Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 20 dicembre 1949
Validità: 20.12.49 - 30.09.1950
Parti: Associazione Pubblici Esercizi della provincia di Pavia e Sindacato Lavoratori Alberghi e Mensa-Camera del Lavoro
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Pavia

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 gennaio 1948, per il personale dipendente da aziende di caffè, bars, bottiglierie ed esercizi similari della provincia di Pavia, 20 dicembre 1949

L’anno 1949, addì 20 del mese di dicembre, in Pavia, presso la sede dell’Associazione Commercianti, tra il Sindacato Lavoratori Alberghi e Mensa della Camera del Lavoro, e l’Associazione Pubblici Esercizi della provincia di Pavia [...], si è stipulato il presente accordo provinciale collettivo integrativo del Contratto Nazionale del 27 gennaio 1948, che regola i rapporti di lavoro del personale dipendente da aziende di caffè, bars, bottiglierie, ed esercizi similari.

Art. 1.
Con riferimento all’art. 9 del Contratto Nazionale si stabilisce nella seguente misura il numero degli apprendisti:
locali di extra e 1ª classe: uno ogni 1 dipendente;
locali di 2ª e 3ª classe: uno ogni 1 dipendente.

Art. 2.
In riferimento all’art. 16 del Contratto Nazionale per il pera naie impiegatizio della Cat. C l’orario di lavoro è di ore 9 giornaliere o 54 settimanali, ripartito in sei giornate lavorative. Da esso resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti.

Art. 6.
Con riferimento all’art. 43 del Contratto Nazionale il datore lavoro è tenuto ad assicurare contro gli infortuni soltanto il personale per il quale l’assicurazione è obbligatoria per legge.

Art. 10.
Con richiamo all’art. 49 del Contratto Nazionale in caso di mancata corresponsione del vitto, al personale sarà liquidata una indennità sostitutiva [...]

Art. 11.
in base all’art. 50 del Contratto Nazionale tutti gli esercizi della Repubblica che vendono caffè o bevande calde hanno l’obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata, almeno una refezione di caffè, latte e pane ed una consumazione analoga nel pomeriggio. La predetta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Art. 20.
[...]
Per il personale femminile impiegatizio Categoria B e C si stabilisce la riduzione del 20%.