Categoria: 1955
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 15 ottobre 1955
Validità: 01.10.1955 - 30.09.1957
Parti: Associazione Provinciale dell'Artigianato di Bolzano e Camera Confederale del Lavoro di Bolzano e Provincia, Unione Sindacale Provinciale-Confederazione Italiana Sindacati Liberi-Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio, Unione Italiana del Lavoro provinciale di Bolzano
Settori: Servizi-Commercio, Acconciatura, Bolzano

Sommario:

Art. 1 - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Giorni festivi.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Ferie, festività nazionali e infrasettimanali non godute e gratifica natalizia.
Art. 10. - Qualifiche.
Art. 11. - Retribuzione.
Art. 12. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 13. - Assunzione provvisoria (cambi).
Art. 14. - Mancie.
Art. 15. - Indennità per usura degli attrezzi e del camice.
Art. 16. - Trattamento in caso di malattia.
Art. 17. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Gravidanza e puerperio.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Disciplina aziendale.
Art. 22. - Risarcimento danni.
Art. 23. - Multe e sospensioni.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 25. - Indennità di licenziamento.
Art. 26. - Licenziamento per mancanze.
Art. 27. - Indennità in caso di morte.
Art. 28. - Reclami e controversie.
Art. 29. - Lavoro accessorio.
Art. 30. - Trapasso di azienda.
Art. 31. - Condizioni di miglior favore.
Art. 32. - Decorrenza e durata.
Dichiarazioni a verbale.

Contratto collettivo per i lavoratori dipendenti da aziende di barbieri, parrucchieri e affini, esclusi gli apprendisti, della provincia di Bolzano, 15 ottobre 1955

In Bolzano, addì 15 ottobre 1955, tra l’Associazione Provinciale dell'Artigianato di Bolzano [...], con l’intervento di una delegazione di artigiani barbieri e parrucchieri presieduta dal Presidente del Gruppo Provinciale Barbieri, Parrucchieri e Affini [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Bolzano e Provincia [...], con l'intervento di una delegazione operaia [...], l’Unione Sindacale Provinciale della Confederazione Italiana Sindacati Liberi - Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio [...], l’Unione Italiana del Lavoro - Sede provinciale di Bolzano [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti da aziende di barbieri, parrucchieri e affini, esclusione fatta per gli apprendisti - convenendo le parti di disciplinare l’apprendistato con separato accordo - esercenti nel territorio della provincia di Bolzano.

Art. 3. - Visita medica.
Il dipendente potrà essere sottoposto a visita medica da parte di un medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 60 ore settimanali, salvo le deroghe ed eccezioni di legge.

Art. 7. - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica o di lunedì a seconda della consuetudine dell’azienda.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui al precedente art. 5.
Per le ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
[...]

Art. 9. - Ferie, festività nazionali e infrasettimanali non godute e gratifica natalizia.
Agli effetti del presente contratto le ferie, festività nazionali e infrasettimanali non godute e la gratifica natalizia, vengono riunite in un unico istituto, il cui trattamento economico è assolto con la corresponsione di una percentuale comprensiva sulla retribuzione globale contrattuale settimanale per i periodi di lavoro normale effettivamente prestato [...]
Al lavoratore deve essere concesso in ogni caso il godimento di almeno 6 giorni di ferie all’anno.
[...]

Art. 14. - Mancie.
[...]
I familiari del titolare dell’azienda, qualora disimpegnino le stesse mansioni dei lavoranti, o degli apprendisti, osservando lo stesso orario di lavoro normale, non potranno essere esclusi dalla ripartizione delle mancie.
[...]

Art. 19. - Gravidanza e puerperio.
Per il presente titolo valgono le norme della legge 26 agosto 1950 per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, nonché le successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21. - Disciplina aziendale.
Il lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli dovrà conservare il rapporto di cordialità con i compagni di lavoro, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore i superiori imposteranno i rapporti con il dipendente a sensi di collaborazione.

Art. 23. - Multe e sospensioni.
Previa contestazione della mancanza all’interessato, il datore di lavoro potrà infliggere la multa nei seguenti casi:
a) allontanamento arbitrario dal lavoro;
b) guasti colposi al materiale o ritardata comunicazione di eventuali guasti agli utensili e macchinari;
c) introduzione di bevande alcooliche o fumare in negozio senza autorizzazione del datore di lavoro o di chi ne fa le veci;
d) ritardo dell'inizio del lavoro in relazione all’orario di apertura o chiusura o anticipo della cessazione del lavoro;
e) in genere ogni mancanza che rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda, nonché al regolare andamento del lavoro.
Nei casi di recidiva o maggiore gravità si potrà applicare la sospensione dal lavoro.
[...]

Art. 26. - Licenziamento per mancanze.
Possono essere licenziati senza preavviso né indennità dì licenziamento i lavoranti colpevoli di:
a) mancanza verso il datore di lavoro o chi per esso;
b) furti o danneggiamenti volontari all’attrezzatura o al materiale;
[...]
e) risse nell’azienda;
[...]
g) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo alla applicazione della sospensione o anche di multa ripetuta, oppure quando siano stati comunicati due provvedimenti disciplinari di cui all'art. 23, negli ultimi due anni;
[...]

Art. 28. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nella applicazione del presente contratto, le vertenze individuali che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, verranno sottoposte all'esame dell’Associazione Provinciale dell'Artigianato e delle competenti Organizzazioni dei Lavoratori, fermo restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto.

Art. 29. - Lavoro accessorio.
Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento dello stato di pulizia del negozio, con esclusione dei lavori pesanti (pulizia delle impannate, lucidatura del pavimento, ecc.).

Dichiarazioni a verbale.
Per l'apprendistato, in attesa della integrazione contrattuale della disciplina di legge, restano ferme le disposizioni di cui al contratto provinciale 25 gennaio 1950.
[...]