Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° giugno 1951
Validità: Stagione 1951
Parti: Sindacato Proprietari di stabilimenti Balneari-Associazione Esercenti e Commercianti e Camera Confederale del Lavoro-Sindacato Provinciale Bagnini
Settori: Commercio-Servizi, Stabilimenti balneari, Savona

Sommario:

Compensi extra.
Mansioni.
Abbigliamento.
Mance.
Riposo settimanale.
Orario di lavoro.
Il bagnino nelle colonie.
Stabilimenti annessi a pensioni e alberghi.
Ricorrenze festive.
Festività infrasettimanali.
Festività nazionali.
Ferie.
Licenziamento.
Assunzioni.
Condizioni di miglior favore.
Durata.

Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da stabilimenti balneari e colonie della provincia di Savona, 1° giugno 1951

Addì 1 del mese di giugno dell'anno 1951 in Savona nella sede dell'Associazione Esercenti e Commercianti; tra il Sindacato Proprietari di stabilimenti Balneari [...], assistiti dal [...] Direttore dell’Associazione Esercenti e Commercianti; e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Provinciale Bagnini [...] si è stipulato il presente contratto di lavoro per i dipendenti da Stabilimenti Balneari e Colonie valido per la provincia di Savona durante la stagione estiva 1951.
[...]
Per le voci non contemplate nel presente accordo (personale impiegatizio) si fa riferimento agli accordi salariali vigenti per il Settore Commercio.

Compensi extra.
[...]
3. - Negli Stabilimenti dove avranno trattenimenti danzanti il bagnino potrà in caso di richiesta del proprietario dello Stabilimento prestare la sua opera. In tal caso gli verrà corrisposto, indipendentemente dalle retribuzioni precisate nel presente contratto, un compenso pari al numero delle ore di servizio prestato, per il computo delle quali si prenderà come base tariffa mensile in parola con la maggiorazione per lo straordinario.
[...]

Mansioni.
Bagnino. - Le mansioni riservate al bagnino sono: montaggio e smontaggio delle cabine, impalcature, palizzate, terrazzini e relativo trasporto di detto materiale dal magazzino alla spiaggia e viceversa. (Il datore di lavoro nel comune interesse e per ragioni di responsabilità è tenuto all'osservanza di quanto sopra). Sorveglianza dello stabilimento durante le ore del bagno, pulizia della spiaggia (obbligatoria giornaliera) posa in opera di sedie, ombrelloni, tavolini, panchine, tiraggio barche e tutte quelle piccole manutenzioni che si determinassero necessarie al materiale balneare ed alle imbarcazioni.
Qualora richiesto il bagnino ha l’obbligo di dormire nello stabilimento con compito di vigilanza, nel qual caso godrà della indennità mal dormire.
Bagnine - Pulizia delle cabine, delle passerelle, dei gabinetti, dei terrazzini, ricambio acqua nelle cabine, lavatura e custodia dei costumi dei quali assume la piena responsabilità.

Riposo settimanale.
Ai dipendenti spetta per legge il riposo settimanale di ore 24. Le sopracitate retribuzioni mensili sono fissate per n. 26 giornate lavorative.
[...]

Orario di lavoro.
Dovrà essere osservato l’orario più adatto allo svolgimento delle operazioni giornaliere per il miglior funzionamento dello stabilimento senza derogare però dalla legge 6-12-1923 n. 2657 e successive modifiche e del Contratto nazionale
Nessun prestatore d’opera può rifiutarsi dal compiere a richiesta del datore di lavoro e nei limiti consentiti dalla legge il lavoro notturno e festivo salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
[...]
Per il personale di fatica il minimo stabilito nel presente accordo si riferisce a n. 26 giornate lavorative di 8 ore giornaliere.


Stabilimenti annessi a pensioni e alberghi.
Per gli stabilimenti annessi a Pensioni e Alberghi, date le particolari caratteristiche, si conviene che oltre la tariffa stabilita verrà corrisposto al personale il vitto [...]
[...]

Ferie.
Un dipendente ha diritto ad un giorno di ferie per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio prestato o alla indennità corrispondente.