Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 20 settembre 1949
Validità: 02.10.1949 - 01.01.1950
Parti: Sindacato Provinciale Panificatori della Provincia di Treviso-Associazione Provinciale dei Commercianti di Treviso e Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri di Treviso-Federazione Provinciale Lavoranti Alimentaristi/Camera Confederale del Lavoro di Treviso, Libero Sindacato Laboratori prodotti alimentari
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Treviso

Sommario:

Art. 1. - Produzione massima giornaliera.
Art. 2. - Retribuzione.
Art. 3. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 4. - Commissione paritetica di qualifica.
Art. 5. - Gratifica natalizia.
Art. 6. - Apprendista.
Art. 7. - Turni di lavoro.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Liquidazione dell’indennità di anzianità.
Art. 10. - Norme generali.
Art. 11. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo per i lavoranti panettieri della provincia di Treviso, 20 settembre 1949

Addì 20 settembre 1949 in Treviso, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, tra il Sindacato Provinciale Panificatori della Provincia di Treviso [...] con la partecipazione dell’Associazione Provinciale dei Commercianti di Treviso [...], e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri di Treviso [...], con la partecipazione della Federazione Provinciale Lavoranti Alimentaristi [...] e della Camera Confederale del Lavoro di Treviso [...], il Libero Sindacato Laboratori prodotti alimentari [...], è stato stipulato il presente accordo salariale, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende ili panificazione stipulato in data 28 aprile 1948, da valere in tutto il territorio della provincia di Treviso.

Art. 1. - Produzione massima giornaliera.
Ai sensi dell’art. 9 del citato contratto nazionale la lavorazione massima giornaliera consentita per ogni lavoratore è fissata in q.li 1,20 di farina.

Art. 6. - Apprendista.
Valgono le norme contenute nell’art. 4 del Contratto Normativo e si precisa che è ammesso un apprendista per ogni squadra organica composta di 3 elementi.
Non è ammesso l’apprendista in quei panifici ove la squadra organica di lavorazione risulti composta da un numero inferiore a 3 elementi.

Art. 7. - Turni di lavoro.
Le giornate di lavoro per ciascun lavorante panettiere non potranno superare le cinque settimanali. Le rimanenti saranno lavorate dai disoccupati della categoria quali turnisti.

Art. 8. - Ferie.
[...]
L’operaio in ferie, non potrà essere sostituito che da un operaio disoccupato che sia riconosciuto dal Sindacato Lavoranti Panettieri salvo ben inteso il pieno gradimento del datore di lavoro.

Art. 10. - Norme generali.
Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo e che non sia in contrasto con esso, sì fa espresso riferimento al Contratto Nazionale del 1° aprile 1948.