Categoria: 1956
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Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 15 novembre 1956
Validità: 01.12.1956 - 31.12.1957
Parti: Epam e Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa, sezione provinciale di Milano, Sindacato Provinciale Dipendenti Alberghi ed Esercizi Pubblici di Milano, Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa di Milano-Uilam
Settori: Commercio, Ristorazione, Milano

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Categorie e qualifiche del personale.
Art. 3. - Commissioni paritetiche.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Art. 7. - Lavoro effettuato in caso di protrazione del normale orario di chiusura dell’esercizio.
Art. 8. - Tabella dei turni di servizio e di riposo.
Art. 9. - Ferie annuali.
Art. 10. - Tabella equiparazioni convenzionali.
Art. 11. - Sistemi di retribuzione.
Art. 12. - Percentuale di servizio.
Art. 13. - Suddivisione delle percentuali di servizio.
Art. 14. - Trattamento capo cameriere (maître).
Art. 15. - Computo percentuale servizio per banchetti o servizi vari.
Art. 16. - Computo percentuale di servizio per veglie o servizi affini.
Art. 17. - Trattamento economico.
Art. 18. - Esercizi di stagione.
Art. 19. - Calcolo indennità.
Art. 20. - Commissione vertenze.
Art. 21.
Tabella stipendi e salari

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1954 per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni locande, osterie con cucina ed esercizi similari della provincia di Milano, 15 novembre 1956

L’anno 1956 il giorno 15 del mese di novembre in Milano, tra la Epam (Esercizi Pubblici Associati Milanesi) [...] e il Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa, sezione provinciale di Milano [...] e il Sindacato Provinciale Dipendenti Alberghi ed Esercizi Pubblici di Milano [...], e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa di Milano aderente alla Uilam [...], si è stipulato il seguente Accordo Provinciale Integrativo al Contratto Nazionale Normativo di Lavoro stipulato in Roma il 23 ottobre 1954, da valere per Ristoranti, Trattorie, piccole pensioni, Locande, Osterie con cucina ed esercizi similari.

Art. 4. - Apprendistato.
Il numero degli apprendisti in conformità dell’art. 9 del Contratto Nazionale Normativo di lavoro, viene stabilito secondo il rapporto di un apprendista per ogni tre prestatori d’opera qualificati per esercizi di 1ª categoria e di un apprendista per ogni tre prestatori d’opera per i locali di 2ª di 3ª e 4ª categoria.
Nel computo sono compresi anche il datore di lavoro e i suoi familiari quando prestino la loro attività nell’esercizio.
La durata dell’apprendistato è quella massima fissata dall’articolo 11 del Contratto nazionale normativo.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata del normale orario di lavoro per il personale impiegatizio è di otto ore giornaliere effettive pari a 48 ore settimanali, per il personale non impiegatizio la durata dell’orario normale di lavoro è di 9 ore effettive giornaliere pari a 54 ore settimanali.
Dai suddetti orari resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti calcolato in un massimo di un’ora al giorno per entrambi i pasti.
Restano ferme le deroghe previste dalla legge e dal Contratto Nazionale Normativo.

Art. 6. - Lavoro straordinario.
L’azienda ove non disponga di apparecchi meccanici di controllo e non tenga registrazioni ufficiali inequivocabili, che possano essere controllate a richiesta dei lavoratori dipendenti, dovrà istituire un apposito registro sul quale verranno annotate cronologicamente le ore di lavoro straordinario autorizzate dal datore di lavoro o da chi ne la le veci.
Ciascun dipendente che abbia eseguito prestazioni di carattere straordinario dovrà in tal caso apporre il proprio visto su detto registro annotandovi di suo pugno di volta in volta gli eventuali reclami.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di orario stabilito nel precedente articolo 5.
[...]

Art. 8. - Tabella dei turni di servizio e di riposo.
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha il dovere di tenere costantemente esposta in luogo accessibile al personale, una tabella indicante i turni di servizio ed il giorno in cui ciascun dipendente dovrà fruire del prescritto riposo settimanale, conformemente alle norme di legge in vigore ed al disposto dell’art. 25 del Contratto Nazionale Normativo di Lavoro.

Art. 15. - Computo percentuale servizio per banchetti o servizi vari.
[...]
Nel caso in cui il servizio si protraesse oltre le ore 22, l’azienda dovrà provvedere anche all’alloggio del personale.

Art. 20. - Commissione vertenze.
In applicazione dell’art. 108 del CNN di Lavoro è costituita una Commissione per l’amichevole componimento delle controversie individuali di lavoro con i poteri e le funzioni contrattualmente stabilite.
I membri di tale commissione verranno nominati dalle rispettive organizzazioni secondo i criteri stabiliti dall’art. 2° e seguenti dell’accordo nazionale sulle Commissioni paritetiche del 27 gennaio 1948.