Categoria: 1956
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 7 agosto 1956
Validità: 01.08.1956 - 30.06.1957
Parti: Sindacato Provinciale Alberghi-Associazione Provinciale Commercianti e Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi-Unione Sindacale Provinciale/Cisl
Settori: Commercio, Alberghi, Belluno

Sommario:

Titolo I Esercizi con retribuzione a salario e percentuale di servizio
Art. 1. - Retribuzione.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavoro straordinario, festività, gratifica natalizia.
Titolo II Piccoli alberghi, pensioni e locande
Art. 4. - Retribuzione.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festività, gratifica natalizia.
Titolo III Disposizioni comuni ai titoli precedenti

Art. 7. - Valore convenzionale del vitto ed alloggio.
Art. 8. - Consumazione dei pasti.
Art. 9. - Personale extra o di rinforzo.
Art. 10. - Decorrenza e durata del contratto.
Dichiarazione a verbale
Tabelle retribuzione

Contratto collettivo integrativo del contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1949 e successive modifiche, per il personale salariato dipendente da alberghi, hotels meublés, pensioni e locande, e da ristoranti, caffè e bars annessi, della provincia di Belluno (con esclusione del comune di Cortina d’Ampezzo), 7 agosto 1956

L'anno 1956 (millenovecentocinquantasei), il giorno 7 (sette) del mese di agosto, in Belluno, presso la sede dell’Associazione Provinciale Commercianti, tra il Sindacato Provinciale Alberghi [...], assistiti dal [...] segretario dell’Associazione Provinciale Commercianti, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi [...], assistito dal[...]l’Unione Sindacale Provinciale Cisl [...], si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo del contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1949, modificato con accordi 11 agosto 1953 e 11 novembre 1955, stipulato a Roma fra la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa, il Sindacato Nazionale Lavoratori Pubblici Esercizi ed Alberghi e l’Unione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa.
Il presente contratto è valido per tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meublés, pensioni e locande, nonché ristoranti, caffè e bars annessi della provincia di Belluno, con esclusione delle ditte aderenti all’Associazione Albergatori di Cortina d’Ampezzo. Le taverne, i locali notturni, i caffè e le mescite annessi agli alberghi e pensioni anche se gestiti con licenza separata e con personale adibito prevalentemente ad essi, debbono intendersi soggetti al presente contratto, in quanto formino parte integrante del complesso dell’azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell’albergatore.
Il contratto è altresì applicabile al personale salariato dipendente da Case per ferie ed altri esercizi similari della provincia, gestiti da privati o da Associazioni od Enti anche a carattere assistenziale, che forniscano al pubblico od ai soci alloggio o vitto ed alloggio.

Titolo I Esercizi con retribuzione a salario e percentuale di servizio
Art. 2. - Orario di lavoro.

Si conviene che, nelle aziende a carattere stagionale e nelle aziende annuali, durante i periodi di attività stagionale, l’orario normale di lavoro è di ore 11 per il personale esterno e di ore 10 per il rimanente personale a mansioni non impiegatizie.

Titolo II Piccoli alberghi, pensioni e locande
Art. 5. - Orario di lavoro.

Le retribuzioni di cui ai prospetti allegati C) e D) si intendono riferite ad un orario normale di 11 ore per il personale esterno e di 10 ore per il rimanente personale a mansioni non impiegatizie.

Titolo III Disposizioni comuni ai titoli precedenti
Art. 7. - Valore convenzionale del vitto ed alloggio.

[...]
Qualora il datore di lavoro intenda corrispondere il vitto in denaro, l’importo di esso è fissato in lire 7.500 mensili. L’alloggio, qualora il datore di lavoro si rifiuti di fornirlo nell’azienda o altrove, sarà valutato in lire 900 mensili.

Art. 8. - Consumazione dei pasti.
Il tempo necessario per la consumazione dei pasti non viene computato nell’orario di lavoro.