Categoria: 1948
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Tipologia: Contratto collettivo cittadino
Data firma: 20 febbraio 1948
Validità: 21.02.1948 - 20.02.1949
Parti: Unione Artigiani della provincia di Milano-Categoria Acconciatori per Signora e Sindacato Provinciale Parrucchieri
Settori: Servizi-Commercio, Acconciatura, Milano

Sommario:

Art. 1. - Assunzione provvisoria.
Art. 2. - Lavoro straordinario.
Art. 3. - Giorni festivi con chiusura totale.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Minimi di retribuzione.
Art. 6.
Art. 7. - Ripartizione mance.
Art. 8. - Controversie individuali.
Art. 9. - Vendita della profumeria.
Art. 10. - Durata del contratto.
Dichiarazione verbale.

Contratto collettivo integrativo per gli addetti alle aziende artigiane esercenti l’attività di acconciatura per signora nella città di Milano, 20 febbraio 1948

Addì 20 febbraio in Milano, nel 1948, tra l’Unione Artigiani della provincia di Milano - Categoria Acconciatori per Signora [...] e il Sindacato Provinciale Parrucchieri [...], si è stipulato il presente contratto, da valere per gli addetti ad aziende artigiane esercenti attività di acconciatura per signora nella città di Milano, integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per lavoranti barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini stipulato in Roma il 21 novembre 1947 fra la Federazione Nazionale Lavoranti Parrucchieri, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e la Federazione Nazionale Barbieri. Parrucchieri ed Affini.

Art. 2. - Lavoro straordinario.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere, ovvero 48 settimanali.
È consentita però una tolleranza di ore 1.30 settimanali per quei servizi iniziati in tempo utile, cioè che debbono essere eseguiti entro le ore 19.
[...]

Art. 4. - Orario di lavoro.
Per i lavoratori l'orario normale di lavoro sarà dalle ore 9 alle 19 con due ore di interruzione per la colazione fra le 12 e le 15.
Domenica chiusura dei negozi. Il lavoro straordinario sarà concordato di volta in volta in ogni azienda ogni qual volta se ne manifesterà la necessità.

Art. 6.
Premesso e riconosciuto:
che per incrementare la rinascita dell'artigianato in Italia, dove per la naturale genialità del popolo e la deficienza di materie prime, le attività artigianali rappresentano una fonte di notevole importanza economica e di benessere sociale per la Nazione, è necessario curare la cultura professionale dei lavoratori;
che tale intento può raggiungersi anzitutto attraverso una efficiente regolamentazione dell'apprendistato artigiano;
che la bottega artigiana è una scuola completa che pone il futuro lavoratore in condizioni di far fronte alle reali esigenze del mestiere;
che l’artigiano il quale, nella bottega, impartisce l'insegnamento professionale assume presso l’allievo la figura di maestro e non di datore di lavoro;
che conseguentemente tra l’artigiano maestro e l’apprendista si determina soprattutto un rapporto didattico più che di semplice dipendenza;
si è convenuto quanto segue:
è apprendista colui che, minore o maggiorenne, non abbia mai esercitato quell’arte o mestiere che intende apprendere e per cui si indirizza ad un mestiere artigiano.
Potrà tenere apprendisti l'artigiano che abbia la responsabilità tecnica dell’azienda e che sia riconosciuto idoneo all’insegnamento da una apposita Commissione composta da un rappresentante dell’Unione Artigiani, da un rappresentante della Categoria dei Lavoratori e da una rappresentante della locale Scuola riconosciuta legalmente dalle due Associazioni.
Apprendisti.
La durata massima dell'apprendistato è fissata come segue;
età dai 14 anni - durata apprendistato anni 5
età dai 15 anni - durata apprendistato anni 4
età dai 10 anni - durata apprendistato anni 4
età dai 17 anni - durata apprendistato anni 3
L'apprendista maggiorenne potrà ricorrere a detta Commissione per la decurtazione degli anni di apprendistato.
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista potrà rivolgersi alla locale Scuola per ottenere il certificato di idoneità.
Per le assunzione di apprendisti di età superiore ai 17 anni si fa riferimento a quanto stabilito dal Contratto Nazionale.
Retribuzione degli apprendisti [....]

Art. 8. - Controversie individuali.
Non è ammessa altra forma di retribuzione salariale all’infuori di quella stabilita dal presente Contratto; nel caso di violazioni materiale e inadempienza si fa riferimento all'art. 24 del Contratto nazionale. A tale scopo verrà costituita una commissione paritetica formata da due rappresentanti di ciascuna Associazione.
Non è consentito l'intervento nella discussione di alcuna persona estranea all’infuori del componenti la Commissione paritetica e delle parti interessate.
Compito della Commissione paritetica è di comporre in sede Sindacale ogni controversia di carattere salariale e contrattuale. Il giudizio della Commissione paritetica ha valore a tutti gli effetti di legge.
Ove il tentativo di conciliazione non sia risolto oppure trascorsi 15 giorni dalla data di presentazione della denunzia, le parti potranno adire l'Ufficio del lavoro regionale e la Magistratura.

Dichiarazione verbale.
L'orario dei negozi sarà dalle 8,30 alle 20, al sabato chiusura alle ore 20,30 - domenica chiusura totale.
I lavoratori eseguiranno otto ore giornaliere di lavoro e cioè dalle 9 alle 19 con due ore di interruzione per la colazione che cadranno dalle 12 alle 15.
[...]
A chiarificazione dell'espressione «lavoro iniziato in tempo utile» (Art. 2. comma 2) si precisa che con essa si intende il lavoro iniziato prima delle ore 19 e che in base al tempo occorrente, secondo l'esperienza acquisita, deve essere portato a termine entro le ore 19 e non oltre le ore 19,30. Superata quest'ora, sarà retribuito quale lavoro straordinario dalle ore 19.
[...]
Le parti convengono che il presente Contratto ha valore per la sola città di Milano, a causa dell’attuale situazione organizzativa dell’Artigianato della Provincia che non consente la stipulazione di un vero e proprio Contratto integrativo provinciale.