Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° novembre 1957
Validità: 01.11.1957 - 31.12.1958
Parti: Associazione Chimico Farmaceutica Trevigiana e Sindacato Provinciale Dipendenti da Farmacie (non laureati)-Cisl
Settori: Commercio, Farmacie, Treviso

Sommario:

Titolo I
Art. 1. - Classificazione del personale.
Titolo II
Art. 2. - Assunzione.
Titolo III
Art. 3. - Periodo di prova.
Titolo IV
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5.
Titolo V
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Titolo VI
Art. 10. - Riposo settimanale e festività.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Titolo VII
Art. 15. - Ferie.
Art. 16.
Art. 17.
Titolo VIII
Art. 18. - Assenze e congedi.
Art. 19.
Art. 20.
Titolo IX
Art. 21. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 22.
Titolo X
Art. 23. - Malattia.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Titolo XI
Art. 29. - Gravidanza e puerperio.
Titolo XII
Art. 30. - Sospensione del lavoro.
Titolo XIII
Art. 31. - Anzianità di servizio.
Titolo XIV

Art. 32. - Anzianità convenzionale.
Titolo XV
Art. 33. - Passaggio di qualifica.
Art. 34.
Titolo XVI
Art. 35. - Scatti di anzianità.
Titolo XVII
Art. 36. - Trattamento economico.
Art. 37.
Titolo XVIII
Art. 38. - Gratifica natalizia o 13ª mensilità.
Art. 39.
Titolo XIX
Art. 40. - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso.
Art. 41. - Indennità di licenziamento.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Art. 47. - Dimissioni.
Art. 48.
Art. 49.
Titolo XX
Art. 50. - Norme disciplinari.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Titolo XXI
Art. 57. - Divise.
Titolo XXII
Art. 58. - Tutela dei dirigenti sindacali.
Art. 59.
Art. 60.
Titolo XXIII
Art. 61. - Decorrenza e durata del contratto.
Tabelle stipendio

Contratto collettivo per il personale non laureato dipendente da farmacie della provincia di Treviso, 1° novembre 1957

L'anno 1957, il giorno 1° novembre in Treviso, tra l’Associazione Chimico Farmaceutica Trevigiana [...], e il Sindacato Provinciale Dipendenti da Farmacie (non laureati), aderente alla Cisl [...], assistito da [...] Unione Sindacale Provinciale di Treviso, si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, che ha efficacia per tutto il territorio della provincia di Treviso e che disciplina il rapporto di lavoro fra farmacia e personale non laureato di ambo i sessi

Titolo IV
Art. 4. - Orario di lavoro.

La durata normale del lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali di lavoro effettivo, giusto le disposizioni legislative in materia (regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 e regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955).

Art. 5.
La durata normale del lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2567, e successive modificazioni, verrà esaminata di volta in volta.
Tale durata potrà essere graduata a seconda delle mansioni svolte dai lavoratori interessati.

Titolo V
Art. 6. - Lavoro straordinario.

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, è in facoltà del datore di lavoro, di richiedere prestazioni d’opera straordinarie, che non eccedano le due ore giornaliere e le 12 settimanali.
Qualora tali prestazioni dovessero avere carattere continuativo per un periodo di almeno tre mesi o superare i limiti previsti dalla legge, la Ditta dovrà essere autorizzata a norma di legge e dovrà darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali interessate.

Titolo VI
Art. 10. - Riposo settimanale e festività.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge. (Codice civile, art. 2109; legge 22 febbraio 1934, n. 370).

Art. 14.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con una sola maggiorazione del 30 % sulla paga conglobata, più scala mobile, fermo restando il diritto, per il lavoratore, al riposo compensativo.

Titolo VII
Art. 15. - Ferie.

Il personale, di cui al presente Contratto, ha diritto ad un periodo di ferie, fissato nella misura seguente:
а) personale con mansioni impiegatizie:
dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio: giorni 12:
dopo il compimento di due anni di ininterrotto servizio fino a sei anni compiuti: giorni 16;
dopo il compimento di sei anni di servizio e fino a 10 anni compiuti: giorni 20;
dopo il compimento di dieci anni di servizio Ano a 20 anni compiuti: giorni 25:
dal 21° anno di servizio in poi: giorni 30.
b) personale con mansioni non impiegatizie:
dopo il compimento di un anno di ininterrotto servizio e fino al 5° compiuto: giorni 12;
dopo il compimento di cinque anni di servizio e fino a 10 anni compiuti: giorni 15:
dopo il compimento del 10° anno e fino a 20 anni compiuti: giorni 18;
dopo il compimento del 20° anno di servizio in poi: giorni 20.

Art. 17.
Le ferie sono irrinunciabili (Costituzione, art. 36). [...]

Titolo XI
Art. 29. - Gravidanza e puerperio.

Per il caso di gravidanza e puerperio, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia (legge 26 agosto 1950, n. 860).

Titolo XX
Art. 50. - Norme disciplinari.

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso doveri di ufficio, di tenere un contegno rispettoso verso i superiori e cordiale verso i propri colleghi dipendenti, di usare modi cortesi e deferenti con il pubblico, di seguire una condotta strettamente conforme ai civili doveri.
Egualmente il datore di lavoro è tenuto alla osservanza di tratti cortesi e cordiali verso i dipendenti.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e il materiale e di cooperare alla prosperità dell’Azienda, ed è responsabile normalmente e materialmente della esecuzione delle mansioni affidategli.

Art. 51.
È vietato al personale di tornare nei locali della farmacia e trattenervisi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l’autorizzazione del datore di lavoro.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario di lavoro se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario secondo le norme contenute negli articoli del presente contratto.
Il lavoratore, previo espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tale caso è facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un'ora al giorno.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale della chiusura della farmacia è assolutamente vietato di abbandonare il proprio posto.

Art. 54.
Il personale ha l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla farmacia per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e che rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta.

Art. 55.
L’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo: inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo: inflitto per iscritto per i casi di recidiva;
3) multa: in misura non eccedente il 10 % delle spettanze ragguagliate a mese;
4) sospensione della retribuzione e del servizio per un massimo ili giorni 5;
5) licenziamento disciplinare, con esclusione di qualsiasi preavviso ed indennità e con le altre conseguenze di ragioni e di legge i licenziamento in tronco).
Salvo ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare senza indennità di preavviso) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la farmacia in armonia con le norme di cui all’art. 2105 del Codice civile, e cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto della farmacia, nonché nei casi previsti dagli articoli del presente contratto e in quelli di cui all’art. 2119 del Codice civile.
Il licenziamento senza indennità si applica altresì in caso di inflazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
[...]

Titolo XXI
Art. 57. - Divise.

[...]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico sanitario.