Categoria: 1948
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Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 30 aprile 1948
Validità: 01.05.1948 - 30.09.1948
Parti: Associazione dei Commercianti-Gruppo Esercenti Caffè, Bars ecc. e Camera Confederale del Lavoro di Gorizia
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Gorizia

Sommario:

Art. 1. - Applicazione contratto collettivo nazionale.
Art. 2. - Classifica esercizi.
Art. 3. - Qualifiche del personale e tabelle salariali.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Retribuzione apprendisti.
Art. 6. - Indennità di contingenza.
Art. 7. - Lavoro stagionale.
Art. 8. - Percentuali di servizio.
Art. 9. - Personale di sala femminile.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario.
Art. 12. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Festività nazionali.
Art. 15. - Refezione.
Art. 16. - Gratifica natalizia.
Art. 17. - Personale extra e di surroga.
Art. 18. - Locali notturni.
Art. 19. - Riferimento a contratto.
Art. 20. - Efficacia.
Art. 21. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 1948, per il personale impiegatizio e non impiegatizio dipendente da aziende di caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e similari, nonché da negozi di pasticceria e confetteria e da reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi della provincia di Gorizia, 30 aprile 1948

L’anno 1948, addì 30 aprile, in Gorizia, presso la sede dell’Associazione dei Commercianti, tra Associazione dei Commercianti stessa Gruppo Esercenti Caffè, Bars ecc. [...], con l’intervento del [...] segretario della Associazione dei Commercianti di Monfalcone e del sig. N.F. in rappresentanza degli interessati datori di lavoro di Monfalcone, nonché del [...] Segretario dell’Associazione dei Commercianti - Delegazione di Grado, e dei signori L.C., G.P. e G.M. in rappresentanza degli interessati datori di lavoro di Grado, e del sig. G.P. in rappresentanza dei datori di lavoro di Cormons, assistiti dal Segretario dell’Associazione dei Commercianti di Gorizia [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Gorizia [...], con l’intervento del [...] Segretario della Camera del Lavoro di Monfalcone, nonché del [...] Segretario della Camera del Lavoro di Grado e del [...] Segretario del Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa di Grado, visto il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per i dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, birrerie, gelaterie, pasticcerie, confetterie, e di ogni esercizio similare stipulato in Roma addì 27 gennaio 1948 tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Filpe) e la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa (Filam), si è stipulato, in applicazione e ad integrazione del detto contratto nazionale collettivo, il seguente Accordo economico integrativo provinciale, a valere per il personale impiegatizio e non impiegatizio dipendente da aziende di caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e similari, nonché da negozi di pasticceria e confetteria e da reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi del territorio della Provincia di Gorizia.

Art. 1. - Applicazione contratto collettivo nazionale.
Le parti contraenti convengono di applicare il Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per i dipendenti di azienda come sopra elencato, stipulato in Roma addì 27 gennaio 1948 fra la Fipe e la Filam.

Art. 4. - Apprendistato.
Il numero degli apprendisti dovrà essere contenuto nel limite del 10 (dieci) per cento del numero complessivo dei dipendenti dell’azienda per ogni turno di servizio.
L’apprendistato è ammesso solo per le mansioni del personale qualificato nella categoria «C» per quello impiegatizio e nella 3ª categoria per quello non impiegatizio; escluso il personale di fatica. L’apprendistato, anche nell’ipotesi che sia prestato alle dipendenze di differenti aziende, non potrà superare la durata di tre anni per i giovani assunti dal 14° al compimento del 17° anno di età e di due anni per quelli assunti dal 17° al 19° anno compiuto. Esso è consentito tuttavia anche dopo il compimento di tale età per coloro che abbiano precedenti lavorativi del settore pubblici esercizi o che siano provenienti dal servizio militare.
Per i primi lo durata è limitata solo al periodo residuo, per gli altri è fissata in un anno.
In ogni caso il limite di età massimo per l'inizio dell’apprendistato è di 23 anni compiuti.

Art. 9. - Personale di sala femminile.
Il servizio di sala potrà essere svolto anche da personale femminile. Il personale di sala femminile percepirà le medesime percentuali di servizio del corrispondente personale di sala maschile, previsto dal precedente art. 8.

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per il personale impiegatizio l’orario normale di lavoro è di (otto) ore giornaliere o 48 (quarantotto) settimanali, ripartito in (sei) giornate lavorative. Da esso resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti.
Per il personale non impiegatizio l’orario di lavoro è di ore (nove) giornaliere o 54 (cinquantaquattro) settimanali, ripartite in 6 (sei) giornate lavorative, con esclusione del tempo per la consumazione dei pasti.

Art. 11. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario, consentito nella misura massima di due ore giornaliere o 12 settimanali [...]
Dalla limitazione delle 12 ore settimanali restano esclusi gli esercizi a carattere stagionale.
Per i prestatori retribuiti in tutto o in parte a percentuale, il maggiore compenso per tale lavoro è costituito dalla percentuale stessa.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate da datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e nel quale ciascun dipendente che abbia compiuto lavoro straordinario è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami. Il detto registro dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.

Art. 12. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
Il lavoro prestato oltre l’orario normale di chiusura dei pubblici esercizi stabilito dalle competenti Autorità, sarà retribuito con una maggiorazione del 30 % sullo stipendio o salario e sulla indennità di contingenza ragguagliata ad ora di servizio.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Tutto il personale, compresi gli apprendisti, godrà di un riposo settimanale di 24 ore consecutive oltre le ore di riposo normale, ai sensi di legge.
Nelle località stagionali durante l’alta stagione, il riposo settimanale per il personale interno s’intende ridotto a 18 ore. Il lavoro prestato nelle rimanenti sei ore sarà compensato con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

Art. 15. - Refezione.
Al personale in servizio spetta una refezione di caffè-latte e pane durante la mattina ed una nel pomeriggio. La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Art. 17. - Personale extra e di surroga.
Il personale assunto per temporanee sostituzioni avrà lo stesso trattamento del personale assente per la durata di surroga.
[...]

Art. 18. - Locali notturni.
[...]
Tutto il personale addetto nei locali notturni sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.

Art. 19. - Riferimento a contratto.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente accordo si fa richiamo al Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per i dipendenti da caffè e bars stipulato a Roma addì 27 gennaio 1948 tra la Fipe e la Filam.

Art. 20. - Efficacia.
Il presente accordo ha efficacia in tutto il territorio della provincia di Gorizia ed uniforma, sostituisce e assorbe tutte le disposizioni contenute nei precedenti accordi, che vengono abrogati.