SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 4 OTTOBRE 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO W. G. - DIPENDENTE - PENSIONE DI INVALIDITA - MALATTIA PROFESSIONALE. - CAUSA C-185/90 P.

 


raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-04779

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Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo


Parole chiave



1. Dipendenti - Previdenza sociale - Assicurazione infortuni e malattie professionali - Invalidità - Regimi distinti - Nozione unica di malattia professionale

(Statuto del personale delle Comunità europee, artt. 73 e 78; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 3, n. 2)

2. Dipendenti - Previdenza sociale - Pensione di invalidità - Accertamento dell' invalidità e della sua origine professionale - Competenza della commissione medica - Sindacato giurisdizionale - Limiti

(Statuto del personale delle Comunità europee, art. 78; allegato II, artt. 7-9, allegato VIII, art. 13)



Massima


1. La nozione di "malattia professionale" non può avere un contenuto diverso a seconda che si tratti di applicare l' art. 73 o l' art. 78 dello Statuto, anche se tali disposizioni riguardano ciascuna un regime con peculiarità proprie.

Pertanto, ai fini dell' applicazione dell' art. 78, secondo comma, dello Statuto, il dipendente interessato, conformemente alla definizione di malattia professionale data dall' art. 3, n. 2, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, adottata a norma dell' art. 73, deve provare l' esistenza di un nesso di causalità fra la malattia di cui trattasi o il suo aggravamento e l' esercizio delle sue funzioni per conto delle Comunità.

2. Nell' ambito del procedimento ex art. 78 dello Statuto, l' accertamento dell' invalidità di un dipendente rientra, a norma dell' art. 13 dell' allegato VIII, nella competenza della commissione di invalidità di cui agli artt. 7-9 dell' allegato II.

Tali disposizioni mirano infatti ad affidare a periti medici la valutazione definitiva di tutte le questioni di natura sanitaria, in particolare quella dell' origine professionale di una malattia. Pertanto, non spetta né all' autorità che ha il potere di nomina, né al giudice comunitario sostituire la loro opinione alle conclusioni della commissione d' invalidità, che devono essere considerate definitive qualora siano state regolarmente adottate.



Parti


Nel procedimento C-185/90 

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Joseph Griesmar, consigliere giuridico, e Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 6 aprile 1990 nella causa T-43/89, W.G. contro Commissione delle Comunità europee,

nel procedimento in cui l' atra parte è:

W.G., residente a Long Barn, Stoke-by-Clare, Sudbury, Suffolk (Regno Unito), rappresentato dall' avvocato domiciliatario A. May, del foro di Lussemburgo, con studio in Lussemburgo, 31, Grand-rue, che chiede il rigetto totale del ricorso,

sostenuto da

Union Syndicale-Luxembourg, rappresentata dall' avv. J.-N. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori T.F. O' Higgins, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: J.-G. Giraud

visto il ricorso della Commissione e la comparsa di risposta del sig. W.G.,

vista la relazione del giudice relatore, sentiti l' avvocato generale e le parti conformemente all' art. 120 del regolamento di procedura,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all' udienza del 19 settembre 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza





Motivazione della sentenza



1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 giugno 1990, la Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, ha proposto un ricorso avverso la sentenza 6 aprile 1990, con cui il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della Commissione 20 maggio 1988, che negava al sig. W.G. il beneficio dell' applicazione dell' art. 78, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") e fissava la sua pensione d' invalidità in base all' art. 78, terzo comma, dello Statuto, meno favorevole per il dipendente; detta sentenza del Tribunale ha inoltre condannato la Commissione alle spese del giudizio.

2 A sostegno dell' impugnazione la Commissione deduce quattro mezzi, relativi rispettivamente alla violazione dell' art. 78, secondo comma, dello Statuto, alla violazione dell' art. 13 dell' allegato VIII dello Statuto, alla violazione del principio generale dell' obbligo di motivazione delle sentenze ed alla violazione dell' art. 73 dello Statuto, nonché degli artt. 3 e 19 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d' infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee (in prosieguo: il "regolamento di copertura").

3 Per una più ampia illustrazione dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione del giudice relatore. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

4 Con il primo mezzo la Commissione sostiene che nella sentenza impugnata il Tribunale ha interpretato erroneamente la nozione di "malattia professionale" che figura nell' art. 78, secondo comma, dello Statuto.

5 A sostegno di tale mezzo, la Commissione fa carico al Tribunale di non aver tenuto conto, ai fini dell' applicazione dell' art. 78, secondo comma, dello Statuto, della definizione della nozione di "malattia professionale" che figura nell' art. 3 del regolamento di copertura, adottato in attuazione dell' art. 73 dello Statuto. Orbene, secondo la Commissione, tale nozione non può variare a seconda che si tratti di applicare l' art. 73 o l' art. 78 dello Statuto. La Commissione addebita inoltre al Tribunale di aver ignorato il principio secondo cui deve sussistere un nesso di causalità tra la malattia professionale, ai sensi dell' art. 78, secondo comma, dello Statuto, o il suo aggravamento, e le mansioni svolte alle dipendenze della Comunità.

6 Per pronunciarsi sulla fondatezza di tale mezzo si deve ricordare, in via preliminare, che l' art. 78, primo comma, dello Statuto attribuisce ad ogni dipendente colpito da una invalidità permanente riconosciuta come totale e che lo ponga nell' impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera il diritto ad una pensione di invalidità che, in base al terzo comma di detta disposizione, è pari alla pensione di anzianità cui il funzionario avrebbe avuto diritto in caso di cessazione del servizio a 65 anni. Il secondo comma di tale articolo prevede che il tasso di tale pensione di invalidità è pari al 70% dello stipendio base del dipendente qualora l' invalidità di quest' ultimo sia determinata, fra l' altro, da una malattia professionale.

7 Si deve rilevare che la nozione di "malattia professionale", che non è definita dall' art. 78 dello Statuto, figura del pari nell' art. 73 dello Statuto, il quale prevede la copertura di ogni dipendente, dal giorno dell' entrata in servizio presso le Comunità, contro i rischi, in particolare, di malattia professionale.

8 L' art. 3 del regolamento di copertura, adottato in attuazione dell' art. 73 dello Statuto, definisce come segue la nozione di "malattia professionale":

"1. Sono considerate malattie professionali le malattie indicate nella "lista europea delle malattie professionali" allegata alla raccomandazione della Commissione del 23 luglio 1962 (GU 1962, n. 80, pag. 2188) e nei suoi eventuali aggiornamenti, nella misura in cui il funzionario sia stato esposto, nella sua attività professionale presso le Comunità Europee, al rischio di contrarre le predette malattie.

2. Si considera parimenti malattia professionale qualsiasi malattia o aggravamento di malattia preesistente, che non figuri nella lista di cui all' articolo 1, quando sia sufficientemente provato che la malattia ha avuto origine nell' esercizio o in occasione dell' esercizio delle funzioni per conto delle Comunità".

9 Dinanzi al Tribunale non viene contestato che la broncopneumopatia cronica da cui è affetto il sig. W.G. non figura nell' elenco europeo di cui all' art. 3, n. 1, del regolamento di copertura.

10 Nella sentenza impugnata il Tribunale non ha voluto riferirsi, ai fini dell' applicazione dell' art. 78, secondo comma, dello Statuto, alla definizione della nozione di "malattia professionale" che figura nell' art. 3, n. 2, del regolamento di copertura, ritenendo che tale disposizione valesse solo ai fini dell' applicazione dell' art. 73 dello Statuto.

11 A questo proposito, il Tribunale ha considerato che i regimi istituiti dagli artt. 73 e 78 dello Statuto erano diversi e indipendenti l' uno dall' altro. Infatti, secondo il Tribunale, l' art. 78, diversamente dall' art. 73, non autorizza le istituzioni a stabilire le condizioni per l' attribuzione delle prestazioni dallo stesso previste e l' applicazione delle sue disposizioni è quindi soggetta alle sole condizioni di cui agli artt. 13-16 dell' allegato VIII dello Statuto, i quali non conterrebbero né una definizione della malattia professionale né alcun riferimento alle disposizioni dell' art. 73 dello Statuto o alla regolamentazione che stabilisce le modalità di applicazione di detto articolo. Sarebbe quindi in contrasto con la struttura delle disposizioni in esame interpretare l' art. 78 dello Statuto alla luce dell' art. 3 del regolamento di copertura, adottato di comune accordo dalle istituzioni in forza dell' autorizzazione espressa dall' art. 73, n. 1, dello Statuto; secondo il Tribunale lo stesso vale a maggior ragione qualora siffatta intepretazione debba comportare una limitazione dei diritti degli interessati.

12 Il Tribunale ne ha dedotto che per poter beneficiare delle disposizioni dell' art. 78, secondo comma, dello Statuto, il dipendente non era tenuto a dimostrare che la malattia o il suo aggravamento avevano avuto origine nell' esercizio od in occasione dell' esercizio delle mansioni per conto delle Comunità, ai sensi dell' art. 3, n. 2, del regolamento di copertura.

13 Tuttavia, tale interpretazione del Tribunale non è conforme né al testo dello Statuto e del regolamento di copertura, né alla struttura delle loro pertinenti disposizioni.

14 Infatti, diversamente da quanto ha considerato il Tribunale nella sentenza impugnata, non vi è alcuna ragione valida per ritenere che la nozione di "malattia professionale" debba avere un contenuto diverso a seconda che si tratti dei diritti alla pensione d' invalidità per causa di malattia professionale ex art. 78 dello Statuto o della copertura contro i rischi di malattia professionale ai sensi dell' art. 73 dello Statuto, poiché le due prestazioni sono destinate a compensare le conseguenze economiche di una stessa causa di invalidità che si ricollega alle attività professionali effettivamente e regolarmente esercitate alle dipendenze delle Comunità.

15 La definizione di malattia professionale fornita dall' art. 3, n. 2, del regolamento di copertura risulta peraltro conforme al senso comune delle parole, secondo il quale solo una malattia, o il suo aggravamento, che abbia origine nell' esercizio delle mansioni alle dipendenze delle Comunità si può ritenere abbia natura professionale in base alla normativa comunitaria.

16 Ne consegue che, in mancanza di un' indicazione contraria dello Statuto, la nozione di "malattia professionale" non può avere, all' interno di tale testo normativo, un contenuto diverso a seconda che si tratti di applicare l' art. 73 o l' art. 78, anche se tali disposizioni riguardano ciascuna un regime con proprie peculiarità.

17 Stando così le cose, del pari a torto il Tribunale ha considerato che, per dimostrare l' esistenza di una malattia professionale ai sensi dell' art. 78, secondo comma, dello Statuto, il dipendente non era obbligato a provare l' esistenza di un nesso causale tra la malattia o il suo aggravamento e l' esercizio delle mansioni alle dipendenze delle Comunità.

18 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha quindi ignorato la nozione legale di "malattia professionale" ai sensi dell' art. 78, secondo comma, dello Statuto e per questa ragione ha violato il diritto comunitario.

19 Tale conclusione non è infirmata dalla considerazione che, in occasione dell' assunzione del sig. W.G., la Commissione, tenuto conto dei risultati della visita medica preliminare, aveva avuto piena conoscenza della malattia da cui questi era affetto e che poteva avere origine nella precedente attività professionale dell' interessato, nel corso della quale quest' ultimo aveva acquisito l' esperienza che ha giustificato la sua assunzione da parte della Commissione.

20 Tale circostanza di fatto non può infatti influire sul contenuto della nozione legale di "malattia professionale". Anche se doveva essere considerata provata la conoscenza da parte della Commissione della malattia del sig. W.G., la sola legittima conseguenza che era lecito trarne è che l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") aveva accettato con cognizione di causa il rischio di veder cessare prematuramente il rapporto di lavoro con il dipendente interessato e di dovergli versare una pensione prima della scadenza normale. Il Tribunale non era invece legittimato a dedurre dalla suddetta circostanza che una malattia contratta dal dipendente nel corso di attività professionali precedenti la sua entrata in servizio presso le Comunità potesse essere considerata rivestire natura professionale, ai sensi dell' art. 78, secondo comma, dello Statuto.

21 Da quanto precede emerge che il primo mezzo della Commissione è fondato.

22 Con il secondo mezzo la Commissione addebita al Tribunale di aver violato l' art. 13 dell' allegato VIII dello Statuto quando ha dichiarato che, anche se, ai fini dell' applicazione dell' art. 78, secondo comma, dello Statuto, dovesse essere provata l' esistenza di un nesso causale tra la malattia del sig. W.G., o il suo aggravamento, e l' esercizio delle mansioni alle dipendenze delle Comunità, tale rapporto di causalità risulterebbe sufficientemente dimostrato nel caso di specie, nonostante la conclusione contraria della commissione d' invalidità.

23 A questo proposito, si deve anzitutto rilevare che, a norma dell' art. 13 dell' allegato VIII dello Statuto, integrato dagli artt. 7-9 dell' allegato II dello Statuto, la dichiarazione di invalidità di cui all' art. 78 dello Statuto rientra nella competenza della commissione d' invalidità.

24 Si deve ricordare inoltre che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. ad esempio, la sentenza 21 maggio 1981, Morbelli/Commissione, causa 156/80, Racc. pag.1357), lo scopo delle suddette disposizioni è di affidare a periti medici la valutazione definitiva di tutte le questioni di natura sanitaria. La Corte ne ha desunto (v. ad esempio, le sentenze 29 novembre 1984, Suss/Commissione, causa 265/83, Racc. pag. 4029, e 19 gennaio 1988, Biedermann/Corte dei conti, causa 2/87, Racc. pag. 143) che il sindacato giurisdizionale non può estendersi alle valutazioni mediche vere e proprie, che devono essere considerate definitive qualora siano state regolarmente adottate. Tale giurisprudenza, relativa all' art. 73 dello Statuto, vale anche, per gli stessi motivi, per le conclusioni della commissione d' invalidità che interviene in sede di procedimento ex art. 78 dello Statuto.

25 Orbene, le questioni relative all' origine di una malattia sono, essenzialmente, di natura sanitaria. Ne deriva che né l' APN né il Tribunale sono legittimati a sostituire a questo riguardo la propria opinione alle conclusioni della commissione d' invalidità.

26 Pertanto il Tribunale, considerando, contrariamente alle conclusioni della commissione d' invalidità, la quale aveva negato l' esistenza di un qualsiasi rapporto di causalità tra la malattia del sig. W.G. e le sue mansioni presso la Comunità, che la malattia dell' interessato aveva origine nell' esercizio delle sue attività professionali per conto della Comunità, ha violato il diritto comunitario.

27 Anche il secondo mezzo della Commissione è quindi fondato.

28 Dall' insieme delle considerazioni che precedono emerge che nessuno dei motivi che hanno giustificato l' annullamento, da parte del Tribunale, della decisione della Commissione 20 maggio 1988 era giuridicamente fondato. Di conseguenza, va annullata la sentenza del Tribunale 6 aprile 1990, senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi dedotti dalla Commissione a sostegno dell' impugnazione.



Dispositivo


Per questi motivi,


LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale 6 aprile 1990, pronunciata nella causa T-43/89, W.G./Commissione, è annullata.

2) La causa è rinviata al Tribunale.

3) Le spese sono riservate.


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