Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 2 luglio 1958
Validità: 01.06.1958 - 31.12.1959
Parti: Sindacato Provinciale Caffè, Bars, ecc. e Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa, Sindacato Provinciale dell’Unione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa-Uil provinciale, Sindacato Provinciale-Fisac
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Ferrara

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Commissione di qualifica.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5.
Art. 6. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Trattamento economico.
Art. 9. - Percentuale di servizio.
Art. 10. - Rinfreschi, ricevimenti e servizi a domicilio.
Art. 11. - Riduzione per il personale femminile.
Art. 12. - Riduzione per la provincia.
Art. 13. - Esercizi di stagione.
Art. 14. - Pulizia locali.
Art. 15. - Buffets di stazione.
Art. 16. - Efficacia.
Art. 17. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954, per i dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare della provincia di Ferrara, 2 luglio 1958

L’anno 1958, il giorno 2 del mese di luglio in Ferrara, presso la sede dell’Associazione Provinciale Commercianti, tra il Sindacato Provinciale Caffè, Bars, ecc. [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa [...], il Sindacato Provinciale dell’Unione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa [...], assistito dal[...]la Uil provinciale, il Sindacato Provinciale della Fisac [...], si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro stipulato in Roma il 23 del mese di ottobre 1954, da valere per il personale dipendente dei caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare della Provincia di Ferrara.

Art. 3. - Apprendistato.
In conformità al disposto dell’art. 9 del CN il numero degli apprendisti negli esercizi di qualsiasi categoria viene stabilito in uno ogni tre qualificati.

Art. 4. - Orario di lavoro.
In relazione all’art. 17 terzo comma del CN le parti, sentiti l’ispettorato del Lavoro, concordano la riduzione ad otto ore giornaliere dell’orario di lavoro per il personale non impiegatizio degli esercizi di prima, seconda e terza categoria situati nei comuni della provincia aventi più di 15.000 abitanti.
La nona ora rimane tuttavia facoltativa anche negli esercizi sopra citati e qualora effettuata dovrà essere compensata al personale salariato secondo quanto è stabilito nella tabella all’art. 8.
Per il lavoro straordinario consentito oltre il limite delle nove ore di cui all’art. 17 del CN si fa riferimento all’art. 19 del contratto stesso.

Art. 5.
In relazione al disposto del secondo comma art. 17 del CN il tempo per la consumazione dei pasti viene determinato in mezz’ora ogni pasto.

Art. 6. - Lavoro nella protrazione di orario di chiusura.
[...]
Sarà considerato lavoro notturno quello che va dalla normale chiusura degli esercizi fino alle sei del mattino.
È considerato orario normale di chiusura quello che non è soggetto a richiesta di permesso.
[...]

Art. 11. - Riduzione per il personale femminile.
Per il personale femminile non espressamente indicato si applica una riduzione del 10 % sui rispettivi minimi fissati per il personale maschile.

Art. 14. - Pulizia locali.
Tutte le pulizie (escluse le pulizie dei pavimenti e grosse pulizie in genere) dovranno essere fatte dal sotto personale o comunque personale non qualificato (2° banconiere, 2° cameriere ecc.).
Le pulizie delle distese estive, esclusi i tavoli e le sedie, dovranno essere eseguite dal personale di fatica a totale carico del datore di lavoro.

Art. 15. - Buffets di stazione.
Il presente contratto integrativo si applica anche al personale dipendente da buffets di stazione.
I carrellisti in servizio nell’orario della consumazione dei pasti avranno diritto allo stesso trattamento del personale dei ristoranti.

Art. 16. - Efficacia.
Il presente contratto ha efficacia in tutto il territorio della provincia di Ferrara.
Esso sostituisce ed assorbe tutte le norme dei precedenti contratti collettivi ed accordi speciali rimanendo, da oggi, il solo in vigore ad integrazione del Contratto Nazionale normativo di Lavoro per i dipendenti dei bars, birrerie, ecc., stipulato in Roma il 23 ottobre 1954.