Tipologia: Contratto collettivo regionale
Data firma: 18 luglio 1957
Validità: 01.07.1957 - 30.06.1958
Parti: Gruppo Albergatori-Associazione Regionale Commercianti e Cisl-Lavoratori Albergo e Mensa, Cgil-Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa/Camera del Lavoro, Savt
Settori: Commercio, Ristorazione, Valle d'Aosta

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario.
Art. 5. - Retribuzioni.
Salari.
Vitto ed alloggio.
Percentuale di servizio.
Art. 6. - Ferie.
Art. 7. - Festività.
Art. 8. - Tronco salari e percentuale.
Art. 9. - Minimo garantito.
Art. 10. - Gratifica natalizia.
Art. 11. - Tabella indennità giornaliera.
Art. 12. - Indennità di anzianità.
Art. 13. - Conguaglio semestrale.
Art. 14. - Personale extra.
Art. 15. - Piccoli alberghi.
Art. 16. - Commissioni e facchinaggio.
Art. 17. - Stagionali e salari.
Art. 18. - Stagionali orari.
Art. 19. - Riduzione retribuzioni.
Art. 20. - Infortuni.
Art. 21. - Malattia.
Art. 22. - Commissione paritetica.
Art. 23. - Durata dell’accordo.
Art. 24.
Allegati
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F

Contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1949 e dell’accordo collettivo nazionale 11 agosto 1953, per il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meublés, pensioni, locande ed annessi ristoranti, taverne, caffè e bars della regione autonoma della Valle d’Aosta, 18 luglio 1957

L’anno 1957, il giorno 18 del mese di luglio, tra il Gruppo Albergatori, aderente alla Associazione Regionale Commercianti [...], e la Cisl - Lavoratori Albergo e Mensa [...], e la Cgil - Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa, rappresentato dal segretario della Camera del Lavoro [...] e il Savt [...], si è stipulato il seguente contratto integrativo al contratto nazionale di lavoro per i lavoratori d’albergo, pensioni, locande, firmato a Roma il 18 dicembre 1949, aggiornato colle modifiche relative alle norme stabilite nell’Accordo nazionale dell’11 agosto 1953.

Art. 1.
In riferimento alla premessa del contratto nazionale di lavoro, l’accordo nazionale da valere per tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, hôtel meublé, pensioni e locande della Regione autonoma della Valle d’Aosta, nonché dei ristoranti, caffè-bar e taverne annessi, entrerà in vigore con effetto dal 1° luglio 1957.

Art. 3. - Apprendistato.
Non potranno essere assunti più di un apprendista ogni 10 dipendenti o frazione di 10 dipendenti. In casi particolari si potrà chiedere l’autorizzazione per l’assunzione di un numero maggiore di apprendisti alla Commissione paritetica.
[...]

Art. 4. - Orario.
L’orario di servizio (dal quale naturalmente è escluso il tempo per i due pasti e la piccola colazione) resta confermato quale è stabilito dall’art. 16 del contratto nazionale di lavoro.

Art. 5. - Retribuzioni.
Vitto ed alloggio.

Per quanto si riferisce al vitto ed alloggio ci si attiene a quanto stabilito in merito dall’art. 29 del contratto nazionale di lavoro.
[...]
Qualora il vitto non venga fornito in natura per fatto del datore di lavoro, l’indennità giornaliera sopra indicata verrà maggiorata del 25 per cento.

Art. 6. - Ferie.
Il primo capoverso dell’art. 21 del contratto nazionale «Ferie» viene sostituito dalla presente dizione: «A norma di legge, il personale che avrà compiuto un anno di ininterrotto servizio presso uno stesso albergo, avrà diritto ad un periodo di ferie retribuito:
di giorni 22 per il personale di I categoria;
di giorni 11 per il personale di II e III categoria.
[...]

Art. 18. - Stagionali orari.
Ai sensi dell’art. 55 del contratto nazionale di lavoro, l’orario normale di lavoro, dal quale naturalmente è escluso l’orario per i due pasti e la piccola colazione, si intende aumentato di un’ora a fronte delle aziende non stagionali.
Il periodo di alta stagione è quello determinato dall’Annuario alberghi edito dall’Enit.

Art. 20. - Infortuni.
Il testo dell’art. 38 del contratto nazionale va sostituito dalla seguente dizione: «Per effetto del presente contratto è obbligatorio per il datore di lavoro l’assicurazione di tutto il personale contro gli infortuni durante l’esplicazione del servizio.
Le indennità vengono stabilite nella forma e nella misura seguente:
invalidità permanente L. 300.000
morte L. 200.000
Le disposizioni di cui sopra non si applicano al personale assicurato presso l’Inail in virtù delle norme di cui al regio decreto legge 17 agosto 1935, n. 1765, ed alla convenzione Faiat-Inail 31 dicembre 1952».

Art. 22. - Commissione paritetica.
Ai sensi dell’art. 35 del contratto nazionale di lavoro, la Commissione paritetica già costituita, viene investita dei compiti contemplati dall’articolo suddetto.

Art. 24.
Per quanto non contemplato nel presente accordo rimangono confermate le clausole del contratto nazionale di lavoro.