Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 25 novembre 1958
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1960
Parti: Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo e Unione Sindacale Provinciale di Bergamo, Camera Confederale del Lavoro, Unione Italiana del Lavoro, Camera Sindacale di Bergamo
Settori: Commercio, Bergamo

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Lavoro a cottimo.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Coabitazione, vitto e alloggio.
Art. 5. - Proporzioni tra commessi ed aiuto commessi.
Art. 6. - Prezzi della carta e determinazione del calo merci.
Art. 7. - Commissione paritetica.
Art. 8. - Abrogazione accordi precedenti.
Art. 9. - Durata del contratto.
Tabella retribuzioni commercio prodotti industriali.
Tabella retribuzioni commercio prodotti alimentari.
Tabella retribuzioni commercio prodotti alimentari.

Contratto collettivo integrativo per i dipendenti delle aziende commerciali della provincia di Bergamo, 25 novembre 1958

L'anno 1958, il giorno 25 novembre, tra l’Associazione Esercenti e Commercianti della Provincia di Bergamo [...], l’Unione Sindacale Provinciale di Bergamo [...], la Camera Confederale del Lavoro [...], l’Unione Italiana del Lavoro, Camera Sindacale di Bergamo [...], è stato stipulato il presente contratto integrativo da valere, a decorrere dall’l gennaio 1959, per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Bergamo.

Art. 3. - Orario di lavoro.
I minimi indicati nelle tabelle salariali si devono intendere per 8 ore giornaliere o 48 settimanali di lavoro per il personale dipendente da aziende dettaglianti o grossiste di prodotti industriali o grossisti della alimentazione generale, mentre per il personale di negozio dipendente da dettaglianti dell’alimentazione generale e limitatamente al personale delle aziende grossiste di frutta o verdura che nell’interno del Mercato Ortofrutticolo gode del diritto di portura per il trasporto delle merci al dettagliante acquirente, i minimi stessi si intendono fino a 9 ore giornaliere o 54 settimanali.
L’orario giornaliero di lavoro per il personale a mansioni discontinue resta fissato in ore 10 per custodi, guardie notturne e pompieri e per le altre qualifiche ammesse pure a lavoro discontinuo un’ora di più dell’orario stabilito al punto precedente.
L’interruzione giornaliera dell’orario di lavoro è stabilita nella misura minima di due ore.

Art. 5. - Proporzioni tra commessi ed aiuto commessi.
La proporzione numerica tra commessi ed aiuto commessi di cui all’art. 7 del CN viene determinata nella misura 1/1 e mezzo.
Nel computo dei commessi concorre anche il datore di lavoro - o in sua vece un familiare - quando adempia normalmente alle mansioni proprie del commesso. Per la unità rappresentata dal datore di lavoro (o suo familiare) la proporzione viene tuttavia limitata ad uno/uno.
[...]

Art. 7. - Commissione paritetica.
Ai sensi dell’art. 120 del CN e con le funzioni precisate nell’articolo stesso, è costituita una Commissione Paritetica Provinciali composta da tre rappresentanti e tre supplenti, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.