Regione Piemonte
D.G.R. 16 febbraio 2009 n. 9 - 10772
Attuazione dell’art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007 relativo al Coordinamento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


(Omissis)

Premesso che:
- ai sensi dell'art. 117 della Costituzione la Regione ha competenza legislativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro e con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative alla suddetta materia e l'esercizio delle funzioni di prevenzione sono state esplicitamente attribuite ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;
- con DGR n. 27-25387 del 2 settembre 1998 è stato istituito il comitato regionale di coordinamento previsto dall’art. 27 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, sulla base delle indicazioni del DPCM 5 dicembre 1997, e successivamente modificato con DGR 28-2478 del 19.03.2002;
- con successiva DGR n. 3-7933 del 28 dicembre 2007 si è provveduto a modificare e integrare la composizione con le parti sociali, in attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 relativa a “Misure in tema di tutela della salute e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” ed in particolare dell’art. 1, comma 2 lettera i) che prevede la realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale, delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all’emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni, nonché la ridefinizione dei compiti e della composizione dei comitati regionali di coordinamento, nel rispetto delle competenze previste dall’art. 117 della Costituzione;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008, è stato disciplinato e affidato ai Comitati regionali di coordinamento ex art. 27 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- con il medesimo decreto sono state fornite alle Regioni indicazioni sulla composizione e sulle funzioni dei predetti Comitati regionali;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 relativo a “Attuazione dell’art. 1 della L. 123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come già il Dlgs. 626/94 abrogato da tale Decreto, prevede che le Regioni, tramite le ASL, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro, anche mediante convenzioni;
- il medesimo D.lgs all’art. 7 prevede che, al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi e l’uniformità degli stessi, presso ogni Regione operi il Comitato regionale di coordinamento di cui al DPCM 21.12.2007.
Considerato che il sopra citato DPCM prevede la seguente articolazione:
1. un comitato regionale di coordinamento a livello regionale (CRC);
2. un ufficio operativo per la definizione dei piani operativi di vigilanza, presso il comitato regionale di coordinamento (UO);
3. organismi provinciali per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza (OPV).
Considerato, inoltre, che
- per ciò che riguarda il Comitato regionale di coordinamento il DPCM del 21.12.2007 prevede, tra i componenti, quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più' rappresentative a livello regionale;
- con DGR n. 8-10241 del 09.12.2008 si è proceduto ad adeguare la composizione del Comitato regionale di coordinamento a quanto previsto nel DPCM e nella proposta di deliberazione del Consiglio regionale n. 412 del 24.10.2008, con la quale sono state individuate le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- il DPCM del 21.12.2007 prevede le seguenti funzioni dell’ ufficio operativo per la definizione di piani operativi di vigilanza (UO) e degli organismi provinciali per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza (OPV):

UFFICIO OPERATIVO per la definizione di piani operativi di vigilanza:
1 pianificazione del coordinamento delle rispettive attività', individuando le priorità a livello territoriale;
2. definizione dei piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
3. in specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono essere previste particolari attività' di coordinamento tecnico che prevedano la costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati;

ORGANISMO PROVINCIALE:
1. attuazione dei piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati predisposti dall’ufficio operativo regionale;
- il sopra citato decreto prevede la seguente composizione dei predetti organismi:

UFFICIO OPERATIVO per la definizione di piani operativi di vigilanza composto dai rappresentanti degli organi di vigilanza;

ORGANISMO PROVINCIALE composto da:
1. Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL;
2. Direzione provinciale del lavoro;
3. INAIL;
4. ISPESL;
5. INPS;
6. Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
Considerato, inoltre, che:
- il Piano socio-sanitario regionale 2007-2010 approvato con DCR 24 ottobre 2007 n. 137-40212 prevede un potenziamento e riorganizzazione delle attività di prevenzione e promozione della salute secondo modelli che consentano di identificare gli obiettivi di salute prioritari e di sviluppare interventi mirati dentro e fuori il sistema dei servizi socio-sanitari;
- nella definizione delle politiche di cui al capitolo terzo punto 3.2.1. del citato piano viene adottato un modello partecipativo e inclusivo, consistente nella stesura condivisa di un profilo di salute per identificare i principali obiettivi di salute perseguibili anzitutto attraverso le scelte politiche locali e per porli al centro di piani di salute;
- i profili e piani per la salute sono costituiti a livello locale, anche attraverso l’iniziativa e l’assunzione di responsabilità da parte degli enti locali, con il coinvolgimento di numerosi soggetti sociali;
- tale indicazione deve trovare immediata operatività anche nell’ambito delle politiche per la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- per garantire un processo di partecipazione attiva sulle scelte prioritarie di livello nazionale e regionale occorre tener conto anche delle priorità che l’ambito locale individua come tali e sulle quali è necessario sia garantito uno specifico spazio propositivo, fermo restando l’assunzione degli impegni nazionali e regionali.
Ritenuto necessario promuovere la tutela della salute dei lavoratori elevandone i livelli di sicurezza anche attraverso la concertazione tra le parti sociali, le istituzioni, le comunità locali e gli enti preposti alla prevenzione e al controllo, ai finì della condivisione degli obiettivi, delle procedure e delle azioni tese ad affermare il rispetto individuale e collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la salute e sicurezza del lavoro.
Considerato che:
- il diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutte le Istituzioni e delle parti sociali e richiede, pertanto, la realizzazione di azioni organiche e congiunte, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
- a livello locale nel corso degli anni con la collaborazione di una pluralità di soggetti sono state assunte iniziative innovative che hanno indotto miglioramenti dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in ambiti produttivi specifici.
Ritenuto necessario che tali sinergie istituzionali e sociali riferite alle specificità del territorio provinciale possano essere veicolate formalmente nell’ambito di appositi comitati istituiti con riferimento al territorio provinciale.
Considerato che, per raggiungere gli obiettivi sopra espressi occorre:
- dare attuazione all’art. 2 del DPCM del 21.12.2007 “Pianificazione e monitoraggio del coordinamento delle attività di vigilanza” istituendo:
• l’ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza per la definizione dei piani operativi di vigilanza attraverso cui raccordare le attività ispettive svolte dai vari soggetti, in attuazione degli indirizzi resi a livello nazionale e nel rispetto delle indicazioni del CRC nonché degli impegni di spesa stabiliti a livello nazionale dalle singole amministrazioni;
• gli organismi provinciali, composti dai soggetti indicati dal DPCM, per l’attuazione dei piani operativi definiti dall’UO;
- prevedere che le diverse sinergie istituzionali e sociali e le istanze riferite alle specificità del territorio provinciale possano essere veicolate formalmente nell’ambito di appositi comitati istituiti con riferimento al territorio provinciale;
sulla base di quanto sopra premesso e considerato;
la Giunta regionale, unanime,
vista la LR 23/08;
vista la L. 123/07;
visto il DPCM del 21.12.07;
visto il D.lgs. 81/08;
vista la D.G.R. n. 27-25387 del 2 settembre 1998;
vista la D.G.R. 28-2478 del 19.03.2002;
vista la D.G.R. n. 3-7933 del 28 dicembre 2007;
vista la D.G.R. n. 8-10241 del 09.12.2008;

delibera


- di istituire, ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007 i seguenti organismi:
1. l’ufficio operativo per la definizione di piani operativi di vigilanza (UO);
2. gli organismi provinciali per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza (OPV);
- di prevedere che le diverse sinergie istituzionali e sociali e le istanze riferite alle specificità del territorio provinciale possano essere veicolate formalmente nell’ambito di appositi comitati istituiti con riferimento al territorio provinciale. La loro costituzione dovrà essere comunicata all’Amministrazione regionale per gli opportuni raccordi operativi;
- di stabilire che le funzioni dell’ufficio operativo per la definizione di piani operativi di vigilanza (UO) sono le seguenti:
1. la pianificazione del coordinamento delle attività' degli organi di vigilanza, individuando le priorità a livello territoriale;
2. la definizione dei piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
3. la realizzazione di attività' di coordinamento tecnico che prevedano la costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati, in specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione;
- di stabilire che le funzioni degli organismi provinciali per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza (OPV) sono le seguenti:
1. attuazione dei piani operativi di vigilanza definiti dall’ ufficio operativo regionale di vigilanza e dai Comitati provinciali di coordinamento;
- di individuare la seguente composizione dell’ufficio operativo per la definizione di piani operativi di vigilanza:
1. cinque rappresentanti dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL (SPreSAL), individuati dall’Amministrazione regionale tra quelli che non sono componenti effettivi del CRC, di cui un rappresentante con funzioni di coordinamento delle attività;
2. un rappresentante dei settori ispezione del lavoro delle Direzioni Regionali del Lavoro (DRL);
3. un rappresentante dell’ispettorato regionale dei Vigili del fuoco(WF);
4. un rappresentante delle agenzie territoriali dell'istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
5. un rappresentante degli uffici periferici dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
6. un rappresentante degli uffici periferici dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- di individuare la seguente composizione degli organismi provinciali per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza:
1. il Responsabile SPreSAL dell'ASL competente per territorio con funzioni di coordinatore che provvede alla convocazione periodica dell’OPV; nel caso di presenza di più ASL nello stesso territorio provinciale il Responsabile SPreSAL sarà concordato tra le ASL medesime;
2. un rappresentante per ciascuna delle altre ASL eventualmente presenti sul territorio provinciale;
3. un rappresentante dei settori ispezione de! lavoro delle- Direzioni Provinciali del Lavoro (DRL);
4. un rappresentante degli Ispettorati provinciali dei vigili del fuoco (VVF);
5. un rappresentante delle agenzie territoriali dell'istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL);
6. un rappresentante degli uffici periferici provinciali dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
7. un rappresentante degli uffici periferici provinciali dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- di stabilire che:
- con determinazione della Direzione Sanità si procederà alla nomina delle seguenti figure:
• i componenti dell’ufficio operativo per la definizione di piani operativi di vigilanza;
• i coordinatori degli organismi provinciali per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza nel caso di presenza di più ASL nello stesso territorio provinciale;
- di dare mandato al coordinatore di ciascun organismo provinciale per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza di provvedere a nominare i componenti dell’organismo medesimo con apposito provvedimento;
- le amministrazioni facenti parte degli organismi di cui sopra dovranno designare i componenti effettivi e quelli supplenti delegati a rappresentare e ad assumere le decisioni operative per conto delle stesse;
- nessun beneficio economico è corrisposto ai componenti gli organismi, in quanto gli stessi svolgono la loro attività nella veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive amministrazioni;
- le funzioni di supporto organizzativo e di segreteria dell’ufficio operativo e degli organismi provinciali per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza sono svolte dallo SPreSAL che assume funzioni di coordinamento;
- venga demandato a ciascun organismo istituito con la presente deliberazione l’adozione di un regolamento per la definizione delle modalità di funzionamento, della programmazione dei lavori e dell'organizzazione interna.
La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR 8/R/2002.

(Omissis)

La Presidente della Giunta Regionale
Mercedes BRESSO


Fonte: cgil.it