Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 13 maggio 1958
Validità: 15.05.1958 - 30.06.1958
Parti: Associazione Panificatori della Provincia di Varese e Sindacato Lavoranti Panettieri della Provincia di Varese, Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori di Varese, Camera Confederale del Lavoro di Varese e Provincia
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Varese

Sommario:

Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Quantitativo minimo e massimo.
Art. 3. - Ripartizione del quintalato.
Art. 4. - Lavoro a mano.
Art. 5. - Disciplina turnisti.
Art. 6. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 7. - Indennità giornaliera per ferie, imprestiti e riposo settimanale
Art. 8. - Trasporto farina e combustibile.
Art. 9. - Vitto ed alloggio.
Art. 10. - Produzione doppia.
Art. 11. - Durata, rinnovamento e rescindibilità del contratto.
Art. 12. - Decorrenza.

Contratto collettivo integrativo per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Varese, 13 maggio 1958

Addì 13 maggio 1958, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Varese [...], tra l’Associazione Panificatori della Provincia di Varese [...], e il Sindacato Lavoranti Panettieri della Provincia di Varese [...], l’Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori di Varese [...], la Camera Confederale del Lavoro di Varese e Provincia [...], è stato stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale al CCNL del 26 luglio 1956, da valere per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Varese.

Art. 1. - Apprendistato.
Con riferimento all’art. 4 del CCNL è ammessa l’assunzione di un apprendista per ogni squadra di almeno 3 operai qualificati. Fermo restando quanto disposto dall’art. 4 soprariportato, le parti convengono che, nel caso che vi sia esigenza di apprendisti nelle squadre con un numero di unità lavorative inferiore ai tre operai qualificati, la Commissione paritetica dovrà prendere in esame e vagliare le richieste delle singole ditte richiedenti.
La Commissione paritetica è competente a deliberare circa l’opportunità o meno di riconoscere le esigenze singole di cui sopra.

Art. 2. - Quantitativo minimo e massimo.
I quantitativi di farina da attribuirsi giornalmente a ciascun operaio sono i seguenti:
minimo Kg. 90 - massimo Kg. 110.
[...]

Art. 4. - Lavoro a mano.
Per il lavoro svolto nei panifici sprovvisti di impastatrici è dovuta una maggiorazione del 30 % sulle tariffe di quintalato.

Art. 5. - Disciplina turnisti.
Tutti i lavoratori sono tenuti per legge ad effettuare un giorno di riposo alla settimana.
Il lavoratore assente per riposo dovrà di regola essere sostituito da un lavoratore turnista inviato dall’Ufficio collocamento.
[...]

Art. 7. - Indennità giornaliera per ferie, imprestiti e riposo settimanale
Per i seguenti Istituti: gratifica natalizia, ferie, festività infrasettimanali e nazionali, anzianità, dovrà essere corrisposta, per ogni giornata lavorativa, la somma di L. 460, più L. 30 per gli indumenti di lavoro.

Art. 8. - Trasporto farina e combustibile.
Fermo restando, a mente dell’art. 19 del CCNL, l’obbligo agli operai panettieri di trasportare la farina ed il combustibile dal magazzeno al laboratorio, qualora tale magazzeno non sia posto nello stesso piano del forno, sarà corrisposto un compenso minimo di L. 35 al quintale.

Art. 10. - Produzione doppia.
È ammessa la doppia produzione nei giorni precedenti il 1° Maggio, S. Angelo (giorno dopo Pasqua), S. Natale, nonché in un giorno da stabilire dai datori di lavoro a secondo delle zone della Provincia e presi accordi fra le due categorie.