Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 12 luglio 1955
Validità: 01.06.1955 - 30.06.1957
Parti: Sezione Mineraria dell’Unione Industriali Valtellinesi e Camera Confederale del Lavoro di Sondrio, Unione Sindacale Provinciale, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Chimici-Miniere, Sondrio, Operai

Sommario:

Parte prima
Art. 1. - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio.
Parte seconda
Art. 2. - Giorni festivi.
Art. 3. - Applicazione.
Art. 4. - Decorrenza.

Accordo collettivo integrativo per gli operai addetti all’industria mineraria della provincia di Sondrio, 12 luglio 1955

Addì 12 luglio 1955 in Sondrio, tra la Sezione Mineraria dell’Unione Industriali Valtellinesi [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Sondrio [...], l’Unione Sindacale Provinciale [...], l’Unione Italiana del Lavoro [...], a norma dell’art. 53 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 28 marzo 1953 si è stipulato il presente accordo da valere per gli operai addetti all’industria mineraria della provincia di Sondrio.

Parte prima
Art. 1. - Lavori compiuti in condizioni di particolare disagio.

Con riferimento all’art. 15 del Contratto nazionale di Lavoro, vengono fissate per ì seguenti lavori eseguiti in condizioni di particolare disagio, le percentuali di aumento qui di seguito specificate:
а) lavori in acqua all'interno delle miniere (quando l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell’acqua all’altezza superiore a cm. 10 (o stillicidio continuo), 8 %.
b) nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
c) lavori eseguiti in ambienti particolarmente polverosi, 6 %.