Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 9 maggio 1991
Validità: 01.05.1991 - 31.12.1994
Parti: Asap e Cisnal Chimici
Settori: Chimici, Petrolchimiche, PPSS
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo del CCNL scaduto il 30.09.1990

Sommario:

Art.1 "Relazioni industriali"
Compiti e funzioni del Comitato Nazionale
Comitato paritetico territoriale
Procedure di conciliazione
Dichiarazione delle parti all'articolo 1
Applicazione legge 12 giugno 1990 n.146
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Pari opportunità
Art. 6 - Strutture sindacali in azienda
Nota a verbale n. 1
Nota a verbale n. 2
Nota a verbale n. 3
Art.20 - Igiene, Sicurezza, Ambiente
Addetti ai VDT
Dall'allegato Salute-Sicurezza e Ambiente
Art. 25 - Malattie Sociali
Dichiarazione all'art.25
Art. 25 bis - Lavoratori extracomunitari
Art.28 - Tutela legale
IV - Durata del lavoro
Art. 40 - Orario di Lavoro
Art.47
"Compensi per lavoro notturno, festivo, supplementare e straordinario."
Compensi per lavoro in turno
Ferie
Norma transitoria
Art.59 - Tutela delle lavoratrici madri
Nota a verbale art.61 - Aspettativa per periodi dedicati al lavoro di cura
Art.68
Normativa particolare per i lavoratori assunti per le attività di cantiere delle Aziende di ingegneria, Servizi, Montaggio e Perforazione.
Contratti di lavoro a termine
Nota a verbale n.1
Nota a verbale comma 3 dell'art.68
Art. 71 - Comportamenti in Azienda e doveri dei lavoratori
Politiche sociali
Art.... - Decorrenza e durata
Mensa
"Una tantum"
Rinnovo CCNL Energia Agip-Petroli-Snam Accordo 9.5.1991
Decorrenze aumenti Una tantum
Rinnovo CCNL Energia Enidata Accordo 9.5.1991
Decorrenze aumenti Una tantum
Rinnovo CCNL Energia Eni - Sofid – Terfin Accordo 9.5.1991
Decorrenze aumenti Una tantum
Rinnovo CCNL Energia Saipem Accordo 9.5.1991
Decorrenze aumenti Una tantum
Salario d'ingresso
Rinnovo CCNL Energia Snamprogetti Accordo 9.5.1991
Decorrenze aumenti Una tantum
Rinnovo CCNL Energia Sogesta Accordo 9.5.1991
Decorrenze aumenti Una tantum

Il giorno9 maggio 1991 tra l'Associazione Sindacale Per le Aziende Petrolchimiche e Collegate a Partecipazione Statale - Asap e la Segreteria Nazionale della Cisnal Chimici è stato stipulato il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore Energia delle Aziende a Partecipazione Statale, scaduto il 30 settembre 1990.

Art.1 "Relazioni industriali"
[…]le parti consolidando la prassi in uso nel CCNL Energia, intendono mettere a sistema nel presente articolo una strumentazione che armonizzi l'area delle rispettive autonomie nel rispetto delle reciproche libertà ed interessi.
Conseguentemente, al fine di realizzare preventivamente il maggior grado di consenso possibile sulle specifiche linee di politica industriale, le parti intendono improntare nuovamente i reciproci loro rapporti sulla base dei seguenti presupposti:
- le Aziende riconoscono l'opportunità di coinvolgere concretamente il sindacato nelle scelte strategiche e nelle conseguenti azioni di intervento;
- il sindacato condivide, per parte sua, gli obiettivi di efficienza e redditività dell'impresa.
Gli obiettivi convenuti saranno perseguiti attraverso un sistema di procedure che prevede fasi di informazione, consultazione e valutazione preventiva, nonché se richieste, fasi negoziali atte a prevenire il conflitto.
É con questi presupposti che dovranno essere poste in atto le possibili azioni di sviluppo, di adeguamento, di qualificazione e di risanamento delle attività industriali.
Resta inteso che il sistema sopra delineato non si pone come sostitutivo o limitativo del normale confronto sindacale nelle varie sedi e livelli.
L'Asap, le Aziende Caposettore e le OSL istituzionalizzano un Comitato a livello nazionale per ciascun settore.
Ogni Comitato è composto da una delegazione, della quale fanno parte le segreterie nazionali di categoria firmatarie del CCNL e una delegazione composta dai massimi livelli di rappresentanza delle Aziende e dell'Asap.
Tale Comitato è attivato anche su richiesta di una delle parti.
Le funzioni di segreteria del Comitato saranno garantite dall'Asap che provvederà a promuovere, tenendo conto anche della rilevanza degli argomenti, l'incontro nei tempi tecnici strettamente necessari.
Compiti e funzioni del Comitato Nazionale
- acquisire elementi aggiornati di conoscenza circa le strategie di politica industriale dei settori, al fine di verificare il grado di consenso che il sindacato ritiene di poter realizzare su di esse, anche in riferimento ad eventuali intese definite dall'Asap e dalle Aziende con altri soggetti, che possano produrre ricadute sulle politiche industriali e/o contrattuali;
- acquisire elementi che consentano una conoscenza degli obiettivi seguiti nella politica delle terziarizzazioni, anche nelle sue diverse forme, nonché di valutazione e di analisi in merito alle azioni programmate di decentramento produttivo correlate alle politiche industriali di ogni settore che abbiano rilevanza, sia in merito alle ricadute occupazionali sia in termini tecnico-organizzativi.
Variazioni significative agli assetti esistenti potranno costituire elemento specifico di Comitato anche per un esame delle modalità di attuazione delle politiche stesse;
- confrontarsi circa le prospettive ed i programmi di sviluppo, di ricerca e di innovazione tecnologica di portata strategica e funzionali alla competitività aziendale, valutando anche le conseguenze sulla professionalità e sulla OdL;
- confrontarsi sui progetti attuativi delle suddette linee strategiche nonché sulle relative implicazioni gestionali nell'intento di individuare azioni e comportamenti idonei a realizzare i progetti medesimi con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- esaminare in particolare le implicazioni occupazionali che emergono dall'azione industriale al fine anche di individuare le necessarie azioni di supporto con specifica attenzione all'occupazione giovanile e femminile in particolare nel Mezzogiorno nonché integrare, a richiesta, informazioni relative ad eventuali contratti di formazione lavoro, jobs creation, turn over, formazione professionale scuola lavoro;
- utilizzo del part-time, dei contratti di formazione lavoro e dei contratti a termine;
- acquisire inoltre elementi per la conoscenza delle problematiche relative all'utilizzo dei lavoratori extracomunitari ed all'inserimento dei lavoratori portatori di handicap;
- affrontare i temi dell'ecologia e della tutela ambientale anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni prevedendo le necessarie articolazioni territoriali.
Nell'ambito del Comitato potranno essere istituite commissioni tecniche di settore con funzioni di analisi e proposte specifiche;
- attivare, in tutti i casi in cui le azioni aziendali coinvolgano interessi specifici delle organizzazioni sindacali e dei loro rappresentati la fase di contrattazione sui riflessi di tali azioni nei confronti della forza lavoro laddove si riconosca la contrattazione come opportuna, identificandone i contenuti, tempi, modalità e livelli;
[…]
- promuovere su richiesta di una delle parti specifici comitati a livello di comparto, di azienda, di territorio, con il compito di esaminare, valutare e verificare le specifiche conseguenze delle linee strategiche espresse a livello nazionale sugli ambiti interessati, nonché i conseguenti interventi di politica industriale definibili e le possibili attività di reindustrializzazione necessarie nei punti di crisi.
Comitato paritetico territoriale
Potrà essere attivato uno specifico comitato, a livello di territorio, su richiesta di una dalle parti, a fronte di problematiche di particolare rilevanza generale per le eventuali ricadute sul territorio quali:
- ecologia, tutela ambientale e sicurezza
- processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione con notevoli riflessi - compresi quelli conseguenti a rilevanti processi di terziarizzazione - sulla forza lavoro.
Tale Comitato, non dovrà trattare materie aventi valenza sul piano nazionale, o già oggetto di accordi nazionali e sarà composto da una delegazione aziendale e sindacale la cui composizione, a livello di settori, sarà comunicata dalle OSL Nazionali.
La funzione di segreteria sarà assicurata dalle delegazioni Asap competenti per territorio.
É confermato il diritto di informazione ai seguenti livelli:
- a livello di grande unità produttiva e di comparto. Con riferimento alle grandi unità (es. raffineria), o comparti (es. oleodotti, raffinazione o distribuzione), l'Asap e le Aziende forniranno alle competenti strutture delle OSL, le seguenti informazioni:
1. a livello di grande unità produttiva, gli specifici programmi di attuazione dei nuovi investimenti e la relativa realizzazione;
2. i processi di modifiche o innovazioni organizzative incidenti sulla qualità e sulla quantità dell'occupazione;
3. a livello di comparto, l'esistenza, le caratteristiche ed il volume delle attività conferite a terzi;
4. i dati relativi all'andamento delle ore lavorate;
5. i dati relativi alla consistenza ed ai contenuti della formazione professionale anche, riferiti a progetti per le pari opportunità.
Nel corso dell'anno verranno effettuati incontri di verifica su richiesta di una delle Parti.
A livello territoriale regionale l'Asap si dichiara disponibile a fornire, di norma annualmente, alle OSL interessate informazioni circa gli insediamenti delle aziende associate nel settore, i corrispondenti livelli occupazionali e nuove eventuali iniziative o modifiche delle situazioni esistenti, nonché sui conseguenti riflessi occupazionali, la quantificazione e le caratteristiche dell'occupazione dei lavoratori extra comunitari e gli eventuali progetti di inserimento dei lavoratori portatori di handicap.
[…]
Le parti si impegnano a realizzare ai dovuti livelli accordi, da assoggettare a verifiche periodiche, aventi l'obiettivo di garantire in ogni occasione la salvaguardia delle strutture produttive dei servizi energetici primari, la sicurezza dei lavoratori, la protezione dell'ambiente interna ed esterna.
Dichiarazione delle parti all'articolo 1
A. Le OSL in merito al problema dell'assetto degli impianti e della fornitura di determinati servizi primari durante l'esercizio del diritto di sciopero, riconfermano, nell'ambito della loro autonomia, gli impegni contrattuali tesi ad assicurare, nel comune interesse, un congiunto esame dei problemi connessi alla incolumità delle persone, alla sicurezza ed integrità degli impianti, all'esigenza di riconoscere l'essenzialità di determinati servizi primari.
[…]

Art. 3 - Formazione
L'attività di addestramento, aggiornamento e formazione costituisce investimento fondamentale nella gestione delle risorse di carattere strategico per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Pertanto, le Aziende organizzeranno in funzione delle loro esigenze corsi di specializzazione, perfezionamento e aggiornamento su materie di specifico interesse aziendale, con l'obiettivo di adeguare il patrimonio di conoscenze ed esperienze ai processi di innovazione tecnologica ed organizzativa anche al fine di supportare la mobilità aziendale ed interfunzionale, la riqualificazione e lo sviluppo professionale.
Con riferimento alle risorse di più elevato livello, le aziende si propongono di perseguire con azioni sistematiche e coordinate, la politica di fronteggiare la crescente complessità propria di questo tipo di professionalità attraverso:
- la messa a disposizione di strumenti aggiornati e componibili nel tempo;
- l'acquisizione e la diffusione della capacità di connetterli secondo un processo di arricchimento delle competenze;
- far emergere le motivazioni necessarie sufficienti a interpretare il ruolo cui sono preposti con senso di responsabilità e spirito di iniziativa.
Le parti concordano che particolare attenzione sarà data alle esigenze di riaggiornamento professionale ove ritenuto necessario - di quei lavoratori che rientrano in servizio dopo lunghi periodi di non presenza lavorativa.
Al fine di offrire alle OSL una concreta possibilità di conoscenza delle problematiche sopra esposte, le parti concordano:
- di effettuare a livelli aziendali opportuni, con le strutture del sindacato, incontri a periodicità annuale aventi l'obiettivo di illustrare le attività di formazione e di addestramento realizzate nei dodici mesi precedenti e di esaminare le linee nelle quali si articola l'attività di formazione che la società si propone di attuare nei successivi dodici mesi;
- di realizzare con le strutture sindacali territoriali, in via preventiva, incontri finalizzati all'esame e confronto dei contenuti e degli obiettivi dei programmi di formazione e dei criteri per l'individuazione dei lavoratori cui tali attività sono destinate;
- di promuovere la conoscenza delle attività di formazione con la costituzione di uno specifico osservatorio per realizzare uno scambio di informazioni, contribuire ad arricchire il patrimonio professionale, promuovere l'indirizzo di mirati programmi formativi in armonia anche con le indicazioni del Comitato Paritetico previsto dal protocollo di intesa del 23.6.1989 tra Eni, Asap, Cgil, Cisl e Uil.

Art. 6 - Strutture sindacali in azienda
L'Asap e le Aziende da essa rappresentate, nel pieno rispetto dell'autonomia sindacale, prendono atto della volontà delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di voler affidare nelle singole unite produttive al Consiglio dei Delegati, in quanto unitariamente costituito, la rappresentanza sindacale dei lavoratori e si impegnano a facilitare ad esso l'assorbimento degli specifici compiti operativi.
Il consiglio dei Delegati costituito secondo i regolamenti concordati tra le OSL oltre ad assorbire i compiti riconosciuti alle Commissioni interne dall'accordo interconfederale 18.4.1966, assolve a tutti i compiti di tutela e contrattazione per le materie di interesse dei lavoratori nell'unità produttiva.
[…]
Nota a verbale n. 1
Le parti si danno reciprocamente atto che con la regolamentazione di cui al presente. articolo hanno inteso dare pratica applicazione al disposto dell'art. 19 e 23 della legge 20.5.1970, n. 300 Statuto dei Lavoratori.

Art.20 - Igiene, Sicurezza, Ambiente
Alla fine del comma 3
.......................e potrà concordare con la Direzione Aziendale programmi di formazione e aggiornamento professionale finalizzati all'ambiente e alla sicurezza anche mediante l'utilizzo delle ore di cui all'art. 24, nei limiti e con le modalità dallo stesso previsti.
Addetti ai VDT
Le parti in attesa della normativa nazionale di recepimento della direttiva 90/270 CEE, che definisca i soggetti interessati e le caratteristiche degli strumenti da questi utilizzati, convengono per una soluzione contrattuale che dia nel frattempo una risposta ai lavoratori che utilizzano in modo prevalente e continuativo il videoterminale per l'espletamento delle loro mansioni.
Per tali lavoratori le Aziende si impegnano a fornire adeguata informazione e formazione sulle modalità di utilizzazione dei VDT nonché specifiche informazioni sulla sicurezza e igiene connessa al posto di lavoro.
Si concorda inoltre di prevedere per tali lavoratori adeguati esami dell'apparato visivo prima che siano adibiti ad attività al video e normalmente ogni biennio. Eventuali ulteriori accertamenti in merito saranno a cura e a carico dell'Azienda.
Le Aziende si impegnano inoltre a ricercare idonee soluzioni mirate ad assicurare adeguate sistemazioni del posto di lavoro dal punto di vista ergonomico.
Dall'allegato Salute-Sicurezza e Ambiente pag.19
D2) Strumenti informativi.
In armonia con quanto previsto dal DPR 175/88, che ha recepito la direttiva CEE 501/82 le Aziende forniranno al CdD la scheda delle caratteristiche dell'impianto e/o delle attività produttive rientranti in tale normativa con particolare riferimento a:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro utilizzazione;
- procedure e norme di comportamento da seguire.
Le Aziende porteranno a conoscenza dei Consigli di Fabbrica le informazioni relative al D.P.R. 475/88 (Legge Seveso) e al DPCM 10.8.88 (Valutazione Impatto Ambientale).

Art. 25 - Malattie Sociali
Comma 5:
Le aziende favoriranno per un migliore inserimento ed utilizzo nel contesto aziendale, la collocazione mirata degli invalidi e dei portatori di handicap con il supporto tecnico della struttura pubblica competente, utilizzando gli specifici progetti da essa predisposti che saranno oggetto di incontro con il CdD.
Le Aziende, al fine di favorire, compatibilmente con le proprie disponibilità tecnico-organizzative la soluzione del problema dell'inserimento nelle proprie strutture degli invalidi riconosciuti tali dalla legge n. 482 del 1968, esamineranno la possibilità di superamento delle barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento delle attività dei lavoratori stessi in Azienda.

Art. 25 bis - Lavoratori extracomunitari
Le Aziende valuteranno la possibilità, nelle sedi locali di interesse, di agevolare utilizzando le ore di cui all'art.24, e nei limiti e con le modalità dallo stesso previsti, la partecipazione di lavoratori extracomunitari assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo superiore ai 12 mesi a corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di formazione professionale organizzati da enti pubblici.
In riferimento alla legge 28.2.1990 n. 39, l'Asap e le Aziende interessate, al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori extracomunitari in forza, dichiarano la propria disponibilità ad attivarsi, per quanto possibile e nell'ambito delle proprie competenze, presso gli Enti locali preposti affinché vengano attuati nelle regioni ove emergessero tali problematiche i progetti di inserimento logistico per tali lavoratori.

Art.47
"Compensi per lavoro notturno, festivo, supplementare e straordinario."
[…]
In merito al ricorso al lavoro supplementare si concorda quanto segue:
Il ricorso al lavoro supplementare e al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettive giustificazioni in necessita imprescindibili indifferibili, di durata temporanea connesse a comprovabili esigenze tecniche, produttive e gestionali e tali da non richiedere un correlativo dimensionamento di organico.
Al di là dei casi sopra previsti:
- per il lavoro supplementare, verrà definita dalle parti, a livello aziendale competente una quota annuale massima di cui l'Azienda potrà fruire, fornendo una adeguata informazione (aree di attività e quantità utilizzate) e la cui periodicità sarà concordata tra le parti.
- Eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario derivanti da situazioni che non è possibile prevedere all'atto della predisposizioni dei programmi di lavoro e delle loro variazioni, saranno contrattate tra Direzione aziendale e CdD.
Compensi per lavoro in turno
La normativa contrattuale relativa ai compensi per lavoro in turno viene sostituita dalla seguente.
A) Sulla retribuzione globale mensile del lavoratore normalmente assegnato a turni si applicano le seguenti indennità:
per i turni di tipo A) 11%
per i turni di tipo B) 8.5%
per i turni di tipo E) 4.5%
Tali indennità non entrano nella determinazione della quota oraria e saranno corrisposte per 12 mensilità.
B) Inoltre al lavoratore assegnato al lavoro in turno si applicano, per ogni ora di lavoro ordinaria effettivamente prestata, le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria:
Turni giornalieri         Turno notturno             Turni festivi

Turno A     11.5%                         26%                             6%
Turno B     11,5%                         26%                               -
Turno C    11,5%                             -                                6%

Art.59 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle relative norme di legge.
[…]
Nota a verbale art.61 - Aspettativa per periodi dedicati al lavoro di cura
Le parti firmatarie del presente CCNL, nel riconoscere il valore del "lavoro di cura" anche con riferimento alla maternità per le donne impegnate nell'attività lavorativa convengono di approfondire in appositi confronti, a livello nazionale, tale materia, anche con riferimento all'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale.

Art. 71 - Comportamenti in Azienda e doveri dei lavoratori
I rapporti in Azienda saranno improntati al rispetto di forme di collaborazione ed educazione e il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività ed in particolare:
a) evitare comportamenti importuni ed offensivi non rispettosi della dignità personale o deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, soprattutto se incidenti sulle condizioni di lavoro;
b) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze;
c) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[…]