Tipologia: Patto collettivo integrativo
Data firma: 16 gennaio 1956
Validità: 01.12.1955 - 30.11.1957
Parti: Associazione Proprietari di Farmacia della Provincia di Genova e Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari della Provincia di Genova
Settori: Commercio, Farmacie, Genova


Sommario:

Art. 1. - Classificazione del personale.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8,
Art. 9.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario.
Art. 12.
Art. 13. - Servizio notturno.
Art. 14.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Festività.
Art. 17.
Art. 18. Ferie.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27. - Congedo per matrimonio.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30. - Assenze.
Art. 31. - Permessi.
Art. 32.
Art. 33. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 34.
Art. 35. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 36. - Preavviso.
Art. 37.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45. - Trattamento di quiescenza.
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48. - Norme disciplinari.
Art. 49.
Art. 50.
Art. 51.
Art. 52. - Certificato di servizio.
Art. 53. - Retribuzioni.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59. - Tredicesima mensilità.
Art. 60.
Art. 61. - Provvigioni e cointeressenze.
Art. 62. - Scatto di anzianità.
Art. 63. - Interinato in sede e fuori sede.
Art. 64.
Art. 65. - Compenso vitto e alloggio.
Art. 66. - Orari ridotti o a carattere saltuario.
Art. 67. - Assicurazioni sociali.
Art. 68. - Tutela dirigenti sindacali.
Art. 69. - Accantonamento indennità di licenziamento.
Art. 70. - Servizio militare.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73. - Cessione o trasferimento dell’azienda.
Art. 74. - Controversie.
Art. 75. - Decorrenza e durata.
Art. 76.
Allegato A
Allegato B Tabella dei minimi

Patto collettivo integrativo per il personale laureato dipendente dalle farmacie della provincia di Genova, 16 gennaio 1956

Il giorno 16 gennaio 1956 si sono riuniti nella sede dell'Ordine dei Farmacisti in via Polleri n. 6, alle ore 21,30 i signori: *** in rappresentanza dell'Associazione Proprietari di Farmacia della Provincia di Genova, da una parte; *** in rappresentanza del Sindacato Autonomo Farmacisti non Proprietari della Provincia di Genova, dall’altra parte, i quali, sentito il parere favorevole delle rispettive Associazioni sindacali di categoria, hanno firmato l’allegato Patto di Lavoro, valido per la provincia di Genova e la cui applicazione si intende a tutti gli effetti esecutiva a partire dal 1° dicembre 1955.
Nel presente verbale si ritiene necessario aggiungere il seguente chiarimento relativo agli articoli 1 e 4.
“La non ottemperanza alle norme negli artt. 1 e 4 contenute, comporta ugualmente al farmacista dipendente tutti i diritti Contrattuali”
Il suddetto Contratto di Lavoro consta di n. 76 (settantasei) articoli e degli allegati A (certificato di assunzione) e B (tabella onorari).
[...]

Art. 3.
[...]
All’atto dell’assunzione, il farmacista deve produrre i seguenti documenti:
[...]
f) certificato d’idoneità fisica come prescritto.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è collegato a quello di apertura e chiusura delle farmacie, stabilito con decreto del Prefetto, sino al limite di otto ore giornaliere e 48 settimanali.

Art. 11. - Lavoro straordinario.
È data facoltà al datore di lavoro di richiedere al prestatore d’opera una prestazione di lavoro straordinario, oltre quello normale, di cui all’articolo precedente.
Il farmacista dipendente non può rifiutarsi di prestare tale lavoro straordinario, nella misura massima di 2 ore giornaliere e di 52 ore mensili.
[...]

Art. 13. - Servizio notturno.
Il farmacista dipendente può anche prestare la sua opera ih ore notturne. Per determinare la durata dell'orario notturno si fa riferimento alle disposizioni vigenti per decreto prefettizio. Anche in tale caso il farmacista deve osservare il normale orario di lavoro di 8 ore come stabilito per il servizio diurno dell’art. 10.
Al farmacista che presta servizio notturno spettano anche le ferie infrasettimanali previste dalla legge.

Art. 14.
Il servizio notturno può essere effettuato:
a) a battenti chiusi:
detto servizio viene considerato come servizio di guardia durante il quale il farmacista, presente in farmacia, deve limitarsi ad evadere le richieste di eventuali clienti e ad effettuare i rimpiazzi delle preparazioni predisposte da lui usate.
[...]
Qualora il datore di lavoro richieda al prestatore d’opera, durante il servizio di guardia, delle prestazioni non attinenti al servizio di guardia stesso, come sopra precisato, le ore impiegate per tale
lavoro extra vanno calcolate di volta in volta e compensate con la normale retribuzione oraria giornaliera maggiorata del 100 %.
In tutti i casi suddetti restano di competenza del prestatore d’opera tutti i diritti di chiamata.
b) a battenti aperti:
detto servizio viene retribuito in base alle ore effettuate a battenti aperti e a quelle effettuate a battenti chiusi.
[...]

Art. 15. - Riposo settimanale.
Al farmacista prestatore d'opera spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dalla Autorità prefettizia, il farmacista è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana e sempre per 24 ore consecutive.
Verificandosi l’ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasioni viene compensato, fino al limite di 8 ore giornaliere, con la normali
retribuzione giornaliera spettante e maggiorata della percentuale del 25 % prevista dall’art. 11.
Per le ore eccedenti le 8 ore giornaliere, il compenso sarà pari alla normale retribuzione oraria maggiorata del 50 %.

Art. 18. Ferie.
Nel corso di ogni anno, il farmacista dipendente ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) da godere dopo che l'anno sia compiuto e normalmente in modo continuativo o, se frazionato, in non più di tre periodi.
[...]

Art. 20.
Il periodo di ferie spettante ad ogni farmacista sia direttore che collaboratore, resta così fissato:
sino al sesto anno incluso di effettiva attività professionale, anche se svolta in farmacie diverse, giorni venti;
dal settimo al dodicesimo anno incluso di effettiva attività professionale, anche se svolta in farmacie diverse, giorni venticinque;
oltre il dodicesimo anno di effettiva attività professionale, anche se svolta in farmacie diverse, giorni trenta.

Art. 22.
Le ferie sono irrinunciabili.
Non è ammessa la rinuncia o la concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare ila misura della retribuzione in atto.

Art. 35. - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Nel caso di gravidanza e puerperio, si applicherà alla farmacista dipendente il trattamento previsto dalle vigenti leggi (legge 29 agosto 1950, n. 860).

Art. 48. - Norme disciplinari.
Il farmacista dipendente è tenuto a prestare la sua opera con diligenza ed a svolgere scrupolosamente le mansioni affidategli cooperando al miglioramento dell'esercizio.
[...]

Art. 49.
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite secondo la gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:
a) richiamo verbale;
b) multa di due ore di stipendio per giornata;
c) ammonizione scritta;
d) licenziamento in tronco.

Art. 50.
Incorre nel provvedimento del richiamo o della multa o dell’ammonizione:
[...]
c) chi abbandona il servizio senza giustificato motivo;
d) chi eseguisce abitualmente con negligenza il lavoro affidatogli;
e) chi, per disattenzione, procuri guasti o danni non gravi al materiale della farmacia;
f) chi commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina o all’igiene.

Art. 51.
Il licenziamento in tronco può essere adottato nei riguardi di:
[...]
b) chi commetta furto o danneggiamento volontario del materiale dell'azienda;
c) chi commetta atti di insubordinazione grave;
d) chi commetta atti che offendono la morale;
e) chi sia più volte recidivo di colpe per le quali sia incorso nel provvedimento del richiamo, della multa o della ammonizione.

Art. 67. - Assicurazioni sociali.
Per assicurazioni sociali si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 74. - Controversie.
Le controversie che possono derivare dall’applicazione e dalla interpretazione del presente contratto, prima di essere portato in diversa sede, devono essere denunciate alle associazioni stipulanti per il tentativo di amichevole componimento. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia e qualora le associazioni non abbiano risolta la controversia, le parti devono essere considerate libere di agire nelle sedi competenti.
[...]

Art. 76.
Su richiesta delle parti l’Ordine si impegna a divulgare le norme del presente Contratto e ad adoprarsi perché esso sia integralmente applicato.