Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 23 dicembre 1958
Validità: dal 01.10.1958
Parti: Federazione delle Cooperative e Mutue, Associazione Provinciale degli Enti Cooperativi e Mutualistic e Fisasca-Cisl, Filcea-Cgil, Uidac-Uil
Settori: Cooperative, Novara

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Minimi di retribuzione.
Art. 3. - Personale con mansioni impiegatizie inferiore ai 21 anni e non impiegatizie inferiore ai 20 anni
Art. 4. - Stipendio e provvigione.
Art. 5. - Indennità di contingenza.
Art. 6. - Maggiorazioni giornaliere delle retribuzioni per le zone del Verbano-Cusio-Oxsola.
Art. 7. - Riduzioni.
Art. 8. - Orario di lavoro in rapporto alle retribuzioni contrattuali.
Art. 9. - Aumenti di merito.
Art. 10. - Indennità di missioni e trasferte.
Art. 11. - Condizioni di miglior favore.
Art. 12. - Cali merci.
Art. 13. - Tare.
Art. 14. - Carta.
Art. 15. - Alloggio.
Art. 16. - Riferimenti ai contratti.
Art. 17. - Decorrenza e durata.
Allegato Tabella dei cali
Allegato Schema di contratto aziendale

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955, per i dipendenti dalle cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti della provincia di Novara, 23 dicembre 1958

L’anno 1958, il giorno 23 dicembre, in Novara, tra la Federazione delle Cooperative e Mutue [...], la Associazione Provinciale degli Enti Cooperativi e Mutualistici [...] e la Fisasca (Cisl) [...], la Filcea (Cgil) [...], la Uidac (Uil) [...], si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 marzo 1955, modificato con accordo nazionale dell’8 maggio 1958.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto è valido per tutto il personale impiegatizio e salariale dipendente da Cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti (esclusi i panettieri) compresi gli addetti a spacci bevande comunque denominati gestiti da Cooperative di consumo.

Art. 8. - Orario di lavoro in rapporto alle retribuzioni contrattuali.
I minimi di stipendio e salario di cui al presente accordo sono commisurati all’orario normale di ore 48 settimanali; per tutto il personale addetto al lavoro discontinuo si fa riferimento alle norme stabilite nel vigenti contratti di lavoro determinando comunque che per il personale discontinuo delle cooperative di abbigliamento, arredamento, merci varie e delle altre categorie aggregate (escluso quelle dell’alimentazione) i minimi contrattuali sono commisurati all’orario di ore 54 settimanali e di 9 ore giornaliere. Ciò avuto riguardo alle condizioni contrattuali preesistenti.
Per le Cooperative di alimentazione al dettaglio, i minimi di retribuzione sono ragguagliabili a 60 ore settimanali e 10 ore giornaliere di lavoro.
Per il personale discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, dipendente da Cooperative alimentari grossiste, i minimi di retribuzione sono pure commisurati a 54 ore settimanali e 9 ore giornaliere di lavoro, salvo le migliori condizioni di favore in atto aziendali o individuali.
[...]

Art. 16. - Riferimenti ai contratti.
Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo integrativo provinciale e per la parte normativa generale, le organizzazioni stipulanti fanno riferimento alle norme ed ai disposti contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 ed all’Accordo Nazionale modificativo dell'8 maggio 1958.