Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 11 giugno 1957
Validità: 01.01.1957 - 31.12.1958
Parti: Associazione Commercianti - Gruppo Albergatori della provincia di Verona e Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa-Uilam, Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa-Cgil, Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa-Fisasca
Settori: Commercio, Alberghi, Verona

Sommario:

Premessa
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. - Apprendistato.
Art. 4. - Orario di lavoro e lavoro straordinario.
Art. 5. - Ferie.
Art. 6. - Gratifica natalizia.
Art. 7. - Personale extra.
Art. 8. - Durata.
Tabelle delle retribuzioni

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1949, per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande della provincia di Verona, 11 giugno 1957

Addì 11 giugno 1957, in Verona nella sede dell’Associazione Commercianti - Gruppo albergatori, tra l’Associazione Commercianti - Gruppo Albergatori della provincia di Verona [...], e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa aderente alla Uilam [...], e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa aderente alla Cgil [...], e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa aderente alla Fisasca [...], è stato stipulato il presente accordo da valere per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande di Verona e provincia.

Premesso che nella provincia di Verona il gruppo albergatori non aveva accettato ne tantomeno ratificato il testo dell’accordo nazionale di lavoro 18 dicembre 1949 e conseguentemente le successive modifiche, allo scopo di colmare la lacuna che si sia venuta a determinare nei rapporti di lavoro tra gli operatori interessati e i loro dipendenti, le parti contraenti hanno concordato ed espressamente convenuto che il precitato accordo nazionale di lavoro abbia vigore a tutti gli effetti solamente a partire dal 1° gennaio 1957.

Art. 3. - Apprendistato.
(Art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro)
Per gli apprendisti valgono tutte le disposizioni emanate con la legge n. 25 del 19 gennaio 1955, e successivo regolamento. Il numero degli apprendisti per ogni singola azienda non potrà superare le proporzioni di un apprendista per ogni tre lavoratori non della categoria apprendisti comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l’apprendista non è ammesso.
È tuttavia consentita l’assunzione di una apprendista anche nelle aziende che abbiano al proprio servizio meno di 3 lavoratori.
Nella scelta degli apprendisti verrà data preferenza a coloro che avranno frequentato le scuole alberghiere od i corsi integrativi.
La durata dell’apprendistato viene stabilita in anni 3 (tre).

Art. 4. - Orario di lavoro e lavoro straordinario.
(Articoli 16 e 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1949)
La durata normale di lavoro per il personale operaio addetto ai guardaroba e per gli operai ausiliari è di 8 ore giornaliere - 48 settimanali - per tutto il rimanente personale operaio è di 9 ore giornaliere e di 54 settimanali.
I turni di lavoro giornaliero non potranno essere frazionati in numero superiore a due per ciascun lavoratore.
Le paghe basi previste dalle allegate tabelle A e G saranno maggiorate del 10 % qualora il lavoratore esegua una eventuale ora giornaliera supplementare: cioè decime ore. 2
Da detto orario giornaliero normale sarà escluso il tempo necessario per la consumazione dei pasti.
Per quanto riguarda il portiere di notte - guardia o facchino di notte, personale a carattere discontinuo di lavoro, l'orario di lavoro, è il seguente:
10 ore normali più un’ora per la consumazione dei pasti, nonché eventuale altra ora supplementare maggiorata del 10 % sulla paga base prevista dalle tabelle A e G.

Art. 5. - Ferie.
(Art. 21 contratto collettivo nazionale di lavoro 1949)
Le ferie non fruite saranno retribuite al personale dipendente sulla base delle quote fissate dalla tabella F allegata al presente accordo.