Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 20 settembre 1949
Validità: 01.11.1949 - 30.04.1950
Parti: Sindacato Provinciale Panificatori-Associazione Provinciale dei Commercianti e Libero Sindacato Provinciale Lavoratori Panettieri-Unione Provinciale dei Liberi Sindacati, Sindacato Lavoranti Panettieri-Camera Confederale del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Belluno, Operai

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Belluno, 20 settembre 1949

L’anno 1949, il giorno 20 (venti) del mese di settembre, in Belluno, presso la sede dell’Associazione Provinciale Commercianti, tra il Sindacato Provinciale Panificatori [...], assistiti dal [...] Segretario dell’Associazione Provinciale dei Commercianti, e il Libero Sindacato Provinciale Lavoratori Panettieri [...], assistiti dal [...] Segretario dell’Unione Provinciale dei Liberi Sindacati, e il Sindacato Lavoranti Panettieri [...], assistiti dal[...]la Camera Confederale del Lavoro, è stato stipulato il presente contratto provinciale integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro, stipulato il 1° aprile 1948, tra la Federazione Italiana Panificatori e la Federazione Italiana Lavoratori Industria Alimentare, da valere per i lavoranti panettieri addetti alle aziende di panificazione della provincia di Belluno.

Art. 1.
Ai sensi dell’art. 4 del CN di Lavoro è ammessa l’assunzione di un apprendista per ogni squadra di almeno 4 operai.
Concorrono a formare la squadra anche il datore di lavoro ed i familiari (con esclusione delle donne), che attendano direttamente alla produzione.
Eventuali deroghe al presente accordo potranno essere autorizzate dalla Commissione paritetica di cui all’art. 7.

Art. 4.
Il quantitativo minimo e massimo di farina da attribuirsi giornalmente in misura uguale a ciascun operaio viene stabilito rispettivamente in chilogrammi 100 e kg. 130.
Nei panifici in attività alla data di stipulazione del presente contratto, il numero degli operai, ove non aumenti l’entità della produzione in atto, rimarrà inalterato.

Art. 6.
Il compenso da corrispondere agli operai, ai sensi dell’art. 19 del CN di lavoro, per il trasporto della farina, legna e carbone viene fissato nella misura di L. 20 al quintale.
Rimane convenuto che il lavoratore potrà esimersi dall’obbligo di tale attività.

Art. 7.
Verrà istituita la Commissione Provinciale Paritetica di qualifica composta di quattro membri, due in rappresentanza dei datori di lavoro e due in rappresentanza dei lavoratori.
I compiti della Commissione e le norme di funzionamento verranno stabiliti con apposito regolamento in accordo tra le parti contraenti.