Categoria: 1952
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 31 marzo 1952
Validità: 31.03.1952 - 30.03.1953
Parti: Associazione Industriale della Provincia di Venezia, Martino Salviato & Figli, Moggian Giuseppe, Zerbo Sante e Gustavo, Salviato Fratelli di Natale, Ditta Mason Pietro e Cisl, Camera Confederale del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Scope, Venezia, Operai

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicabilità.
Art. 2. - Documenti e residenza.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio di categoria.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Sospensione e interruzione di lavoro.
Art. 8. - Ricupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 11. - Modalità di corresponsione della paga.
Art. 12. - Donne addette a mansioni maschili.
Art. 13. - Congedo matrimoniale.
Art. 14. - Trattamento di malattia o di infortunio.
Art. 15. - Servizio militare.
Art. 16. - Disciplina aziendale.
Art. 17. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 18. - Assenze.
Art. 19. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 20. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 21. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 22. - Divieti.
Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24. - Multe e sospensioni.
Art. 25. - Licenziamento per mancanza.
Art. 26. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 27. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 28. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 29. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 30. - Trasformazione, trapasso, cessazione, e fallimento dell’azienda.
Art. 31. - Commissioni interne.
Art. 32. - Mense aziendali.
Art. 33. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 34. - Certificato di lavoro.
Art. 35. - Estensione di contratti stipulati con altre organizzazioni.
Art. 36. - Condizioni di miglior favore.
Art. 37. - Decorrenza e durata.
Allegato A
Parte retributiva
A) Lavoratori retribuiti a tempo:
B) Lavoratori retribuiti a cottimo pieno:
C) Disposizioni comuni ad A) e B):
Allegato B

Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di scope a mano e a macchina e preparatrici delle relative materie prime della provincia di Venezia, 31 marzo 1952

L’anno 1952, il giorno 31 del mese di marzo in Venezia, presso la sede dell’Ufficio regionale del lavoro e della Massima Occupazione, [...] tra l’Associazione Industriale della Provincia di Venezia [...], e le Aziende Martino Salviato & Figli [...], Moggian Giuseppe [...], e le Aziende Zerbo Sante e Gustavo [...], Salviato Fratelli di Natale [...], e la Ditta Mason Pietro [...] e la Cisl [...], la Camera Confederale del Lavoro [...], si è concordato e stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per tutto il territorio di Venezia e provincia per gli operai dipendenti da aziende produttrici di scope a mano e a macchina e preparatrici relative materie prime.

Art. 1. - Sfera di applicabilità.
Il presente contratto collettivo di lavoro ha valore per gli operai addetti alle aziende produttrici di scope a mano e a macchina e preparatici relative materie prime in Venezia e provincia.

Art. 3. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica in qualsiasi momento da parte del medico di fiducia della azienda.

Art. 5. - Passaggio di categoria.
L’operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di salario.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata settimanale dell’orario di lavoro è fissata nel massimo di 48 ore salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l’orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso per i quali valgono le disposizioni di legge.
Gli operai non potranno rifiutarsi all’istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell’avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell’azienda, fatta eccezione per i guardiani notturni.
Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 3 del mattino.
L’inizio e la sospensione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall’azienda.

Art. 8. - Ricupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di ricupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovuta a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il ricupero stesso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i 45 giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza con la domenica - come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia - dovrà usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamerà riposo compensativo.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all’articolo 6 ossia le 48 ore settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali per i lavoratori addetti ai lavori discontinui, salvo le deroghe previste.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo e nelle festività nazionali e assimilate.
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[...]

Art. 12. - Donne addette a mansioni maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la retribuzione contrattuale prevista per l’uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo alla condizione sopradetta si intenderà soddisfatta con l’applicazione di una eguale tariffa.

Art. 16. - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro l’operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’azienda porterà a conoscenza dell’operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità:
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, l’operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione interna aziendale.
L’operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori, nonché di cordialità verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità.

Art. 17. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla direzione o chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi, non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della direzione. Salvo speciale permesso della direzione, non è consentito agli operai di entrare o trattenersi in stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall’operaio alla direzione o chi per essa nella prima ora di lavoro salvo casi eccezionali.
[...]

Art. 20. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre l’operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi e che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprietà.
Nessuna modifica potrà essere apportata dall’operaio agli oggetti a lui affidati senza la autorizzazione della direzione dell’azienda o di chi per essa.
[...]

Art. 22. - Divieti.
[...]
È proibito fumare nell’interno dello stabilimento ed introdurre nell’azienda bevande alcooliche senza il permesso della direzione.
[...]

Art. 23. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione dell’operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità delle mancanze:
а) richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all’importo di tre ore di paga e contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell’articolo 25.

Art. 24. - Multe e sospensioni.
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente, all’operaio che:
а) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro come previsto all’articolo 8 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per distrazione procuri guasti e sperperi non gravi di materiale dell’azienda o di lavorazione è non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell’azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offesa ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.
[...]

Art. 25. - Licenziamento per mancanza.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità, come in caso di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 24 (multe e sospensioni) non. siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera b).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) abbandono del posto da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B );
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 24 (multe e sospensioni) quando siano stati compiuti due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo 24.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) insubordinazione verso i superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) inosservanza al divieto di fumare nei reparti ove è espressa- mente proibito;
g) rissa nei reparti di lavorazione.

Art. 31. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne e dei delegati d’impresa, si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 32. - Mense aziendali.
In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennità sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.