Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 novembre 1950
Validità: 01.12.1950 - 31.12.1951
Parti: Associazione Pasticcieri della provincia di Genova e Federazione Provinciale Alimentazione, Lega Pasticcieri di Genova, Filam di Genova, Unione Sindacale Provinciale
Settori: Commercio, Pasticcerie, Genova

Sommario:

Art. 1. - Assunzione del personale.
Art. 2. - Classifica del personale.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Lavoratori assunti fuori residenza.
Art. 5. - Apprendistato.
Art. 6. - Trattamento economico.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Festività nazionali.
Art. 11. - Ferie annuali.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Malattie e infortuni.
Art. 14. - Richiamo alle armi.
Art. 15. - Chiamata alle armi per obblighi di leva.
Art. 16. - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso.
Art. 17. - Indennità di anzianità.
Art. 18. - Dimissioni.
Art. 19. - Interruzione o sospensione del lavoro.
Art. 20. - Certificato di servizio e restituzione documenti.
Art. 21. - Delegati aziendali - Commissioni Interne.
Art. 22. - Controversie individuali.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 23-bis. - Ritardi.
Art. 24. - Maternità.
Art. 25. - Stipulazione accordi salariali.
Art. 26. - Disciplina aziendale.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Ammonizione, multe, sospensioni.
Art. 29. - Licenziamento in tronco per giusta causa.
Art. 30. - Condizioni di miglior favore.
Art. 31. - Durata del contratto.

Contratto collettivo di lavoro per gli addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Genova, 28 novembre 1950

L'anno 1950, il giorno 28 del mese di novembre, presso l’Epag (Esercizi Pubblici Associati Genovesi), via Assarotti 7, 1° piano, Genova; tra l'Associazione Pasticcieri della provincia di Genova [...] e la Federazione Provinciale Alimentazione [...] e la Lega Pasticcieri di Genova [...], assistiti dai componenti la Commissione Contrattuale Pasticcieri [...], la Filam di Genova [...] e la Unione Sindacale Provinciale [...], si è stipulato il presente contratto normativo provinciale per gli addetti ai laboratori di pasticceria.

Art. 1. - Assunzione del personale.
[...] il lavoratore deve [....] esibire il libretto sanitario [...]

Art. 2. - Classifica del personale.
[...]
Il capo laboratorio, oltre alla sopraintendenza e disciplina del personale, alla vigilanza sull’impiego degli utensili, dei macchinari, delle materie prime, deve avere alle dipendenze almeno due operai qualificati e completa e piena responsabilità e competenza in tutti i rami della produzione.
Qualora dunque, non si ravvisino questi elementari dati di fatto, il capo laboratorio non esiste ed il proprietario del laboratorio medesimo può tenere alle proprie dipendenze il personale che soddisfi le esigenze della propria azienda.
La regolamentazione delle qualifiche non previste nella predetta classifica è demandata all’integrativo provinciale. La limitazione al lavoro delle donne e dei minori è regolata dalle disposizioni di legge, l’assegnazione delle diverse categorie deve essere fatta tenendo conto delle particolari attribuzioni e capacità tecniche di ciascun lavoratore; il datore di lavoro rilascerà il certificato relativo a tale assegnazione e il prestatore d’opera ne trasmetterà copia al proprio Sindacato.

Art. 5. - Apprendistato.
Premesso che l’apprendistato è regolato dal decreto legge 30 settembre 1938, n. 1906, il rapporto fra gli apprendisti ed il numero degli operai qualificati è di 1 fino a 3; 2 fino a 5; di 3 fino a 7 e cosi di seguito.
L'apprendistato non potrà superare la durata di tre anni per quelli assunti dal 15° al compimento del 18° anno di età e di due anni per quelli assunti dal compimento dal 18° al 20° anno compiuto.
Esso è consentito tuttavia anche dopo il compimento di tale età per coloro che abbiano precedenti lavorativi nel settore o che siano provenienti dal servizio militare:
- per i primi la durata è limitata solo al periodo residuo; per i secondi è fissata in un anno;
- in ogni caso il limite di età massimo di inizio dell’apprendistato è di 23 anni compiuti;
[...]
- per i provenienti dalle scuole professionali muniti di certificato di abilitazione, la durata dell’apprendistato sarà di un anno.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è di 8 ore giornaliero o 48 settimanali distribuito in 6 giorni lavorativi e potrà essere compiuto in due periodi a seconda delle esigenze della azienda; da esso resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti; al personale di fatica e apprendista che per le sue ordina riti mansioni attende anche alla preparazione dei mezzi di lavoro all’apertura, alla pulizia e alla sistemazione generale del macchinario e dei locali, a lavoro compiuto, come al personale di cui al paragrafo C) della tabella approvata con decreto 6 dicembre 1923 n. 2657, l’orario di lavoro potrà essere prolungato fino ad un massimo di un'ora giornaliera o 6 settimanali.

Art. 8. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario è consentito nella misura di 6 ore settimanali; detta misura può essere elevata a 12 ore settimanali nei casi di: festività locali, pasquali e natalizie, nonché nel caso in cui per necessità urgenti a carattere saltuario, se ne rilevi l’opportunità; in sede provinciale le Organizzazioni locali, ove lo stato della disoccupazione della categoria lo consenta, potranno aumentare i massimi di cui sopra, sempre restando nei limiti previsti dalla legge;
[...]
- le ore notturne agli effetti del lavoro straordinario, si considerano quelle compiute dalle ore 20 alle 6 del mattino.
[...]
Il personale non potrà esimersi, senza giustificati motivi, dal prestare normalmente lavoro straordinario entro i limiti fissati dal presente articolo.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere richieste dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate su apposite note da rilasciare al dipendente che le dovrà richiedere e che
le ripresenterà al datore di lavoro ad ogni fine mese per a relativa riscossione.
[...]

Art. 9. - Riposo settimanale.
Tutto il personale dovrà godere di un riposo settimanale di 24 ore consecutive a norma di legge; in ogni laboratorio dovrà essere esposta una tabella indicante i turni di riposo.

Art. 11. - Ferie annuali.
L’operaio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto ad un periodo di ferie retribuite nella seguente misura:
da 1 a 5 anni di servizio giorni 15
da 5 a 10 anni di servizio giorni 18
oltre i 10 anni di servizio giorni 21
per gli apprendisti e garzonetti giorni 10
per gli apprendisti dopo i 20 anni giorni 12
[...]

Art. 13. - Malattie e infortuni.
Il trattamento del personale durante il periodo di malattia è quello previsto dalle norme di legge vigenti e dalle disposizioni statutarie dell’istituto Nazionale delle Assicurazioni contro le Malattie e dall’istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro e dagli accordi che dovessero stipularsi coi medesimi.
Il datore di lavoro ha pertanto l’obbligo di iscrivere il personali! a detti Istituti, i quali si sostituiscono a lui nella corresponsione dello relative prestazioni durante il periodo di malattia o di infortunio.
[...]
Al momento della ripresa del lavoro, il dipendente deve esibire al datore di lavoro un documento, rilasciato dall’istituto da cui risulti, la data di guarigione che comporti il riacquisto delle capacità lavorative.
[...]

Art. 21. - Delegati aziendali - Commissioni Interne.
Negli esercizi che occupano normalmente oltre 25 dipendenti, il lavoratori procederanno alla nomina per libera elezione di 3 delegati aziendali.
Detti delegati che costituiscono la Commissione Interna, sono un organo di collegamento fra il datore di lavoro ed i dipendenti, vigilano sulla regolare applicazione dei contratti collettivi ed eventualmente riferiscono le aspirazioni dei singoli nello svolgimento del lavoro.
Negli esercizi che normalmente occupano meno di 25 dipendenti, potranno essere eletti delegati aziendali i quali avranno le stesse attribuzioni delle Commissioni Interne.
L’attività delle Commissioni Interne, quella dei singoli membri delegati aziendali potrà essere svolta soltanto fuori dell’orario dii lavoro, diversamente in caso eccezionale, occorrerà il permesso del datore di lavoro.
A membro delle Commissioni ed a Delegato Aziendale possono essere eletti solo coloro che abbiano almeno un anno di anzianità presso l’azienda con esclusione dei minori di 18 anni di età e degli assunti a tempo determinato.
[...]
Eventuali divergenze restano nelle normali funzioni della Commissione Paritetica Provinciale.

Art. 22. - Controversie individuali.
Le eventuali controversie individuali che dovessero sorgere sia durante il rapporto di lavoro sia al cessare di esso, dovranno essere denunciate, prima dell'azione giudiziaria, a mezzo dello Organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento alla Commissione Paritetica, la quale dovrà pronunciarsi nel termine di giorni 30 dalla denuncia.
Sull’accordo delle parti, la vertenza potrà essere deferita all’Ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 24. - Maternità.
È obbligatoria la conservazione del posto al personale femminile per lo stato di gravidanza e puerperio nei limiti di tempo stabiliti e con l’osservanza delle modalità fissate dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
[...]

Art. 26. - Disciplina aziendale.
L’operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i compagni lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell'operaio i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun opraio è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.
Nell’interno del laboratorio non sono permessi gli schiamazzi, i giochi, la introduzione di bevande alcooliche [...] È fatto altresì divieto al personale di fumare nel laboratorio o di ricevere visite.
Durante il lavoro tutti coloro che attendono alla produzione non potranno allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potranno abbandonarlo durante le ore di lavoro se non debitamente autorizzati.
Gli operai licenziati o sospesi dal lavoro non potranno avere accesso nel laboratorio.
Salvo speciale permesso del proprietario o di chi ne fa le veci, non è consentito all’operaio di entrare e di trattenersi nei laboratori in ore che non siano quelle del suo lavoro.
È fatto dovere all’operaio di osservare la più scrupolosa igiene e pulizia personale e di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadi e in genere tutto quanto è a lui affidato per il lavoro. Egli risponderà delle perdite e dei danni eventualmente arrecati a tali oggetti e che siano a lui imputabili. [...]
Oltre alle norme del presente Contratto Collettivo gli operai debbono uniformarsi anche a quelle speciali eventualmente stabilite dai regolamenti interni, sempreché esse non modifichino il presente Contratto Collettivo e che pertanto, rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali regolamenti debbono essere esposti all’interno del laboratorio in luogo facilmente visibile.

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente Contratto saranno i seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione del lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 29.

Art. 28. - Ammonizione, multe, sospensioni.
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con multa nei sei mesi precedenti. Quando tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza. In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della, multa o della sospensione, l’operaio:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni anche temporaneamente il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti ai macchinari in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
5) che fumi nei locali, ove ne è fatto espresso divieto;
6) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nel laboratorio;
7) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza, in tal caso l’operaio verrà inoltre allontanato;
8) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatti sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
9) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dell’azienda, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempreché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
[...]
11) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto o del regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione alla entità o alla gravità o alla abituale recidività dell’infrazione.
[...]

Art. 29. - Licenziamento in tronco per giusta causa.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporta di lavorai potrà essere inflitto per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa nei seguenti casi:
a) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non dell’indennità di licenziamento:
1) risse o vie di fatto nell’azienda;
[..]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
5) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
6) ubriachezza abituale;
b) senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[...]
2) danneggiamento volontario di impianti, di materiale, della produzione;
3) fabbricazione clandestina per conto di terzi;
[...]
5) insubordinazione grave verso i superiori.
[...]