Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 23 giugno 1958
Validità: 01.04.1958 - 31.12.1960
Parti: Unione degli Industriali, Istituto «Italia» di vigilanza notturna e diurna, Istituto «Lunense» di vigilanza notturna e diurna, Istituto «La Lince» di vigilanza notturna e diurna, Comitato Nazionale degli Istituti di Vigilanza d’Italia e Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera del Lavoro-Cgil, Camera Sindacale-Uil
Settori: Servizi, Guardie giurate, La Spezia

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 6. - Festività.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Trattamento economico.
Art. 10. - Gratifica natalizia.
Art. 11. - Preavviso.
Art. 12. - Indennità di licenziamento.
Art. 13. - Dimissioni.
Art. 14. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 15. - Indennità di bicicletta.
Art. 16. - Competenze accessorie.
Art. 17. - Disposizioni varie.
Art. 18. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo per le guardie particolari giurate dipendenti da istituti ed enti di vigilanza privata della provincia di La Spezia, 23 giugno 1958

L'anno 1958 il giorno 23 del mese di giugno, nella sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione della Spezia [...], si sono riuniti, a seguito di richiesta all’uopo unitariamente formulata all’Uplmo dalle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori (Cisl - Uil - Cgil) nonché, successivamente, dalla Autorità prefettizia [...] l'Unione Sindacale Provinciale - Cisl, [...] la Camera del Lavoro - Cgil, [...] la Camera Sindacale - Uil, l’Unione degli Industriali, [...] l'Istituto «Italia» di vigilanza notturna e diurna, [...] l'Istituto «Lunense» di vigilanza notturna e diurna, [...] l’Istituto «La Lince» di vigilanza notturna e diurna, [...] Comitato Nazionale degli Istituti di Vigilanza d’Italia.
Tra i suddetti signori è stato stipulato il presente contratto provinciale di lavoro da valere per le guardie particolari giurate dipendenti da Istituti ed Enti di vigilanza privata.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto di lavoro ha efficacia in tutto il territorio della provincia di La Spezia e disciplina il rapporto di lavoro tra gli Istituti e gli Enti dì vigilanza privata diurna e notturna e le guardie giurate da essi dipendenti.
Per quanto concerne la regolamentazione normativa ed economica degli eventuali dipendenti non appartenenti alla categoria delle guardie giurate (impiegati, fattorini, salariati, etc.) si fa riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Aziende Commerciali.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L'orario giornaliero di lavoro notturno e diurno per il servizio di zona non potrà superare le otto ore.
Nel caso in cui al dipendente venisse comandato un orario inferiore a quello suindicato, il datore di lavoro corrisponderà ugualmente la retribuzione come se l’orario giornaliero normale di lavoro fosse stato osservato integralmente.
Per servizi di zona o stradali si intendono quelli eseguiti per più utenti, effettuando il controllo delle chiusure ed apponendo i biglietti di ispezione e/o punzonando gli orologi di controllo con visite ad intervalli regolari oppure saltuari.
Per i servizi di piantonamento, l’orario normale giornaliero è di dieci ore.
Nei servizi di piantonamento, sono da comprendere quelli che vengono prestati per custodire la proprietà di un unico utente e che richiedono la presenza costante del guardiano sia all’interno che all'esterno della proprietà. Devono essere considerati servizi di piantonamento anche quelli che comportano la punzonatura di uno o più orologi a garanzia della esecuzione della prestazione nei termini voluti.
Nella eventualità che la guardia effettui turni inferiori alle dieci ore nei servizi di piantonamento, il datore di lavoro corrisponderà ugualmente la retribuzione come se l’orario giornaliero normale di lavoro fosse stato osservato integralmente.

Art. 5. - Lavoro straordinario e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di orario stabiliti dall’articolo precedente.
[...]

Art. 7. - Riposo settimanale.
La guardia particolare giurata ha diritto ad un giorno di riposo settimanale non retribuito.

Art. 8. - Ferie.
Il personale dipendente ha diritto ad un periodo di ferie fissato nelle seguenti misure:
dopo un anno di ininterrotto servizio e fino al quinto anno compiuto: giorni 10;
dal sesto anno di servizio e fino al decimo anno compiuto: giorni 15;
oltre il decimo anno compiuto: giorni 20.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita ai godimento delle ferie; ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di servizio ed in via del tutto eccezionale la guardia non abbia potuto usufruire del periodo annuale di ferie, è peraltro ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione.
[...]

Art. 14. - Provvedimenti disciplinari.
Il datore di lavoro, in relazione all'entità delle mancanze commesse dal dipendente e alle circostanze che dette mancanze accompagnano, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
1) biasimo inflitto verbalmente;
2) biasimo inflitto per Iscritto;
3) multa non eccedente le L. 500;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni otto;
5) licenziamento disciplinare, con esclusione di preavviso e indennità di anzianità e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Il licenziamento in tronco dovrà essere sempre motivato e sarà disposto dal datore di lavoro:
1) nei casi di grave o abituale indisciplina che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
2) nel caso in cui la guardia sia recidiva nell’addormentarsi o nell'ubriacarsi durante il servizio;
3) quando la guardia abbia abbandonato il posto di servizio, salvo i casi di forza maggiore;
[...]
7) nel caso in cui il guardiano abbia subito già due provvedimenti di sospensione e compia una mancanza passibile di analogo provvedimento.

Art. 17. - Disposizioni varie.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge in vigore.