Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 27 settembre 1957
Validità: 01.10.1957 - 01.10.1958
Parti: Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi-Associazione Provinciale Commercianti e Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo-Mensa e Pubblici Esercizi-Unione Sindacale Provinciale-Cisl di Rovigo
Settori: Commercio, Bar e Ristorazione, Rovigo

Sommario:

Art. 1. - Classificazione esercizi.
Art. 2. - Suddivisione in categorie o qualifiche del personale non impiegatizio.
Art. 3. - Commissione di qualifica.
Art. 4. - Limitazione assunzione personale femminile.
Art. 5. - Assunzione apprendisti.
Art. 6. - Orario di lavoro e compenso per lavoro straordinario.
Art. 7. - Massimale assicurativo.
Art. 8. - Percentuale di servizio.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. - Personale occasionale.
Art. 12. - Vitto.
Art. 13. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16. - Validità.

Accordo collettivo per i dipendenti da ristoranti e bars della provincia di Rovigo, 27 settembre 1957

Il giorno 27 settembre 1957, presso l’Associazione Provinciale Commercianti di Rovigo, si sono incontrati [...] il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi [...], assistiti dal [...] Direttore dell’Associazione Provinciale Commercianti; [...] il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo-Mensa e Pubblici Esercizi [...], assistiti dal [...] Segretario Generale della Unione Sindacale Provinciale Cisl di Rovigo [...]
Le parti dopo ampia e cordiale discussione hanno concordato il seguente Accordo Integrativo Provinciale a norma di quanto disposto dai CCNL per bars e ristoranti del 23 ottobre 1954.

Art. 4. - Limitazione assunzione personale femminile.
In considerazione delle caratteristiche e delle particolari esigenze della nostra provincia si dovrà dare, per le assunzioni, la precedenza al personale maschile.

Art. 5. - Assunzione apprendisti.
L’assunzione degli apprendisti non potrà superare le seguenti al quote: 2 per aziende che occupano sino ad 8 dipendenti, 3 per le aziende che occupano da 9 a 15 dipendenti.
Non è ammessa l’assunzione di apprendisti in quegli esercizi dove non vi sia personale qualificato. Per tutte le altre norme valgono le disposizioni previste dalla legge per l’apprendistato.

Art. 6. - Orario di lavoro e compenso per lavoro straordinario.
Si fa riferimento agli artt. 17 e 19 del CCNL caffè-bars e art. 19 del CCNL ristoranti.

Art. 14.
Per tutte le norme non previste dal presente accordo integrativo si fa riferimento ai CCNL, in atto ed alle leggi regolanti le specifiche materie.