Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 26 febbraio 1954
Validità: 01.12.1953
Parti: Associazione degli Industriali di Forlì e Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Forlì-Filie, Camera Provinciale Sindacale di Forlì-Uil-Sindacato Povinciale Minatori, Unione Sindacale Provinciale di Forlì-Cisl-Sindacato provinciale Minatori
Settori: Chimici-Miniere, Forlì, Operai


Accordo collettivo integrativo per gli operai addetti all’industria mineraria della provincia di Forlì, 26 febbraio 1954

Addì, 26 febbraio 1954 in Forlì, presso la sede dell’Associazione degli Industriali; tra l’Associazione degli Industriali di Forlì [...] con la partecipazione del[...] la società Montecatini e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Forlì rappresentata anche per la Filie dal Segretario [...], la Camera Provinciale Sindacale di Forlì della Uil rappresentata, anche per il Sindacato Provinciale Minatori, dal sig. G.G., l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl rappresentata, anche per il Sindacato Provinciale Minatori dal sig. V.A.
In relazione al disposto degli articoli 53 e 15 del Contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria mineraria del 28 marzo 1953, si è convenuto di confermare integralmente, per gli operai addetti alla industria mineraria della Provincia di Forlì, il testo dell’Accordo integrativo provinciale 27 luglio 1951, con le seguenti aggiunte:
Agili addetti ai lavori di scarico delle celle e calcheroni dell’industria zolfiera compiuti in condizioni di particolare disagio per elevata temperatura dei rosticci della fusione verrà corrisposto:
L. 8,50 all’ora agli addetti allo scarico dei calcheroni.
L. 12,50 all’ora agli addetti allo scarico dei forni gill.
Il presente accordo ha decorrenza dal 1° dicembre 1953.

Dichiarazione a verbale
All’art. 1, punto c) primo comma: quando il disagio sussiste per dillo il turno di lavoro l’indennità sarà corrisposta per tutte le otto ore.
All’art. 1, punto f) primo comma: agli effetti della norma stabilita in questo comma, ai ripienisti» sono assimilati gli altri operai che operano negli stessi cantieri e nelle stesse condizioni dei «ripienisti».
All’art. 1, punto i) si intendono compresi tra i lavori indennizzabili a norma di questo punto i fornelli che adempiono alle seguenti due condizioni: essere di sezione non inferiore ai m. 2 x 1 e di altezza non inferiore ai m. 10 misurati dal cielo della galleria.
All’art. 1, punto l): per «arterie di riflusso» s’intendono le gallerie collettrici dell’aria di numerosi cantieri, nei soli tronchi situati a valle dell’ultimo cantiere o giro d’aria, verso il pozzo di uscita.
In relazione al verbale di accordo in data odierna concernente l’Accordo Integrativo per la Provincia di Forlì al Contratto Nazionale di Lavoro 28 marzo 1953 rimane convenuto:
il personale dell’esterno che attualmente gode della indennità di L. 6 orarie continuerà a percepire detta indennità, fatta eccezione per tutti gli addetti allo scarico dei calcheroni e dei forni Gill per i quali troverà applicazione l'indennità rispettivamente di L. 8,50 e L. 12,50 orarie.