Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 2 maggio 1957
Validità: 01.05.1957 - 30.06.1958
Parti: Gruppo Panificatori e Lega lavoranti panettieri
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Cremona

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6. - Coabitazione, vitto e alloggio.
Art. 7. - Trasporto farina, legna, carbone.
Art. 8. - Turni respinti.
Art. 9.
Art. 10. - Contingenza.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri della provincia di Cremona, 2 maggio 1957

Il giorno 16 aprile e successivamente il giorno 2 maggio 1957 si sono riuniti presso l’Associazione Commercianti i rappresentanti del «Gruppo Panificatori» ed i rappresentanti della Lega lavoranti panettieri per la stipulazione del Contratto integrativo provinciale al Contratto collettivo nazionale lavoranti panettieri stipulato in Roma il 26 luglio 1956; fra la Federazione Italiana Panificatori; e le Organizzazioni Nazionali Lavoranti Panettieri.
[...]
Dopo ampia discussione le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.
In relazione a quanto previsto dall’art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro le parti convengono l’istituzione per la nostra provincia, di due Commissioni paritetiche: una funzionante per la zona di Cremona, Casalmaggiore, Soresina; una funzionante per la zona di Crema. A far parte delle predette Commissioni saranno chiamati due rappresentanti dei datori di lavoro, e due rappresentanti dei lavoratori designati dalle due organizzazioni entro quindici giorni dalla firma del presente accordo.

Art. 2.
Ai sensi dell’art. 9 del Contratto nazionale il quantitativo minimo e massimo di farina da attribuirsi giornalmente in misura uguale a ciascun operaio viene determinato rispettivamente in Kg. 90 e Kg. 110.
[...]

Art. 4.
Il rapporto di lavoro dell’apprendista, per quanto non previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dal presente accordo è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge.
Si conviene, inoltre, che in ogni panificio potrà essere assunto un solo apprendista fino alle tre unità lavorative.

Art. 7. - Trasporto farina, legna, carbone.
Ai sensi dell’art. 19 del Contratto nazionale il compenso per il trasporto di farina, legna e carbone dal magazzino al laboratorio - ove i magazzeni si trovino in altri caseggiati - viene stabilito nella seguente misura: L. 20 per quintale qualora il magazzeno sia posto ad una distanza dal laboratorio inferiore ai 100 metri; L. 40 per una distanza superiore.

Art. 9.
I datori di lavoro che partecipano alla produzione usufruiranno del riposo settimanale in modo da concedere un giorno di turno settimanale. Ciò allo scopo di contribuire ad alleviare il fenomeno della disoccupazione nella nostra Provincia.

Art. 12.
Ai sensi dell’art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si stabilisce che il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori fissi che prestano attività nei panifici, entro il 30 aprile di ogni anno:
un paio di calzoni corti; una canottiera di lana; entro il 30 settembre di ogni anno: un paio di calzoni lunghi; una canottiera di lana; un grembiule.
Nell’ipotesi che il datore di lavoro preferisca non fornire gli indumenti, dovrà corrispondere al lavoratore l’equivalente in denaro.