 10. - Ferie.
Il prestatore di lavoro ha diritto ai seguenti periodi di ferie annuali retribuite:
а) tecnico caseario: giorni 15 fino a 10 anni di servizio; giorni 20 oltre i 10 anni di servizio;
b) aiuto tecnico caseario: giorni 12;
c) inserviente: giorni 10.
[...]

Art. 15. - Provvedimenti disciplinari.
Quando il lavoratore venga meno ad uno dei doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Latteria può ricorrere all’applicazione dei seguenti provvedimenti, tenendo conto della gravità dell’infrazione e della recidiva:
a) ammonimento scritto;
b) multa non superiore a tre giorni di normale retribuzione;
c) sospensione dalla retribuzione e dal lavoro da un minimo di tre ad un massimo di sei giorni.
Normalmente l’ammonimento scritto sarà inflitto nei casi di infrazione commesse per la prima volta; la multa, nei casi di recidiva; la sospensione, nei casi di recidiva in infrazioni già punite con la multa.
Quando, tuttavia, le infrazioni rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima infrazione.
I provvedimenti disciplinari presi nei confronti del lavoratore che, in seguito, per un periodo di almeno due anni, abbia costantemente tenuto buona condotta, non vengono considerati agli effetti della recidiva.
[...]

Art. 19. - Licenziamento in tronco.
Il licenziamento in tronco risolve il rapporto di lavoro con effetto immediato e preclude ogni diritto del lavoratore al preavviso ed all’indennità di licenziamento.
Esso si applica quando il lavoratore commetta atti di gravità tale da non consentire neppure provvisoriamente la continuazione del rapporto di lavoro.
In via meramente esemplificativa, costituiscono motivo sufficiente per il licenziamento in tronco il furto, il danneggiamento volontario, gli atti immorali, l’insubordinazione grave nei confronti del Presidente.
[...]