Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 24 novembre 1958
Validità: 01.11.1958 - 31.10.1959
Parti: Sindacato PE (ristoranti, ristoranti d’albergo e trattorie) e Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Provinciale, Unione Italiana Lavoratori
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Modena

Sommario:

Personale con mansioni impiegatizie.
Personale con mansioni non impiegatizie.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.

Accordo collettivo per i dipendenti dai pubblici esercizi (caffè, bars, gelaterie e pasticcerie) della provincia di Modena, 24 novembre 1958

In data 24 novembre 1958 si sono riuniti presso l’Associazione Commercianti di Modena, via Emilia 75 [...] Sindacato PE (caffè, bars, gelaterie e pasticcerie) [...], nonché [....]la Camera Confederale del Lavoro, [...] l’Unione Sindacale Provinciale e [...] l’Unione Italiana Lavoratori per discutere circa le retribuzioni dei dipendenti del settore suddetto.
Nei limite dei rispettivi mandati le parti hanno concordato di apportare alle paghe basi attualmente in vigore di cui all’accordo del 12 dicembre 1955 i seguenti aumenti: 12% personale maschile e 15% per quello femminile.
Pertanto le nuove paghe basi risultano le seguenti:

Art. 5.
Il lavoro straordinario, consentito nella misura massima di due ore giornaliere e dodici settimanali, dovrà essere retribuito con la maggiorazione [...]

Art. 7.
Per fattorino, si intende il ragazzo per commissioni e altre piccole mansioni escludendo il lavoro di fatica ed altri lavori classificati.

Art. 8.
L’aiuto banconiere non può se non eccezionalmente essere solo al banco, ma vi deve essere anche un banconiere o titolare dell’azienda che attende alla vendita in via normale.