Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 novembre 1957
Validità: 01.01.1958 - 31.12.1958
Parti: Associazione Provinciale delle Cooperative e delle Mutue e Unione Sindacale Provinciale di Bergamo, Camera del Lavoro di Bergamo, Unione Italiana del Lavoro-Federazione Provinciale di Bergamo
Settori: Cooperative, Bergamo

Sommario:

Titolo I
Art. 1. - Sfera di applicazione del contratto.
Titolo II
Art. 2. - Classificazione del personale.
Capo I
Art. 3. - Personale con mansioni impiegatizie.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Capo II
Art. 7. - Personale con mansioni non impiegatizie.
Art. 8.
Art. 9. - Chiarimenti alla classificazione.
Titolo III
Art. 10. - Assunzione.
Art. 11.
Art. 12.
Titolo IV
Art. 13. - Periodo di prova.
Art. 14.
Art. 15.
Titolo V
Art. 16. - Apprendistato.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Titolo VI
Art. 26. - Orario di lavoro.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Titolo VII
Art. 33. - Lavoro straordinario.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Titolo VIII
Art. 37. - Riposo settimanale e festività.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Titolo IX
Art. 41. - Ferie.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44.
Art. 45.
Art. 46.
Titolo X
Art. 47. - Assenze e congedi.
Art. 48.
Art. 49.
Titolo XI
Art. 50. - Chiamata e richiamo allo armi.
Art. 51.
Titolo XII
Art. 52. - Missioni e trasferimenti.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Titolo XIII
Art. 59. - Malattia ed infortunio.
Art. 60.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64.
Art. 65.
Titolo XIV
Art. 66. - Gravidanza e puerperio.
Titolo XV
Art. 67. - Sospensione del lavoro.
Titolo XVI
Art. 68. - Anzianità di servizio.
Titolo XVII
Art. 69. - Anzianità convenzionali.
Titolo XVIII
Art. 70. - Paesaggi di qualifica.
Art. 71.
Art. 72.
Titolo XIX
Art. 73. - Scatti di anzianità.
Titolo XX

Art. 74. - Trattamento economico.
Tabelle retribuzione
Art. 75.
Art. 76.
Art. 77. Spacci rurali - Piccole cooperative e circoli vinicoli.
Art. 78.
Art. 79.
Titolo XXI
Art. 80. - Tredicesima mensilità.
Art. 81.
Art. 82.
Titolo XXII
A) Preavviso.

Art. 83. - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 84.
B) Indennità di anzianità.
Art. 85.
Art. 86.
Art. 87.
Art. 88.
Art. 89.
C) Dimissioni.
Art. 90.
Art. 91.
Art. 92.
Titolo XXIII
Art. 93. - Diritti e doveri dei lavoratori - Norme disciplinari.
Art. 94.
Art. 95.
Art. 96.
Titolo XXIV
Art. 97. - Cauzioni.
Art. 98.
Art. 99.
Titolo XXV
Art. 100. - Calo merci ed inventari.
Art. 101.
Titolo XXVI
Art. 102. - Coabitazione, vitto e alloggio.
Art. 103. - Concessione del credito ai clienti degli spacci.
Titolo XXVII
Art. 104. - Divise.
Art. 105. - Acquisti.
Art. 106. - Fondo di quiescenza.
Art. 107. - Assicurazione del personale.
Titolo XXVIII
Art. 108. - Commissioni interne.
Art. 109.
Art. 110.
Art. 111.
Art. 112.
Art. 113.
Art. 114.
Art. 115.
Art. 116.
Art. 117.
Titolo XXIX
Art. 118. - Tutela dei dirigenti sindacali.
Art. 119.
Art. 120.
Titolo XXX
Art. 121. - Controversie.
Titolo XXXI
Art. 122. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per i dipendenti da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti della provincia di Bergamo, 30 novembre 1957

L'anno 1957, il giorno 30 del mese di novembre in Bergamo, tra l'Associazione Provinciale delle Cooperative e delle Mutue [...], e l’Unione Sindacale Provinciale di Bergamo, rappresentata dai Segretario Provinciale [...], la Camera del Lavoro di Bergamo [...], l’Unione Italiana del Lavoro - Federazione Provinciale di Bergamo [...], si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo del contratto nazionale di lavoro 2 marzo 1955, da valere per la provincia di Bergamo e limitatamente alle Società Cooperative di consumo aderenti alla Associazione Provinciale delle Cooperative e delle Mutue.

Titolo I
Art. 1. - Sfera di applicazione del contratto.

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale di ambo i sessi dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti. Esso si applica anche al personale del reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua compresi i circoli ed i ritrovi cooperativi e al personale dei laboratori annessi. Si applica altresì agli addetti al ricevimento ed alla distribuzione del latte nelle latterie sociali, purché siano prevalentemente adibiti alla distribuzione del latte.
Per il trattamento del personale addetto alla panificatone e alla lavorazione del latte presso le aziende cooperative, dovrà farsi riferimento, sia per la parte normativa che salariale, agli appositi contratti nazionali ed integrativi provinciali di categoria, in vigore.

Titolo V
Art. 16. - Apprendistato.

L’apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere quelle mansioni per le quali occorra un certo tirocinio (nonché di formare degli elementi capaci di rafforzare e sviluppare il1 movimento cooperativo).
L'apprendistato è limitato alle sole quantiche e mansioni impiegatizie compreso nella categoria C, nonché a tutte le qualifiche e mansioni non impiegatizie comprese nelle categorie D ed E del presente contratto, con esclusione di quelle relative a mansioni comuni, per le quali non occorra alcun addestramento specifico, o di quelle per cui è richiesta la patente di abilitazione.

Art. 17.
Il numero degli apprendisti nei singoli spacci o negozi non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni tre lavoratori non apprendisti, comprendendo in tale numero quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso.
È tuttavia consentita l’assunzione di un apprendista anche nelle cooperative che abbiano solo uno o due lavoratori alle proprie dipendenze.

Art. 18.
L'apprendistato è consentito nei seguenti limiti di età:
а) per il personale maschile, fra i 14 e i 21 anni compiuti;
b) per il personale femminile, fra 1 15 e i 20 anni compiuti.
Deroghe a tali limiti di età potranno essere autorizzate, di comune accordo, dalle rispettive associazioni sindacali.

Art. 19.
La durata massima dell'apprendistato è stabilita in tre anni per tutti colore che inizieranno il periodo di apprendistato prima di aver compiuto il 16° anno di età e in due anni per coloro che inizieranno il periodo di apprendistato dopo aver compiuto il 16° anni di età.
[...]
Il periodo di apprendistato, effettuato in precedenza presso altre cooperative dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni, sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché non vi sia stata una interruzione superiore ai tre anni.
Per coloro invece che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato di almeno un anno presso altre aziende dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni, la durata dell'apprendistato di cui al primo capoverso dei presente articolo, è ridotto di un anno, a meno che non vi sia stata una interruzione superiore ai due anni.

Art. 21.
La cooperativa ha l'obbligo di curare e di far curare dai propri dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista in modo che questo abbia la possibilità di un rapido addestramento.
L'apprendista non può essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche.

Art. 23.
L'apprendista ha diritto, durante, il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio, ad eccezione dell'indennità di anzianità [...]

Art. 25.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo VI
Art. 26. - Orario di lavoro.

I minimi indicati nelle tabelle di cui all’art. 74 si intendono ragguagliati ad ore 8 giornaliere o a 48 ore settimanali.
Tuttavia per il personale addetto alle vendite al minuto nei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti tali minimi orari possono raggiungere le 9 ore giornaliere o le 54 settimanali senza che la retribuzione abbia a subire alcuna variazione o maggiorazione.

Art. 27.
Il personale che alla data dell’entrata in vigore del presente contratto fruiva della libertà dal servizio nel pomeriggio del sabato, senza la facoltà da parte della cooperativa, di ricupero negli altri giorni delle ore di lavoro non effettuate il sabato, continuerà a godere di tale beneficio.

Art. 29.
La durata dell’interruzione dell’orario di lavoro, salvo speciali deroghe da concordarsi fra le parti stipulanti, non dovrà essere inferiore alle due ore.

Art. 30.
Fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dalla cooperativa, tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, secondo le esigenze della cooperativa.
I turni di lavoro devono essere fissati dalla cooperativa e risultare da apposita tabella collocata in posizione visibile a tutto il personale interessato.

Art. 31.
Il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa della cooperativa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento del servizio - e cioè: i gerenti o gestori, i capi servizi tecnici e amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che non partecipano alla vendita o al lavoro manuale, i provveditori ed i segretari di cooperativa - è tenuto a prestare servizio anche dopo l’orario normale di lavoro senza speciale compenso e per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati.

Art. 32.
La durata normale del lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia, di cui alla tabella appronta con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, verrà stabilita, come al precedente articolo 20. Tale durata potrà essere graduata a seconda delle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori Interessati.

Titolo VII
Art. 33. - Lavoro straordinario.

Le mansioni ordinario di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Nel limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, è in facoltà della cooperativa di richiedere prestazioni d'opera straordinarie che non eccedono le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.
Qualora tali prestazioni dovessero avere carattere continuativo per un periodo di almeno tre mesi, o superare i limiti previsti dalla legge, la cooperativa dovrà essere autorizzata a norma di legge e dovrà darne comunicazione alle organizzazioni sindacali interessate.

Titolo VIII
Art. 37. - Riposo settimanale e festività.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Qualora la cooperativa sia autorizzata all'apertura domenicale dei negozi o degli spacci - limitatamente alla vendita al minuto di generi alimentari - ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, essa è tenuta a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti addetti a tale vendita in conformità all'ultimo comma del suddetto art. 7.

Art. 40.
Le ore di lavoro prostate nel giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30 % sulla paga oraria normale conglobata; fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo. [...]

Titolo IX
Art. 41. - Ferie.

Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie fissato nella misura seguente:
a) personale con mansioni impiegatizie:
dopo il compimento di 1 anno di ininterrotto servizio: giorni 12 lavorativi;
dopo il compimento di 2 anni di servizio fino a sei anni compiuti: giorni 16 lavorativi;
dopo il compimento di 6 anni di servizio e fino a 10 anni compiuti: giorni 20 lavorativi;
dopo il compimento di 10 anni di servizio e tino a 20 anni compiuti: giorni 25 lavorativi;
dal 20° anno di servizio compiuto in poi: giorni 30;
b) personale con mansioni non impiegatizie:
dopo il compimento di 1 anno di ininterrotto servizio e fino al 7° anno compiuto: giorni 12 lavorativi;
dal 7° anno di servizio compiuto e fino al 15° anno di servizio compiuto: giorni 15 lavorativi;
dal 15° anno di servizio compiuto in poi: giorni 18 lavorativi.

Art. 45.
Per ragioni di servizio, la cooperativa potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva [...]

Art. 46.
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie.

Titolo XIV
Art. 66. - Gravidanza e puerperio.

Per la gravidanza e puerperio si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo XXIII
Art. 93. - Diritti e doveri dei lavoratori - Norme disciplinari.

I rapporti tra i lavoratori e i rappresentanti legali e i dirigenti della cooperativa, saranno improntati a sensi di reciproca correttezza e di cordialità nello spirito di una comune costante collaborazione al buon andamento della cooperativa e allo sviluppo del movimento cooperativo.

Art. 94.
Il lavoratore nello svolgimento della sua attività nella Cooperativa. deve compiere il suo dovere ed osservare le disposizioni impartite dal Consiglio di amministrazione o dalla Direzione ove questa esista; sono considerate disposizioni della presidenza anche quelle eventualmente diramate al lavoratore per incarico della Cooperativa direttamente dall'Associazione provinciale delle cooperative e delle mutue.
In particolare:
a) Il personale dipendente, una volta all’anno, è obbligato alla visita sanitaria come prescritto dall'articolo 262 testo unico legge sanitaria; vi è pure soggetto ogni qualvolta constati la sussistenza delle condizioni previste dalla legge citata.
b) Il personale è tenuto alla massima pulizia dei locali; rimangono a carico delle cooperative le spese effettive sostenute per la pulizia degli stessi.
[...]
e) È fatto obbligo al personale di rimanere nello spaccio durante tutto il periodo di apertura essendo consentito di assentarsi soltanto in seguito all’autorizzazione.
f) Il personale ha l'obbligo del rispetto e della subordinazione, sia nei confronti della Amministrazione che nei confronti dei soci e dei clienti.
È dovere del personale trattare soci e clienti con garbo ed educazione. È fatto divieto di fumare durante l’espletamento delle mansioni.
Il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza contempla una sospensione temporanea dal lavoro per la prima volta e il licenziamento in tronco se il caso si ripetesse.
[...]

Art. 95.
L'inosservanza dei doveri da parte dei personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno deliberati dalla cooperativa in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto per i casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente il 10% delle spettanze ragguagliate a mese;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare, con esclusione dal preavviso e dell'indennità e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Salvo ogni altra azione legale il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare senza indennità e preavviso) si applica alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di infedeltà verso la cooperativa, in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del Codice civile, e cioè: l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione dei segreto d'ufficio, nonché nel casi previsti dall’art. 47 (ultimo comma) del presente contratto e dall'art. 2110 del Codice civile, e nei usi di ammanchi di inventario che per la loro entità o per la loro recidività siano imputabili a colpa grave dei lavoratore, fermo restando - in tal caso - l'obbligo dell’osservanza della procedura di contestazione di cui all’art. 100 del presente contratto.
Il licenziamento senza preavviso né indennità si applica, altresì, nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
[...]

Titolo XXVII
Art. 104. - Divise.

[...]
È parimenti a carico della cooperativa la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario o per particolari lavorazioni.
Qualora la cooperativa non fornisca le divise e non provveda direttamente alla lavatura delle stesse, corrisponderà ad ogni dipendente una indennità mensile di L. 1000. I dipendenti avranno la facoltà di optare per una delle due soluzioni.

Art. 107. - Assicurazione del personale.
È fatto obbligo ad ogni cooperativa di assicurare presso un Istituto assicurativo privato tutto il personale non soggetto all'assicurazione obbligatoria presso l’Inail.

Titolo XXVIII
Art. 108. - Commissioni interne.

Le parti contraenti riconoscono le Commissioni interne ed i delegati di azienda quali organi aventi il compito di condurre e mantenere buoni rapporti tra i lavoratori e la direzione della cooperativa in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento dell'attività della cooperativa stessa.
Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta alla Commissione interna:
1) intervenire presso gli organi direttivi della cooperativa per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, della legislazione sociale, delle norme di igiene e di sicurezza del lavoro;
2) tentare il componimento delle controversie collettive ed individuali di lavoro che sorgessero dell'azienda:
3) esaminare con gli organi direttivi, preventivamente alla loro attuazione, gli schemi dei regolamenti interni da questa predisposti, l’epoca delle ferie, l’introduzione di nuovi sistemi di retribuzione e la determinazione dell’orario di inizio e di cessazione del lavoro nei vari giorni della settimana, anche nel caso di turni;
4) formulare proposte per il migliore andamento dei servizi aziendali tendenti al perfezionamento dei metodi di lavoro onde conseguire un maggiore rendimento ed una maggiore produttività, vagliando e inoltrando agli organi direttivi della cooperativa quelle ritenute utili, suggerite dai lavoratori;
5) contribuire alla elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale (previdenziale, assistenziale, culturale e ricreativo), delle mense e spacci, e vigilare attraverso propri componenti per il migliore funzionamento delle istituzioni stesse.
Le Commissioni interne rimetteranno alle proprie organizzazioni sindacali, per la trattazione nei confronti delle organizzazioni che rappresentano le cooperative, tutto quanto attenga alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro come pure le controversie collettive ed individuali per le quali non sia stato possibile trovare l'auspicata soluzione.
I delegati di azienda esplicano le stesse mansioni attribuite alle Commissioni interne.

Art. 109.
Sono istituite Commissioni interne in ogni azienda cooperativa che occupi normalmente un numero di lavoratori superiore a 25. Nelle aziende cooperative che occupano un numero di lavoratori superiore a 5 e non a 25 è istituito un delegato di azienda al quale sono attribuiti gli stessi compiti della Commissione interna.

Art. 110.
La Commissione interna è unica per tutto il personale di ciascuna azienda cooperativa e deve essere composta da impiegati ed operai eletti separatamente in rappresentanza di ciascuna delle predette categorie ed in relazione all'entità numerica di ciascuna di esse.

Art. 111.
La Commissione interna è composta di tre membri nelle aziende cooperative aventi normalmente fino a 50 dipendenti, di cinque membri nelle aziende cooperative aventi da 51 a 100 dipendenti e di sette membri nelle cooperative con più di 100 dipendenti.

Art. 112.
Le elezioni delle Commissioni interne e dei delegati di azienda vengono fatte con votazione diretta e segreta e con il sistema proporzionale. Ad esse partecipano di diritto tutti i lavoratori della cooperativa che abbiano superato i sedici anni di età.
Le elezioni sono indette dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori le quali, previo accordo con la competente organizzazione sindacale provinciale delle Cooperative e con la direzione della cooperativa, ne stabiliranno il giorno e tutte le modalità necessarie.
Il giorno, l’ora e le modalità delle elezioni devono essere rese note ai lavoratori della cooperativa almeno una settimana prima della data fissata, con apposite affissioni nei locali di lavoro e nell’albo dell’azienda.
La cooperativa favorirà il regolare svolgimento delle elezioni, che devono aver luogo nel locali della cooperativa stessa, fuori dell’orario del lavoro, sotto il controllo di apposita commissione elettorale costituita dai dipendenti dell'azienda. Allo svolgimento delle elezioni può presenziare un rappresentante per ogni organizzazione sindacale.
Gli scrutini debbono essere fatti alla presenza dei lavoratori della cooperativa e resi noti, subito dopo lo spoglio, con apposita affissione. L’esito delle elezioni dovrà essere comunicato, entro 5 giorni, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori alla Direzione della cooperativa per il tramite della competente Organizzazione sindacale provinciale delle cooperative.
Sono eleggibili i lavoratori di età superiore agli anni 18. Per la eleggibilità è richiesto, inoltre, il requisito di almeno 6 mesi di anzianità presso l'azienda.

Art. 114.

L’attività delle Commissioni interne e dei delegati di azienda dovrà svolgersi senza creare intralcio al normale andamento della cooperativa.
I membri della Commissione interna e di delegati di azienda sono soggetti alle comuni norme contrattuali e quindi, devono osservare l'orario di lavoro, in casi eccezionali od urgenti, per l'espletamento del loro mandato possono assentarsi su autorizzazione della Direzione o di chi per essa ne abbia la facoltà.

Art. 115.
Le aziende cooperative che abbiano più di 100 dipendenti metteranno a disposizione delle Commissioni interne, nelle ore da convenirsi con la Direzione, un locale perché esse possano riunirsi e ricevere comunicazioni e reclami da parte dei lavoratori.
La cooperativa metterà presso l’ingresso un albo a disposizione della Commissione interna perché vi possano essere affissi i comunicati relativi ai propri compiti e quelli di carattere sindacale.

Titolo XXX
Art. 121. - Controversie.

Premesso che è ferma intenzione delle parti stipulanti di applicare e di far applicare integralmente il presente contratto, al fine di evitare il sorgere di controversie che potrebbero pregiudicare il buon andamento dei rapporti di reciproca collaborazione che devono esistere tra gli organi responsabili della cooperativa ed il singolo dipendente; premesso altresì che il protrarsi nel tempo di situazioni irregolari dai punto di vista contrattuale ed assicurativo finiscono per creare grave danno sia alla cooperativa che ai dipendenti, le Associazioni stipulanti rivolgono un caloroso invito agli Organi responsabili delle cooperative ed ai dipendenti tutti perché esaminino sollecitamente e comunque non oltre il 31 ottobre 1958, ogni questione relativa all’applicazione del presente contratto, affinché in un clima di reciproca comprensione vengano risolte con soddisfazione nel più breve tempo possibile.
A tale riguardo fanno presente che le questioni insolute tra le parti potranno essere demandate di comune accordo o per iniziativa di una delle parti alla rispettiva Organizzazione, la quale le sottoporrà, se del caso, alla Commissione paritetica per la loro risoluzione.
Si stabilisce inoltre che ogni controversia prima di essere sottoposta alla Magistratura, dovrà essere esaminata dalla Commissione paritetica provinciale.