Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 19 aprile 1957
Validità: dal 01.04.1957
Parti: Associazione Proprietari Farmacisti e Unione Sindacale Provinciale di Cremona
Settori: Commercio, Farmacie, Cremona

Sommario:

Art. 1. - Retribuzioni.
Art. 2. - Scatti di anzianità.
Art. 3. - Indennità di contingenza.
Art. 4. - Gratifica natalizia.
Art. 5. - Ferie.
Art. 6. - Lavoro festivo.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Preavviso.
Art. 9. - Indennità di licenziamento.
Art. 10. - Indennità di dimissioni.
Art. 11. - Controversie.
Art. 12. - Riferimento leggi e contratti nazionali.
Art. 13. - Decorrenza.
Tabelle paga

Contratto collettivo per il personale laureato e non laureato dipendente dalle farmacie della provincia di Cremona, 19 aprile 1957.

Addì 19 aprile 1957 tra [...] Associazione Proprietari Farmacisti e il [...] rappresentante i dipendenti farmacisti assistito da [...] Unione Sindacale Provinciale di Cremona, si addiviene alla stipulazione del presente accordo da valere per il personale delle farmacie private della Provincia di Cremona.

Art. 5. - Ferie.
Il periodo delle ferie spettante ad ogni lavoratore della categoria A e B viene così fissato:
fino al 6° anno compiuto di anzianità, giorni 20;
dal 7° al 12° anno compiuto di anzianità, giorni 25;
oltre il 12° anno compiuto di anzianità, giorni 30;
Per la categoria C:
- dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio, giorni 12;
- dopo il compimento di 2 anni di servizio fino a 6 anni giorni 16;
- dopo il compimento di 6 anni di servizio fino a 10 anni giorni 20;
- dopo il compimento di 10 anni di servizio fino a 20 anni giorni 25;
- dal 20° anno di servizio compiuto in poi, giorni 30.
Per il personale con mansioni non impiegatizie:
- dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio fino al 7° anno compiuto, giorni 12;
- dal 7° anno di servizio fino al 15° anno di servizio, giorni 15
- dal 15° anno di servizio compiuto in poi, giorni 18.

Art. 7. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge in base alle quali l’orario massimo non potrà eccedere le 8 ore giornaliere con i normali intervalli per sei giornate lavorative.
[...]

Art. 11. - Controversie.
Qualunque controversia tra lavoratori e datori di lavoro sarà demandata ad un Collegio composto da una rappresentanza paritetica tra le Associazioni contraenti.

Art. 12. - Riferimento leggi e contratti nazionali.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Contratto integrativo provinciale le parti fanno riferimento, per quanto riguarda il personale laureato o farmacista diplomato, al Contratto nazionale 11 ottobre 1949 modificato il 1° dicembre 1954 e per quanto riguarda il rimanente personale al contratto stipulato in data 23 ottobre 1950, parzialmente modificato con l'accordo nazionale 1° aprile 1953 fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.