Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 14 ottobre 1948
Validità: 01.01.1948*
Parti: Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri e Sindacato Provinciale Panificatori
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Rovigo

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.

Contratto collettivo per i lavoranti panettieri della provincia di Rovigo, 14 ottobre 1948

Il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri [...], e il Sindacato Provinciale Panificatori [...]; visto il contratto nazionale lavoranti panettieri stipulato in Roma in data 1° aprile 1948; preso atto dell’art. 27 di detto contratto, che dà facoltà ai Sindacati Provinciali di addivenire alla stipulazione di contratti provinciali integrativi; hanno stabilito

Art. 3.
Il minimo di lavorazione giornaliera per ogni operaio è fissato in q.li 0,90; il massimo di lavorazione giornaliera in q.li 1,10. Per quantitativi superiori a q.li 1,10 il lavoratore ha diritto alla corresponsione della maggiorazione del 10 % sulla paga di cui all’art. 1. Per ogni altra quantità di farina lavorata non inferiore a q.li 1,10 il datore di lavoro è tenuto ad assumere un altro operaio.

Art. 4.
In relazione all’art. 10 del contratto nazionale è convenuto che per lenire la disoccupazione, ogni operaio lavori 5 giornate alla settimana.

Art. 5.
L’orario di lavoro sarà continuativo con l’inizio alle ore 4. Solo in casi eccezionali, in accordo con il Sindacato di categoria, l’orario d’inizio del lavoro potrà essere anticipato. Nel caso che detto anticipo sia richiesto ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro, al lavoratore verranno corrisposte lire 30 per ogni ora di anticipo sull’orario normale.

Art. 8.
[...] La produzione nelle giornate di festività infrasettimanali, anche se anticipata sarà compensata con la retribuzione normale maggiorata del 100 %.

Art. 9.
Il periodo di ferie è fissato nella misura di dodici giorni; tale misura verrà ridotta proporzionalmente per gli operai turnisti. [...]

Art. 11.
Ad ogni operaio panettiere verrà corrisposta una indennità detta di biancheria e sapone nella misura di L. 12 per ogni giornata di presenza.

Art. 14.
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto si fa completo riferimento alle norme contenute nel contratto nazionale di lavoro in vigore per il 1948.

Art. 15.
Il presente contratto integrativo provinciale entra in vigore dall’1 gennaio 1948, eccezione fatta per la parte salariale la cui decorrenza è fissata dal 15 ottobre 1948. Per quanto si riferisce a ferie, festività nazionali ed infrasettimanali e gratifica natalizia, verrà stipulato un accordo a parte che formerà parte integrante del presente.
Il presente accordo resterà in vigore fino a che non venga disdettato da una delle due parti stipulanti, con un preavviso di almeno quindici giorni, a mezzo di lettera raccomandata. Dopo la disdetta esso continuerà ad essere applicato sino all’entrata in vigore del nuovo contratto.
Il presente contratto annulla tutti i precedenti accordi provinciali.