Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 dicembre 2013, n. 28433 - Lavoro agricolo e infortunio: rendita per il coniuge superstite


 

 

Fatto



Con sentenza del 27.10.2009, la Corte di Appello di L’Aquila respingeva il gravame proposto da S.D. avverso la pronunzia del Tribunale di Chieti che ne aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere la rendita come coniuge superstite di persona deceduta a seguito di infortunio sul lavoro. Rilevava la Corte territoriale che il coniuge della S. - D.D. - era deceduto mentre svolgeva lavori di potatura venendo in contatto con un compressore che gli aveva procurato numerosi traumi cui era conseguito il decesso, ma che non era stato provato dalla parte oneratane che l'attività di lavoro agricolo svolta fosse di carattere prevalente, risultando a nome del soggetto infortunato un reddito pensionistico ed un reddito come amministratore di società commerciale, diversi da quello di coltivatore diretto.

Per la cassazione della indicata decisione ricorre la S., affidando l’impugnazione a quattro motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Resiste l’INAIL, con controricorso.


Diritto





Con il primo motivo, la ricorrente denunzia omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’ art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che non è contestata l’attività agricola manuale abituale e continuativa espletata dal D. a favore dell’azienda agricola della moglie, essendo, invece, dibattuta la questione di diritto concernente la necessità - ai fini della tutela assicurativa - della prevalenza quantitativa ed economica di tale attività rispetto ad altre e ad ulteriori fonti di reddito. Sostiene che la ricostruzione della fattispecie concreta è errata - essendo stato il D. qualificato come coltivatore diretto autonomo e non come lavoratore-coniuge della S., che prestava attività lavorativa nell’azienda agricola e sui terreni di costei - e che tale ricostruzione ha inficiato la decisione, che è stata basata su fallaci presupposti di fatto.

Con il secondo motivo, la S. lamenta violazione e/o erronea applicazione dell’art. 205, lett. B) del d.p.r. 1124/65, nonché di ogni altra norma e principio in tema di indennizzabilità degli infortuni sul lavoro e degli artt. 2116 c. c., 67 D.P.R. 1124/65, nonché di ogni altra norma e principio in tema di automatismo delle prestazioni assicurative e previdenziali obbligatorie, ai sensi dell’art. 360, n, 3, c.p.c.. Evidenzia che l’art. 205 d.P.R. 1124/65 dispone che sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura "i proprietari, ... loro coniuge e figli" che prestino opera manuale abituale nelle rispettive aziende, non stabilendo né che debba trattarsi di attività prevalente, né quale debba essere la proporzione dell’opera manuale rispetto a quella totale ed a quella non manuale, essendo sufficiente la sola abitualità e manualità dell’attività lavorativa. Rileva che la norma non contiene neanche un riferimento alla prevalenza del reddito collegato all’attività agricola rispetto a quello proveniente da altre attività e sostiene che sia sufficiente per il godimento della tutela assicurativa che il coniuge espleti attività di lavoro agricolo abituale e continuativa. La circostanza che l’infortunato non era assicurato presso l’INAIL per tale attività lavorativa non costituiva, poi, ulteriore autonoma ratio decidendi e, peraltro, - afferma la ricorrente - per il principio dell'automatismo, il diritto della persona tutelata prescinde dalla stipulazione dell'assicurazione e dal versamento di contributi e, quindi, ove si verifichi l’evento previsto dalla legge per l’attribuzione delle prestazioni, l’istituto assicuratore è tenuto ad eseguire le prestazioni stesse. Aggiunge, infine, la S., che neanche l’omissione contributiva precluderebbe la nascita del diritto alle prestazioni assicurative, rilevando la stessa solo nel senso di determinare l’obbligo di pagamento dei contributi omessi.

Con il terzo motivo, si duole della violazione e/o erronea applicazione - sotto altro profilo - dell’art. 205 lett. B) e A) del d.P.R. 1124/65, anche in relazione agli artt. 35 e 38 della Costituzione, nonché di ogni altra norma e principio in tema di indennizzabilità degli infortuni sul lavoro dei coniugi e familiari dei proprietari e titolari di aziende agricole, ancorché non legati da un rapporto di lavoro subordinato ovvero da altro rapporto lavorativo ad esso assimilabile od analogo di carattere oneroso con i predetti proprietari e titolari, e degli artt. 2116 c.c. 67 dpr 1124/65, nonché di ogni norma e principio in tema di automatismo delle prestazioni assicurative e previdenziali obbligatorie, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.. Osserva che il D. non poteva essere annoverato tra i lavoratori autonomi, avendo prestato attività lavorativa manuale abituale e continuativa nell’azienda agricola della moglie S. e sui terreni alla stessa appartenenti e che, pur non sussistendo un formale lavoro dipendente oneroso, non poteva il rapporto inquadrarsi come autonomo, in quanto lo stesso era piuttosto riconducibile ad un atipico lavoro subordinato o parasubordinato, essendo comunque caratterizzato dalle prestazioni lavorative rese dal lavoratore in favore di un soggetto titolare di azienda agricola. Assume che la fattispecie è riconducibile alla previsione normativa di cui alla lett. a) dell'art. 205 comma 1 del d.P.R. 1124/65, dovendo il D. essere annoverato tra i lavoratori "addetti ad aziende agricole" e, per effetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 35 e 38 Cost), dell’art. 205, lett. a) e b) del d.P.R, 1124/65, nonché in generale dell’intero testo normativo, i suddetti lavoratori sono tutelati dalla normativa stessa, senza il condizionamento dell’esclusività e-o della prevalenza. Richiama precedenti di legittimità a conforto del principio per cui la tutela è dovuta a prescindere dal titolo o dal regime giuridico del lavoro prestato.

Infine, con il quarto motivo, ascrive alla sentenza impugnata violazione e/o erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c. c., nonché di ogni altra norma o principio in tema di mancata ammissione e-o rifiuto della prova testimoniale sui fatti costitutivi della pretesa di parte ricorrente, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Il ricorso è infondato.

La questione oggetto del presente giudizio riguarda il diritto alla costituzione della rendita vitalizia in favore del coniuge superstite di soggetto infortunato che abbia prestato opera manuale nell’azienda agricola familiare e sui terreni proprietà della moglie, pur nella accertata mancanza di prevalenza della detta attività agricola e di non esclusività del reddito dalla stessa percepito.

Ai sensi dell’art. 205, comma 1, lett. b), sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende. L'art. 2, comma 2, l. 9 gennaio 1963 n. 9 prevede che, con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell’allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 e dell’art. 1 della legge 22 novembre 1954 n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività ed il comma 3 stabilisce che "per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito". Il D. L. n. 155 del 1993, art. 14, lett. B, ha disposto, poi, che i lavoratori autonomi di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 205, lett. b), tutelati per gli infortuni sul lavoro, sono individuati secondo gli stessi criteri e modalità previsti dalla I. n. 1047 del 1957, che ha esteso l’assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Dal coacervo delle disposizioni richiamate emerge - come sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità - che, al fine di accertare se sussista il requisito dello svolgimento di attività agricola "prevalente"richiesto alla l. 9 gennaio 1963 n. 9, art. 2, richiesto per la configurabilità del diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, il giudizio di prevalenza deve tenere conto sia del criterio temporale che di quello reddituale, in riferimento al quale la comparazione deve essere effettuata tra il reddito di lavoro agricolo e tutti gli altri redditi del lavoratore, derivino essi dalla prestazione di altra attività o da pensione (cfr. Cass., ord., sez 6°, 30107/2008, Cass. 16.6.2006 n. 13938, Cass. 12.2.2002 n. 2000).

Sono, pertanto, destituite di fondamento le censure formulate avverso la decisione impugnata, posto che non era in discussione che il D. prestasse attività lavorativa nell’azienda agricola e sui terreni della moglie e che deve considerarsi nuova la prospettazione secondo cui il predetto non fosse coltivatore diretto, ma lavoratore subordinato o assimilabile.

Quanto all’invocato principio di automatismo delle prestazioni, deve osservarsi che nella disciplina dell’assicurazione obbligatoria per le pensioni d'invalidità e vecchiaia a favore dei componenti delle famiglie dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, di cui alla legge 26 ottobre 1957 n 1047 e successive disposizioni modificative, ne è stata affermata la inoperatività, con la conseguenza che, in difetto del materiale versamento dei contributi, non era possibile ritenere la sussistenza del requisito contributivo prescritto. Invero, a norma dell’art. 11, sesto comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 9 (elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri), confermato dall'art. 63, quarto comma, della legge 30 aprile 1969 n 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), il titolo per l'accredito dei contributi è costituito dall'effettiva riscossione dei contributi medesimi e, a norma dell'art 62, primo comma, della stessa legge n 153 del 1969, il requisito contributivo deve ritenersi raggiunto quando la contribuzione prescritta risulti effettivamente versata (cfr. Cass. 16.7.1980 n 4626). Tale principio è stato ribadito anche successivamente, confermandosi che, poiché la regola dell'automatismo delle prestazioni non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi, i superstiti, se eredi, sono obbligati a pagare i contributi omessi, secondo le regole del diritto successorio (cfr. Cass. 16.6.2006 n. 13938). E’ stato, però, anche osservato che il diritto dei predetti alla rendita per infortunio lavorativo - costituendo un diritto "iure proprio" e non "iure hereditatis" - non può essere subordinato all'adempimento dell'obbligazione contributiva (cfr. Cass. 13938/06 cit.). Tuttavia, tale ultimo principio non può essere invocato nella specie per le altre ragioni sopra indicate e per quelle evidenziate anche di seguito con riguardo alla esclusività e prevalenza dell’attività agricola svolta ed alla valutazione comparativa dei redditi percepiti dal soggetto deceduto.

Quanto al requisito della prevalenza del reddito connesso allo svolgimento dell’attività agricola è sufficiente il richiamo alla normativa sopra indicata come interpretata dalla giurisprudenza riportata, avuto riguardo alla circostanza pacifica che il D. percepiva sia un reddito pensionistico che un reddito quale amministratore di società commerciale.

Nello stesso senso deve essere disatteso il rilievo di cui al terzo motivo, essendo da escludere la riconducibilità del rapporto all’ipotesi di cui all'art. 205, primo comma, lett. a) e non essendo stata la prospettazione iniziale conforme a quella che solo nella presente sede la ricorrente presuppone.

Infine, va ribadito che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento, (Cfr. Cass. 17.5.2007 n. 11457). Nella specie non sussistono tali presupposti, atteso che la prova sulla continuità ed abitualità dell’attività di lavorazione e coltivazione dei terreni di proprietà della coniuge non assume carattere di decisività, per le considerazioni svolte in relazione all’indispensabilità del requisito della prevalenza anche con riguardo al reddito connesso alla svolgimento della stessa.

Deve, poi aggiungersi che, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. 20.6.2006 n. 14267).

Il ricorso deve conclusivamente essere respinto.

Quanto all'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali ed in base all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nel testo risultante dopo la modifica apportata dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326) - secondo il quale "L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente" - l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e l'adempimento di tale onere esplica efficacia anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti (cfr. Cass, 17.6.2011 n. 13367).

Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp, att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è, poi, inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (cfr. Cass. 4.4.2012 n. 5363).

Nella specie, nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la S. ha asserito di avere depositato la dichiarazione suddetta, che non risulta invece allegata e, peraltro, il relativo deposito sarebbe anche inammissibile, essendo ammessa ai sensi dell'art. 372 c.p.c. la produzione di altri documenti solo se riguardino la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso. Peraltro, anche se viene richiamata la dichiarazione a tal fine resa nell’atto introduttivo del giudizio, la stessa non è esaminabile, in quanto non risultano prodotti i fascicoli di parte che la ricorrente si è riservata di depositare, sicché anche sotto tale profilo l’onere incombente alla parte non risulta essere stato osservato e le spese di lite, in relazione al principio della soccombenza, vanno poste a carico della stessa nella misura liquidata in dispositivo.



P.Q.M.




Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.