Tipologia: Accordo per il rinnovo
Data firma: 26 ottobre 1956
Validità: 01.11.1956 - 31.10.1959
Parti: Associazione Nazionale Produttori di Porfido e Sindacati Provinciali dei Lavoratori dell’Estrazione e Lavorazione del Porfido di Trento e Bolzano-Cgil, Sindacati Provinciali dei Lavoratori dell’Estrazione e Lavorazione, del Porfido di Trento e Bolzano-Cisl
Settori: Edilizia, Lapidei, Porfido, Venezia Tridentina, Operai

Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga base.
Art. 2. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, festività e modalità di attuazione.
Art. 3. - Cottimi.
Art. 4. - Indennità di licenziamento.
Art. 5. - Indennità speciale.
Art. 6. - Indennità per logorio indumenti e di mezzi personali di trasporto.
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 8. - Alloggiamenti e cucine.
Art. 9. - Commissioni interne.
Art. 10. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.
Art. 11. - Accordi interconfederali.
Art. 12. - Validità e durata.

Accordo collettivo per il rinnovo con modifiche del contratto collettivo 16 luglio 1951, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del porfido nella Venezia Tridentina, 26 ottobre 1956

Addì 26 ottobre 1956, in Trento, presso la sede dell’Associazione Produttori di Porfido, fra l’Associazione Nazionale Produttori di Porfido [...], e i Sindacati Provinciali dei Lavoratori dell’Estrazione e Lavorazione del Porfido di Trento e Bolzano, aderente alla Cgil [...], e i Sindacati Provinciali dei Lavoratori dell’Estrazione e Lavorazione, del Porfido di Trento e Bolzano, aderenti alla Cisl [...], si è addivenuti al seguente accordo.
Il contratto collettivo regionale di lavoro per gli addetti all’industria del Porfido della Venezia Tridentina, stipulato il 16 luglio 1951 con le integrazioni di cui agli accordi 27 agosto 1953 ed 8 settembre 1953, è rinnovato con le seguenti modifiche:

Art. 6. - Indennità per logorio indumenti e di mezzi personali di trasporto.
Viene istituito il seguente nuovo articolo:
Agli operai sarà corrisposto a titolo indennità vestiario, compreso le calzature da lavoro, e rimborso spese di mezzi personali di trasporto, una indennità nella misura del 4,70 % da computarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto e indennità di contingenza) e da corrispondersi per le ore effettivamente lavorate.

Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
L’ex articolo 41, che assume il n. 42 è sostituito dal seguente:
a) Definizione dell’apprendista. - Agli effetti del presente contratto è apprendista colui che è occupato presso una delle aziende di cui alla premessa allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato.
b) Durata del tirocinio. - La durata del periodo di tirocinio è stabilità in 3 anni.
c) [...]
L’apprendista non potrà essere inserito nelle lavorazioni a cottimo, ad incentivo od in serie se non dopo sei mesi di apprendistato. La prestazione del lavoro a cottimo sarà compensata con la tariffa di cottimo concordata per gli operai adibiti ad identiche lavorazioni [...]
Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro, alle ferie degli apprendisti ed a quant’altro non previsto dal presente articolo, valgono le norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e del relativo regolamento.

Art. 8. - Alloggiamenti e cucine.
L’ex art. 42 diventa art. 43.

Art. 9. - Commissioni interne.
L’ex art. 43 diventa l’art. 44.

Art. 11. - Accordi interconfederali.
L'ex art. 45 diventa l’art. 46.