Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 24 novembre 1958
Validità: 01.01.1959 - 31.12.1959
Parti: Associazione Biellese Artigiani e Unione Sindacale Provinciale di Biella-Cisl, Camera Confederale del Lavoro di Biella-Cgil, Unione Italiana del Lavoro di Biella-Uil
Settori: Servizi-Commercio, Barbieri, ecc., Biella

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Assunzione provvisoria.
Art. 6. - Disciplina del personale.
Art. 7. - Assenze.
Art. 8. - Qualifiche.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Festività.
Art. 12. - Trattamento malattia.
Art. 13. - Vendita della profumeria.
Art. 14. - Paglie.
Art. 15. - Lavoro straordinario.
Art. 16. - Mance.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Indennità di licenziamento o di dimissioni.
Art. 19. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 20. - Multe e sospensioni.
Art. 21. - Licenziamento in tronco.
Art. 22. Licenziamento o dimissioni.
Art. 23. - Gratifica natalizia.
Art. 24. - Controversie individuali.
Art. 25. - Contributi assicurativi.
Art. 26. - Lavoro accessorio.
Art. 27. - Trapasso di azienda.
Art. 28. - Dirigenti sindacali.
Art. 29. - Apprendistato.
Tabelle paghe
Validità e durata.

Accordo collettivo integrativo per i lavoranti barbieri, parrucchieri per uomo e signora, ed affini, della zona di Biella, 24 novembre 1958

In Biella, il 24 novembre 1958, tra l’Associazione Biellese Artigiani [...] e l’Unione Sindacale Provinciale di Biella (Cisl) [...], la Camera Confederale del Lavoro di Biella (Cgil) [...], l’Unione Italiana del Lavoro di Biella (Uil) [...], viene stipulato il presente accordo da valersi per Biella e zona Biellese, per tutte le aziende esercenti attività di: barbiere, parrucchiere per uomo e signora e affini.
Il presente accordo consta di:
a) una parte normativa per operai e apprendisti;
b) una parte salariale contenente la tabella paga operai;
c) una tabella a scatti semestrali per la retribuzione degli apprendisti.

Art. 3. - Visita medica.
Il dipendente potrà essere sottoposto a visita medica da parte di 'in medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 6. - Disciplina del personale.
Il personale nei rapporti del lavoro dipende dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi con deferenza verso i clienti, e, subordinazione verso i superiori, con urbanità ed equanimità verso i colleghi.
[...]
Il personale non deve esplicare nell’azienda altra attività che non sia quella attinente al servizio dell’azienda stessa e comunque ricevere e intrattenersi nell’azienda con estranei. [...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è stabilita in ore 8 giornaliere e 48 settimanali.
[...]

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve aver luogo per i barbieri e misti nella giornata di lunedì; per i parrucchieri per signora nella giornata di lunedì o di domenica compatibilmente con le necessità di carattere locale.

Art. 15. - Lavoro straordinario.
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre le ore 8 giornaliere e le ore 48 settimanali.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 11 (festività) [...]

Art. 17. - Ferie.
Agli operai, per ogni anno di servizio prestato spetteranno le ferie nella seguente misura:
giorni 12 pari a ore 96 (retribuzione di fatto).
Per gli apprendisti valgono le norme previste dalla legge sull’apprendistato.
[...]

Art. 19. - Provvedimenti disciplinari.
Ai lavoranti potranno essere inflitte le seguenti punizioni:
a) richiamo verbale o scritto;
b) sospensione dal lavoro non superiore a 3 giorni;
c) licenziamento in tronco.
[...]

Art. 20. - Multe e sospensioni.
Previa contestazione della mancanza all’interessato, il datore di lavoro potrà infliggere la multa nei seguenti casi:
a) ritardo nell’inizio del lavoro, conforme all’orario di apertura e chiusura, o anticipo nella cessazione di lavoro;
b6) in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dell’azienda, nonché al regolare andamento del lavoro.

Art. 21. - Licenziamento in tronco.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di licenziamento i lavoranti colpevoli di:
а) mancanza verso il datore di lavoro o chi per esso giusto quanto detto al comma 1° dell’art. 6;
b) furti o danneggiamenti volontari al materiale;
[...]
d) risse nell'azienda.

Art. 24. - Controversie individuali.
Nelle controversie individuali di lavoro dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso una Commissione paritetica nominata da parte delle rispettive associazioni di categoria.
Ove il tentativo di conciliazione non sia risolto, saranno osservate le norme di legge vigenti.

Art. 25. - Contributi assicurativi.
Per quanto riguarda il trattamento assicurativo, mutualistico e previdenziale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26. - Lavoro accessorio.
Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento dello stato di pulizia del negozio, con esclusione dei lavori pesanti (pulizia delle impannate, lucidatura del pavimento, ecc.).

Art. 29. - Apprendistato.
Per l'apprendistato valgono le seguenti norme:
1) È considerato apprendista barbiere e parrucchiere colui che è occupato in una azienda di barbiere o parrucchiere per imparare metodicamente il mestiere.
2) Non potrà essere considerato apprendista il prestatore d'opera che, pur volendo imparare il mestiere, non abbia ancora 14 anni compiuti e che non sia prosciolto dall’obbligo dell’istruzione elementare, salvo che nuove disposizioni dì legge non abbassino il limite d’età per l'ammissione al lavoro.
3) Può tenere apprendisti il datore di lavoro che abbia la patente di mestiere, o che sia il conduttore tecnico dell’azienda.
Può essere privato di questo diritto il datore di lavoro che non offra sufficienti garanzie morali o quando reiteratamente la formazione professionale da lui data agli apprendisti si dimostri insufficiente.
Per il datore di lavoro non in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo, l’assunzione degli apprendisti non è regolata dal presente accordo.
4) L’assunzione di un apprendista nella bottega dà luogo ad un rapporto di lavoro tra datore e prestatore d’opera alle condizioni stabilite nel paragrafo seguente.
5) La durata massima dell’apprendistato è fissata come segue:
Apprendisti Barbieri e Parrucchieri uomo:
assunti a 14 anni: apprendistato di 5 anni;
assunti a 15 anni: apprendistato di 5 anni;
assunti a 16 anni: apprendistato di 4 anni;
assunti a 17 anni: apprendistato di 3 anni e mezzo;
assunti a 18 anni: apprendistato di 3 anni;
assunti a 19 anni: apprendistato di 3 anni.
Apprendisti Parrucchieri per signora:
assunti a 14 anni: apprendistato di 5 anni;
assunti a 15 anni: apprendistato di 5 anni;
assunti a 16 anni: apprendistato di 4 anni;
assunti a 17 anni: apprendistato di 3 anni e mezzo;
assunti a 18 anni: apprendistato di 3 anni;
assunti a 10 anni: apprendistato di 3 anni.
Apprendisti manicure e pedicure:
Apprendistato di 6 mesi.
Nel computo del periodo di apprendistato si terrà conto del servizio prestato con la stessa qualifica presso altre aziende nella stessa attività.
[...]