Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 6 dicembre 1955
Validità: 01.09.1955 - 31.08.1956
Parti: Federazione Provinciale delle Cooperative e Federazione Provinciale Sindacati addetti al Commercio-Cisl, Unione Sindacale Provinciale-Uil, Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio-Cgil
Settori: Cooperative, Piacenza

Sommario:

Classificazione e minimi di retribuzione
Art. 1. - Indennità di contingenza.
Art. 2. - Indennità raro pane.
Art. 3. - Missioni e trasferimenti.
Art. 4. - Banconieri.
Art. 5. - Indennità divisa.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Trattamento di miglior favore.
Art. 8. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per i dipendenti da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti della provincia di Piacenza, 6 dicembre 1955.

L'anno 1955 il giorno 6 del mese di dicembre in Piacenza presso la sede della Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue di Piacenza, sita in via Santa Franca n. 31, tra la Federazione Provinciale delle Cooperative [...] e la Federazione Provinciale Sindacati addetti al Commercio (Cisl) [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Uil) [...], la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio (Cgil) [...], si è stipulato il presente Contratto provinciale integrativo di quello nazionale stipulato in Roma il 2 marzo 1955 da valere per tutto il territorio della provincia di Piacenza.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di otto ore giornaliere o 48 settimanali. Ad integrazione dell'art. 29 del Contratto nazionale di lavoro si conviene che la interruzione giornaliera dell’orario di lavoro sarà quella risultante dai Decreti Prefettizi sull’orario di apertura e chiusura dei negozi e comunque non inferiore alle due ore giornaliere.
L’orario di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con regio decreto legge 6 dicembre 1923, n. 2657, è fissata in 9 ore giornaliere o 54 settimanali per le seguenti qualifiche:
Fattorini, esattori, magazzinieri, personale addetto allo scarico e carico delle merci, addetti ai centralini telefonici, commessi di negozi della provincia con meno di 50.000 abitanti.
L’orario di lavoro è fissato in ore 10 giornaliere o 60 settimanali per le seguenti qualifiche:
Custode, guardiano diurno e notturno, uscieri e inservienti, personale addetto al trasporto di persone e merci con veicolo a trazione animale o meccanica, sorveglianti che non partecipano al lavoro.