Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1 gennaio 1958
Settori: Commercio, Farmacie, Ferrara

Sommario:

Art. 1. - Equiparazione.
Art. 2. - Classificazione dei direttori e dei collaboratori.
Art. 3. - Assunzioni e licenziamenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario normale di lavoro.
Art. 6. - Orario ridotto di lavoro.
Art. 7. - Ore straordinarie.
Art. 8. - Servizio notturno.
Art. 9. - Interinato.
Art. 10. - Retribuzione.
Art. 11. - Tredicesima mensilità.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Festività.
Art. 14. - Permessi.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Trattamento in caso di malattia.
Art. 17. - Gravidanza e puerperio.
Art. 18. - Servizio militare.
Art. 19. - Assicurazioni sociali.
Art. 20. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 21. - Indennità di licenziamento.
Art. 22. - Norme disciplinari.
Art. 23. - Norme generali.
Art. 24. - Lodo arbitrale.
Art. 25. - Condizioni acquisite.

Contratto collettivo per i dipendenti da farmacie laureati o diplomati della provincia di Ferrara, 1 gennaio 1958

Allo scopo di permettere ai Proprietari di Farmacia di regolare i loro rapporti di lavoro con i dipendenti laureati o diplomati, si riportano le norme del Contratto di lavoro in vigore dal 1° gennaio 1958.
Per quanto non previsto dalle presenti norme, si fa riferimento al Contratto Nazionale in vigore ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario normale di lavoro.
È stabilito in 48 ore settimanali, fatta eccezione per i farmacisti dipendenti con qualifica di direttore non esercenti nel capoluogo, che dovranno attenersi agli orari stabiliti dalla Prefettura.

Art. 8. - Servizio notturno.
Il direttore di farmacia o farmacista collaboratore che esplichi il servizio notturno (quando non lo svolga oltre il servizio diurno), viene compensato con stipendio normale.
Il direttore di farmacia o farmacista collaboratore non del capoluogo, che sia tenuto a rispondere alla chiamate notturne di seguito al normale servizio diurno, viene compensato per l’indennità di Lire 150 per ogni chiamata, È data facoltà alle due parti interessate di venire ad un accordo di compenso globale.
Il direttore di farmacia o farmacista collaboratore che esplichi servizio notturno solo per qualche ora oltre il normale servizio diurno viene compensato come per orario straordinario (art. 7).
Per determinare l’inizio e la fine del servizio notturno si fa riferimento al vigente orario delle Farmacie stabilito dall’Ordine dei Farmacisti ed approvato dalle Autorità competenti.

Art. 12. - Riposo settimanale.
I farmacisti dipendenti hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente in coincidenza con la domenica; in altra giornata quando la farmacia è di turno.
Qualora per disposizione del calendario di servizio delle farmacie, o per altre ragioni, il farmacista dipendente non fruisca del riposo settimanale, ha diritto ad un giorno doppio di stipendio.

Art. 15. - Ferie.
I farmacisti direttori e collaboratori hanno diritto ad un periodo annuale di riposo retribuito.
Tale periodo è stabilito nella seguente misura per ogni anno di servizio ininterrotto:
20 giorni per un’anzianità professionale lino a 6 anni inclusi;
25 giorni per un’anzianità professionale fino a 10 anni inclusi;
30 giorni per un’anzianità professionale oltre 10 anni.
Il periodo di ferie, che è irrinunciabile, decorrerà normalmente dal maggio all’ottobre [...]

Art. 17. - Gravidanza e puerperio.
Si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 19. - Assicurazioni sociali.
Si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 22. - Norme disciplinari.
Premesso che il farmacista dipendente è tenuto a prestare la sua opera con diligenza ed a svolgere scrupolosamente le mansioni affidategli, dedicando la propria competenza e attività professionale alla farmacia cui è addetto, le eventuali infrazioni disciplinari potranno essere punite con le seguenti sanzioni:
а) richiamo verbale;
b) multa (due ore di stipendio);
c) ammonizione scritta;
d) licenziamento in tronco.

Art. 24. - Lodo arbitrale.
In caso di controversia tra proprietario di farmacia e farmacista dipendente sulla interpretazione o sull’esecuzione di uno o più articoli del presente contratto di lavoro, l’una parte o ambedue, sono tenute a richiedere il lodo arbitrale di una Commissione nominata dagli Enti sindacali firmatari del presente contratto.
Detta Commissione sarà composta da due farmacisti proprietari e due farmacisti collaboratori.
La Commissione, udite le parti, emetterà in piena coscienza, secondo la lettera e lo spirito del presente contratto, il suo lodo arbitrale. Le parti in causa sono tenute all’osservanza del lodo stesso nell’interesse della solidarietà della classe.