Categoria: 1958
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 settembre 1958
Validità: 01.05.1958 (parte I)/01.01.1958 (parte II) - 31.12.1958
Parti: Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo-Federazione Provinciale delle Cooperative, Unione Provinciale delle Cooperative e Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati-Cgil, Federazione Provinciale Addetti al Commercio-Cisl, Unione Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Cooperative, Reggio Emilia


Sommario:

Sfera di applicazione
Entrata in vigore del contratto
Parte prima Personale a retribuzione fissa
Art. 1. - Chiarimenti alla classificazione.
Art. 2. - Retribuzioni.
Art. 3. - Indennità di contingenza.
Art. 4. - Riduzione per i comuni della provincia.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Rimborso spese.
Art. 7. - Trattamento di malattia.
Art. 8. - Indennità di anzianità.
Parte seconda Personale retribuito a provvigione
Art. 1. - Spacci non tenuti all'osservanza della parte salariale del contratto.
Art. 2. - Assunzioni.
Art. 3. - Minimi garantiti di retribuzione.
Art. 4. - Retribuzioni.
Art. 5. - Compenso per lavoro straordinario.
Art. 6. - Trattamenti particolari.
Art. 7. - Giochi da bocce, bigliardi e bigliardini.
Art. 8. - Incassi.
Art. 9. - Periodo di paga.
Art. 10. - Cauzione.
Art. 11. - Calo merci.
Art. 12. - Carta da involgere.
Art. 13. - Rottura di attrezzature in vetro.
Art. 14. - Tredicesima mensilità e festività.
Art. 15. - Scatti di anzianità.
Art. 16. - Giornata di chiusura mese di agosto.
Art. 17. - Trattamento di malattia.
Art. 18. - Trasferimento da uno spaccio ad un altro della stessa cooperativa.
Art. 19. - Diritti e doveri.
Art. 20. - Licenziamento in tronco.
Art. 21. - Indennità di anzianità.
Delle controversie.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, per il personale dipendente da cooperative di consumo e consorzi da queste costituiti della provincia di Reggio Emilia, 15 settembre 1958

L'anno 1958, in giorno 15 del mese di settembre, in Reggio Emilia, tra l’Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo, per delega della Federazione Provinciale delle Cooperative [...], l’Unione Provinciale delle Cooperative [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati (Cgil) [...], la Federazione Provinciale Addetti al Commercio (Cisl) [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Uil) [...], si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo di quello nazionale stipulato in Roma il 2 marzo 1955 da valere per tutto il territorio della provincia di Reggio Emilia. La sostituzione del contratto provinciale integrativo stipulato in Reggio Emilia l’8 giugno 1956 col presente contratto si è resa necessaria in considerazione della stipulazione in Roma in data 8 maggio 1958 di un accordo sindacale modificativo del Contratto collettivo nazionale del 2 marzo 1955.

Sfera di applicazione
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del personale di ambo i sessi dipendente da cooperative di consumo, da consorzi da queste costituite e da cooperative che svolgono una qualsiasi attività commerciale.
Esso consta di due parti:
Parte prima: interessa il personale di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 a retribuzione fissa, del contratto collettivo nazionale;
Parte seconda: interessa il personale di cui all'articolo 77, retributivo a provvigione, del Contratto collettivo nazionale.

Entrata in vigore del contratto
[...]
Le organizzazioni che sono addivenute alla stipula del presente contratto, sia in rappresentanza delle cooperative di consumo che dei lavoratori da esse dipendenti, si sono concordemente ispirate ai principi della reciproca collaborazione e solidarietà, che devono intercorrere tra le une e gli altri, tenendo presente la particolare importanza che la loro attività assume in rapporto alla funzione che viene svolta dalle cooperative nell'interesse di vaste categorie di consumatori.
E pertanto l'opera dei lavoratori dipendenti dalle cooperative deve essere improntata a spirito di viva partecipazione alla vita e allo sviluppo economico e sociale della cooperativa e a comprensione delle esigenze ad essa proprie e da parte di questa deve essere riconosciuta e tutelata la dignità del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni e in tutto quanto attiene ai diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica che ad esso si riferiscono.
Le parti contraenti convengono di concerto che il contenuto di questa premessa informa il presente contratto in ogni sua clausola e che pertanto esso, secondo tale spirito, deve essere applicato ed interpretato.

Parte prima Personale a retribuzione fissa
Art. 5. - Orario di lavoro.

I minimi di stipendio e salario sono commisurati all'orario normale di 8 ore giornaliere e 48 settimanali di lavoro effettivo. Per tutto il personale addetto al lavoro discontinuo e per quello addetto alla vendita negli spacci del Comuni della Provincia e delle frazioni del Comune di Reggio Emilia, i minimi suddetti sono commisurati all'orario di 9 ore giornaliere e 54 ore settimanali: per questo personale non sarà applicata la riduzione del 4 % sulla retribuzione di cui al precedente articolo.

Parte seconda Personale retribuito a provvigione
Art. 1. - Spacci non tenuti all'osservanza della parte salariale del contratto.

Gli spacci cooperativi, esclusi gli spacci vino-osteria, con un incasso medio mensile inferiore alle 400.000 lire, non sono tenuti all’osservanza del presente contratto por quanto riguarda la parte salariale; essi dovranno stipulare accordi diretti con il banconiere facendoli vistare dalle Associazioni firmatario dei presente contratto alle quali dovrà essere rilasciata copia. Ha valore, invece, per tutti, la parte normativa.

Art. 19. - Diritti e doveri.
[...]
Il personale deve tenere contegno deferente e rispettoso verso i soci e la clientela, dando esempio di ordine, disciplina, correttezza e laboriosità.
La cooperativa userà da parte sua verso i dipendenti la considerazione ed il trattamento che essi meritano, quali collaboratori al buon andamento dell'azienda.
Ogni difendente dovrà osservare scrupolosamente la decenza e l'igiene della persona e del vestiario.
Deve conservare inoltre il proprio posto di lavoro e conservare gli apparecchi, le macchine, gli arnesi e quant’altro è a lui affidato senza portarvi arbitrarie modificazioni.
Il personale è responsabile dei danni da lui causati alle cose in consegna, che non derivino dall’esercizio normale della funzione dell’uso.
[...]
Il personale ha l’obbligo di rispettare ogni altra norma regolante il servizio intero che potrà essere emanata dall'azienda, anche in osservanza di disposizioni di legge o regolamenti annonari, igienici, sanitari, in quanto non contrastanti col presente contratto e che rientri pertanto nelle normali attribuzioni.

Art. 20. - Licenziamento in tronco.
Il licenziamento in tronco, senza preavviso né indennità, potrà essere inflitto al prestatore d'opera che commetta mancanza di tali gravità da non consentire in alcun modo la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro, come:
a) gravi atti di indisciplina, offese, minacce o vie di fatto verso la cooperativa ed i suoi rappresentanti nell’adempimento delle proprie funzioni;
[...]
c) recidiva in mancanze gravi;
[...]

Delle controversie.
Per l'esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti alla interpretazione ed applicazione del presente contratto ci si appellerà ad una Commissione composta da due rappresentanti dell’organizzazione cooperativa alla quale la Cooperativa interessata è associata e da due rappresentanti dell'organizzazione sindacale alla quale il lavoratore interessato è associato.